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Ordinanza Interlocutoria — n. 18058/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of admissibility; case transmitted to Fifth Section for merits review.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18058/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the admissibility of the case, ordering its transmission to the Fifth Section. The appellant, Indaco SRL, challenged a regional tax commission decision based on alleged violations of civil and procedural codes concerning non-existent operations. The court found no grounds for immediate cassation under Article 375 of the Code of Civil Procedure, deeming the procedural prerequisites for a direct cassation ruling unmet.

Regesto Legislator

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Art. 375 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The court of cassation must first verify the admissibility of the appeal; if the requirements of Article 375 are not met, the appeal is inadmissible and the case is transmitted to the competent section for a substantive decision.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility Article 375 civil procedure transmission to section tax dispute cassation interlocutory order inchiesta per frode fiscale costi della campagna prestazioni pubblicitarie

Disposizioni normative citate

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Art. 375 c.p.c.
non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.;
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
633/72, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 cod.
Art. 2697 c.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
D.P.R. 600/73, Art. 39
D.P.R. 633/72, Arts. 19, 21, 54
art. 375 c.p
non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA ( )-7-C2R-333(1.5 sul ricorso 6530-2020 proposto da: VANETTI AMBROGIO, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della INDACO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 187, presso lo studio dell'avvocato SABINA MARONCELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO KELLER; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis - controricorrente - avverso la sentenza n. 3025/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata 1'11/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 06530 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- Premesso che: 1.1a srl Indaco, denunciando violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c, 39 del d.P.R. 600/73, 19,21 e 54 d.P.R. 633/72, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia, in causa su avviso di accertamento notificato ad essa ricorrente dal'Agenzia delle Entrate, ai fini Ires, Irap ed Iva dell'anno 2010, in relazione a costi recuperati a tassazione in quanto relativi ad operazioni ritenute inesistenti, fatturate dalla srl Publiennestore srl per servizi pubblicitari in favore di clienti di essa ricorrente, ha avallato l'operato dell'ufficio sul rilievo che quest'ultimo aveva offerto elementi indiziari "forti a riprova dell'inesistenza delle operazioni fatturate dalla Publiennestore srl" e che, di contro, "la contribuente aveva cercato di dimostrare le prestazione asseritamente ricevute trincerandosi dietro la tracciabilità dei pagamenti che in verità rientra nello schema delle frodi carosello e in un book fotografico stereotipato, identico in tutto e per tutto a quello rinvenuto presso altri clienti della stessa società cartiera";

2. l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

3. la ricorrente ha depositato memoria; considerato che:

1. in relazione ai fatti sottesi alla questione controversa sono state emesse distinte ordinanze (n. 31012/2021 e n.6882/2022);

2. non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.;

3. occorre pertanto trasmettere il fascicolo alla Sezione quinta; pqm dispone la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 aprile 2022,