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Ordinanza — n. 18030/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to file, ruling against the company and awarding agency costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18030/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by PE.GI S.R.L. inadmissible because the company failed to deposit the necessary documents with the court registry. The opposing party, the Tax Agency, successfully argued that the appellant's omission prevented the case from being entered into the docket. Consequently, the court ruled the appeal procedurally void and ordered the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 and Art. 370 of the Code of Civil Procedure; The opposing party may request the entry of an appeal into the docket to declare it inadmissible if the appellant omits to deposit the required documents, thereby preventing the repetition of the appeal if the limitation period has not yet expired.

Parole chiave

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omitted appeal deposit inadmissible appeal entry into docket opposing party power procedural voidness legal costs award tax appeal procedure inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 369 cod. proc. civ.
Art. 370 cod. proc. civ.
civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è, infatti, compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 cod.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
certificazione della Cancelleria di questa Corte in data 20.12.2021); che l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE Si è costituita con controricorso; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
24-05-2022 -2- legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che alcunché va disposto in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
certificazione della Cancelleria di questa Corte in data 20.12.2021); che l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE Si è costituita con controricorso; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod.
art. 370 cod. proc. civ
civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è, infatti, compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-L, 2.12.2020, n. 27571
civ., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese e ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass., Sez. 6-L, 2.12.2020, n. 27571, Rv.
Cass., Sez. 6-5, 17.3.2022, n. 8728
115 del 2002, qualora la pronuncia adottata sia - come nella specie - di improcedibilità del ricorso principale, per omesso deposito di quest'ultimo, e la mancata iscrizione a ruolo del ricorso precluda la debenza stessa del contributo unificato iniziale (Cass., Sez. 6-5, 17.3.2022, n. 8728, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31047-2021, proposto da: PE.GI. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., ricorrente non costituita; - ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C.F. 137568810028), in persona del legale rappresentante p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6164/10/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della Campania, depositata il 14/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che la PE.GI. S.R.L. ha notificato ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 6164/10/2020 della C.T.R. della Campania depositata il 14.12.2020; che il ricorso non risulta essere stato depositato e iscritto a ruolo dal ricorrente (cfr. certificazione della Cancelleria di questa Corte in data 20.12.2021); che l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE Si è costituita con controricorso; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Considerato che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art.369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è, infatti, compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese e ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass., Sez. 6-L, 2.12.2020, n. 27571, Rv. 660042-01);

Ritenuto che, alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato improcedibile, con la condanna della PE.GI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. , al pagamento, in favore dell'ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Ric. 2021 n. 31047 sez. Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -2- legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che alcunché va disposto in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002: tale previsione è, infatti, normativamente e logicamente dipendente dalla sussistenza del precedente obbligo della parte impugnante di versare il contributo al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, con la conseguenza che va escluso che il giudice dell'impugnazione debba rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, qualora la pronuncia adottata sia - come nella specie - di improcedibilità del ricorso principale, per omesso deposito di quest'ultimo, e la mancata iscrizione a ruolo del ricorso precluda la debenza stessa del contributo unificato iniziale (Cass., Sez. 6-5, 17.3.2022, n. 8728, Rv. 664301-01);

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Per l'effetto, condanna la PE.GI. S.R.L. al pagamento, in favore dell'ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in C 4.000,00 (quattromila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 24.5.2022 i\ Presidente . )Lucio Lu Lotti DEPOSITATO IN CAN