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Ordinanza Interlocutoria — n. 18059/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal and remands case for new hearing due to missing procedural proposal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18059/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione dismissed the appeal filed by the Revenue Agency against the Regional Tax Commission's decision. The taxpayer argued for nullity due to lack of reasoning and failure to address all claims, while the Agency requested a new hearing for a specific procedural proposal. The court ruled that the proposed measure under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure applied only to the main appeal, not the incidental counter-claim, necessitating a remand for procedural integration.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The proposal for a new hearing under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure applies exclusively to the main appeal and does not extend to incidental counter-claims, requiring separate procedural handling for the latter.

Parole chiave

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Code of Civil Procedure incidental counter-claim new hearing proposal procedural integration nullity of judgment Regional Tax Commission Italian tax litigation assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24957-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis - ricorrente - nonchè contro - intimati - PIESSECI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI, 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA GIOVANARDI; n,,, -controricorrente e ricorrente incidentale - nonc.hè contro , - intimati - avverso la sentenza n. 1365/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 24957 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- Premesso che:

1. con la sentenza in epigrafe, la CTR del Veneto ha accolto l'appello proposto dalla srl Piesseci contro la decisione di primo grado reiettiva dell'impugnazione proposta dalla società contro l'avviso di accertamento Iva per l'anno 2011 notificatole dall'Agenzia delle Entrate in relazione ad operazioni di acquisto di materie plastiche presso vari fornitori, ritenute dall' Agenzia soggettivamente inesistenti;

4. l'Agenzia ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza della CTR lamentando;

5. la contribuente ha depositato controricorso contenente -oltre che la riproposizione di motivi rimasti, nella sentenza impugnata, assorbiti- ricorso incidentale basato su quattro motivi: con il primo e il secondo lamenta nullità della sentenza per difetto di motivazione; con il terzo lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art.112 c.p.c. "laddove la CTR non ha risposto a tutte le domande/eccezioni formulate nel ricorso introduttivo e nell'atto di appello"; considerato che:

1. la proposta formulata ai sensi dell'art.380-bis c.p.c. ha avuto ad oggetto il ricorso principale e non anche il ricorso incidentale;

2. che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per integrazione della proposta; PQM rinvia la causa a nuovo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 aprile 2022, svolta con modalità da remot