Ordinanza — n. 18052/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAin causa su (per quanto ancora interessa) diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate all'istanza avanzata dalla srl Holding Novare di rimborso dell'ires versata in misura eccedente il dovuto per dedotta erronea non applicazione del regime regime cd. pex ("Partecipation Exemption") relativamente ad un ramo di azienda destinato all'organizzazione di eventi, la CTR del Veneto, dovendo in particolare, decidere della sussistenza del presupposto dell'esercizio da parte della società partecipata -srl Tenuta Novare di Valpolicella- di un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'art. 55 T.U.I.R., ha testualmente affermato: "per il ramo d'azienda [in questione], per la quale attività di organizzazione di eventi, con l'utilizzazione dell'immobile Villa Novare, si ravvisa il requisito della commercialità per cui in tale ipotesi va applicato il regime pex. Per il dedotto, il Collegio dispone il rimborso dell'Ires versata limitatamente all'attività commerciale svolta dalla partecipata con il ramo d'azienda dedicato alla manifestazione di eventi";
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18052/2022 — snciv · Corte di Cassazione: con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia violazione degli artt.132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/92 in relazione all'all'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.. Sostiene che il discorso motivazionale posto a base della decisione sia tautologico ed apodittico.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19802-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro HOLDING NOVARE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DARIO STEVANATO, SARA SERASIN; - controricorrente - - -7, "--1 avverso la sentenza n. 1142/09/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO SEZIONE DISTACCATA di VERONA, depositata il 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 19802 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- Premesso che:
1. in causa su (per quanto ancora interessa) diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate all'istanza avanzata dalla srl Holding Novare di rimborso dell'ires versata in misura eccedente il dovuto per dedotta erronea non applicazione del regime regime cd. pex ("Partecipation Exemption") relativamente ad un ramo di azienda destinato all'organizzazione di eventi, la CTR del Veneto, dovendo in particolare, decidere della sussistenza del presupposto dell'esercizio da parte della società partecipata -srl Tenuta Novare di Valpolicella- di un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'art. 55 T.U.I.R., ha testualmente affermato: "per il ramo d'azienda [in questione], per la quale attività di organizzazione di eventi, con l'utilizzazione dell'immobile Villa Novare, si ravvisa il requisito della commercialità per cui in tale ipotesi va applicato il regime pex. Per il dedotto, il Collegio dispone il rimborso dell'Ires versata limitatamente all'attività commerciale svolta dalla partecipata con il ramo d'azienda dedicato alla manifestazione di eventi";
2. l'Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe;
3. la srl Holding Novare in liquidazione resiste con controricorso; ritenuto che:
1. con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia lamenta violazione degli artt.87 d.P.R. 22.12.1986, n. 917, 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Sostiene che la CTR avrebbe del tutto trascurato di tener conto del fatto che la contribuente non aveva dimostrato la sussistenza di alcuno dei presupposti applicativi del regime pex;
2. con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia violazione degli artt.132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/92 in relazione all'all'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.. Sostiene che il discorso motivazionale posto a base della decisione sia tautologico ed apodittico.
3. il secondo motivo di ricorso, logicamente preordinato al primo, è fondato e va accolto. 3.1 Come emerge dal ricorso per cassazione e dalla parte della sentenza impugnata, intitolata "svolgimento del processo", la Ctr era chiamata a decidere della sussistenza, puntualmente negata dall'Agenzia, dei presupposti applicativi del regime pex e segnatamente del requisito dell'esercizio, ad opera della partecipata, di un'attività commerciale nell'immobile di Villa Novare in riferimento alla quale l'Agenzia aveva eccepito trattarsi di attività di semplice locazione della stessa villa e dei relativi annessi per l'organizzazione di eventi svolti da altri enti o soggetti. 3.2.
La CTR si è limitata ad affermare che "per l'attività di organizzazione di eventi, con l'utilizzazione dell'immobile Villa Novare, si ravvisa il requisito della commercialità". Si tratta di una affermazione apodittica: la Ctr non spiega su quali basi essa poggi. 3.3. A seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. e tale violazione è individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014);
4. la motivazione della sentenza impugnata viola il minimo costituzionale;
5. il secondo motivo di ricorso va pertanto accolto e per l'effetto, assorbito il primo motivo, la sentenza deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR del Veneto in diversa composizione per nuovo esame;
5. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese; PQM la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Veneto in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 aprile 2022, svolta con