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Ordinanza Interlocutoria — n. 18061/2022 — snciv Generato dall'IA

Court remits case to public hearing regarding joint liability of car rental companies for traffic fines.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18061/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to a public hearing after finding the appeal lacked decisive evidence. The lower court held that car rental companies are jointly liable for traffic fines because they must identify lessees, even though the statute names only the lessee. The court rejected the rental company's argument that it lacked material control over the vehicles, noting it had always timely communicated lessee details to authorities.

Regesto Legislator

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Art. 196 Codice della Strada; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The court remits the case when the appeal fails to demonstrate decisive grounds for overturning the judgment, requiring a full public hearing to address the joint liability of vehicle lessors.

Parole chiave

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joint liability traffic fines car rental companies procedural remittal administrative sanctions infrazione al codice della strada multe non pagate lettera di vettura

Disposizioni normative citate

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Art. 196 Codice della Strada
Con l'unico motivo articolato, la società ricorrente, lamentando, tra l'altro, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 196 del codice della strada, in comb.
Art. 84 Codice della Strada
con l'art. 84 dello stesso codice, anche nel testo modificato e integrato dall'art.
Art. 1 comma 1 lett. g-ter del d.l. n. 121 del 2021
Con l'unico motivo articolato, la società ricorrente, lamentando, tra l'altro, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 196 del codice della strada, in comb.
Art. 201 Codice della Strada
Art. 203 Codice della Strada
Art. 204-bis Codice della Strada
Art. 205 Codice della Strada
Art. 206 Codice della Strada
Art. 360 n. 3 c.p.c.
201, 203, 204-bis, 205 e 206 del codice della strada, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
201, 203, 204-bis, 205 e 206 del codice della strada, in relazione all'art. 360 n.
Art. 380 bis c.p.c.
Ritiene la Corte che il ricorso non presenta l'evidenza decisoria che ne giustifica la decisione in camera di consiglio ai sensi degli art. 380 bis e 375, n.
Art. 375 n. 1 e 5 c.p.c.
Art. 615 c.p.c.
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Testo completo

e: f-go Ci) ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27479/2021 proposto da: SICILY BY CAR S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avvocato CALOGERO VALERIO SCIMENI e dall'Avvocato MARCELLA LOMBARDO per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall'Avvocato ANTONIO CIARAVELLA per procura in calce al controricorso; nonché COMUNE DI VENEZIA, rappresentata e difesa dall'Avvocato ANTONIO IANNOTTA, dall'Avvocato NICOLETTA ONGARO e dall'Avvocato STEFANO GATTAMELATA per procura in calce al controricorso; nonché COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA, rappresentata e difesa dall'Avvocato SABRINA FRANCESCUTTI per procura in calce al controricorso; - controricorrenti - e RISCOSSIONI SICILIA S.P.A.; - intimata - avverso la SENTENZA n. 1500/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/9/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del 21/4/2022.

FATTI DI CAUSA 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto l'opposizione che la Sicily by Car s.p.a., società di autonoleggio, ha proposto, a norma dell'art. 615 c.p.c., alla cartella esattoriale, ad essa notificata da Riscossioni Sicilia s.p.a., per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada accertate, tra l'altro, dai Comuni di Roma Capitale, Venezia e Casarsa della Delizia. 1.2. La corte, per quanto ancora rileva, ha dichiaratamente condiviso il principio per cui in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, nel caso di vetture date in noleggio il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario ed il conducente giacché l'art. 196 del codice della strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l'identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore. 1.3.

La Sicily by Car s.p.a., con ricorso notificato il 10/11/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. 1.4. I Comuni di Roma Capitale, di Venezia e di Casarsa della Delizia hanno resistito con controricorso. 1.5. Riscossioni Sicilia s.p.a. è rimasta intimata. 1.6. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2021 n. 27479, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 2.1. Con l'unico motivo articolato, la società ricorrente, lamentando, tra l'altro, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 196 del codice della strada, in comb. disp. con l'art. 84 dello stesso codice, anche nel testo modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. g-ter, del d.l. n. 121 del 2021, conv. in I. con la I. n. 156 del 2021, nonché degli artt. 201, 203, 204-bis, 205 e 206 del codice della strada, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, nel caso di vetture date in noleggio il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario ed il conducente sul rilievo che l'art. 196 del codice della strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l'identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore. 2.2.

La corte d'appello, tuttavia, ha osservato la ricorrente, così facendo, ha omesso di considerare il fatto, documentalmente provato e comunque incontestato, che la società opponente ha sempre provveduto alla tempestiva e rituale comunicazione alle autorità competenti dei nominativi dei soggetti locatari dei veicoli interessati e presuntivamente responsabili delle contestate infrazioni al codice della strada e non può, dunque, ritenersi solidalmente responsabile delle violazioni perpetrate con veicoli dei quali, durante la circolazione stradale degli stessi, non aveva la disponibilità materiale in quanto noleggiati ai propri clienti.

Ric. 2021 n. 27479, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 3. Ritiene la Corte che il ricorso non presenta l'evidenza decisoria che ne giustifica la decisione in camera di consiglio ai sensi degli art. 380 bis e 375, n. 1 e 5, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte così provvede: rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 21 aprile 2022. Il Presidente