Cassation court allows appeal against tax compliance judgment for omission to award litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Anna Maria Ventura's appeal against the Regional Tax Commission's decision in a compliance proceeding. Ventura argued the lower court failed to award her litigation costs despite her request, violating procedural rules. The court ruled that omitting to decide on costs constitutes a procedural error under the Code of Civil Procedure, warranting the cassation of the lower judgment and remittal for a new decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 70 d.lgs. n. 546/1992; Art. 360, n. 4 c.p.c.: The appeal against a compliance judgment is admissible for any procedural error, including the omission to rule on litigation costs, which constitutes a violation of the Code of Civil Procedure.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29228-2020, proposto da: ANNA MARIA VENTURA (C.F. VNTNMR50M65H703K), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'AVV. TOMMASO AMATO, unitamente al quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA DELLE ACACIE, n. 13, presso lo studio dell'AVV. GIANCARLO DI GENIO; - ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - resistente - avverso la sentenza n. 1006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, sez. st . di SALERNO, depositata il 03/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che ANNA MARIA VENTURA propose, innanzi alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno, ricorso ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, per l'ottemperanza alla sentenza n. 191/2016 resa dalla medesima Commissione e la nomina di un commissario ad acta; che la C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno, con sentenza n. 1006, depositata il 3.2.2020, accolse il ricorso, nominando un commissario ad acta; che avverso tale decisione ANNA MARIA VENTURA ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, ai soli fine della eventuale partecipazione alla discussione orale in pubblica udienza, VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 91 e 92 cd. proc. civ., nonché della nullità della sentenza impugnata per "mancata motivazione per violazione dell'art. 132 cpc", per non avere la C.T.R. liquidato, in proprio favore, le spese del giudizio di ottemperanza, nonostante la rituale richiesta all'uopo formulata nel relativo atto introduttivo; che il motivo — il quale va correttamente interpretato (arg. da Cass., Sez. 6-5, n. 26310 del 7.11.2017, Rv. 646419-01) in Ric. 2020 n. 29228 sez.
Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -2- termini di lamentata omissione di pronunzia ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. - è fondato; che l'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - a mente del quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per "violazione delle norme del procedimento" - deve essere interpretato nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo nel quale sia incorso il giudice dell'ottemperanza (Cass., Sez. 5, 28.9.2018, n. 23487, Rv. 650511-01); che il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza od altro provvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione dello stesso integra un vizio di omessa pronuncia, riparabile soltanto con l'impugnazione (arg. da Cass., Sez. 2, 25.3.2022, n. 9785, Rv. 664323-01;
Cass., Sez. 6-5, 18.2.2020, n. 3968, Rv. 656991-01); che al giudizio di ottemperanza ex art. 70 cit., stante la natura decisoria della sentenza che, pronunciata ai sensi del comma 7, definisce il relativo procedimento, è certamente applicabile la disciplina ex artt. 91 ss. cod. proc. civ. (arg. da Cass., Sez. 5, 14.11.2018, n. 29300, Rv. 651547-01); che, nella specie, già un cursorio esame della sentenza impugnata, sussiste la lamentata omissione di pronunzia da parte della C.T.R., alcunché avendo questa statuito (in dispositivo, come in motivazione) rispetto alle spese di lite;
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. di Campania, sez. st. di Salerno, in diversa Ric. 2020 n. 29228 sez. Seste civile - T - ud. 24-05-2022 -3- composizione, affinché decida la controversia attenendosi ai principi che precedono; che alcunché va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non essendosi VADER-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE Costituita, né avendo svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. st. di Salerno, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 24.5.2022 Il Presidente . Lucio liúciottie i et\Q