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Ordinanza — n. 18026/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to failure to prove receipt of service notice in court. The court ruled the appeal inadmissible because the taxpayer failed to submit the return receipt proving the tax collector's agent appeared in court. The decision establishes that without proof of the opposing party's presence, the appeal cannot be legally known and is therefore inadmissible. The court rejected the taxpayer's arguments regarding the validity of the notification and the lack of substantive debate. The ruling emphasizes strict procedural requirements for tax litigation appeals in Italy. The taxpayer's failure to provide the receipt resulted in the dismissal of the entire appeal. The court found the taxpayer's defenses on this point lacked specific details required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18026/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision, ruling the appeal inadmissible due to procedural defects. The taxpayer had challenged a tax collection notice but failed to produce the return receipt proving the tax agent appeared in court as required by law. The court held that without this proof, the opposing party's presence could not be verified, rendering the appeal legally unknown and inadmissible. Consequently, the court rejected the taxpayer's arguments regarding the validity of the notification and the lack of substantive debate.

Regesto Legislator

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Art. 22, 27 d.lgs. 546/1992; Art. 154, 167 c.p.c.: In tax proceedings, failure to produce the return receipt of service means the act lacks legal knowability, rendering the appeal inadmissible if the opposing party did not constitute in court.

Parole chiave

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tax appeal admissibility return receipt requirement tax collection notice procedural defect dismissal opposing party presence legal knowability of act tax litigation procedure prova dell'avvenuta notifica

Disposizioni normative citate

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Art. 22, 27 d.lgs. 546/1992
Art. 154, 167 c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, nn.
Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
8, cpv.): ed infatti, nel silenzio della gravata decisione sul punto, il motivo pecca all'evidenza di specificità, ex art. 366, comma 1, n.
Art. 112 c.p.c.
- della violazione dell'art. 112 cod.
Art. 58 d.lgs. 546/1992
art. 380-bis cod. proc. civ
24-05-2022 -2- solo fine della eventuale partecipazione alla discussione orale in pubblica udienza, VAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - ADER; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod.
art. 24 Cost
civ., nonché dell'art. 24 Cost., per avere la C.T.R.
art. 149 cod. proc. civ
cpv.); che il motivo è manifestamente infondato; che la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ., nonché dalle disposizioni della I.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-5, 17.4.2018, n. 9432
civ.), nonché l'inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte, accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio (Cass., Sez. 6-5, 17.4.2018, n. 9432, Rv.
Cass., Sez. 5, Ric. 2020 n. 24998, 31.10.2017, n. 25912
Cass., Sez. 5, 10.4.2013, n. 8717
646173-01; Cass., Sez. 5, 10.4.2013, n. 8717, Rv.
Cass., Sez. 2, 26.2.2019, n. 5610
anche Cass., Sez. 2, 26.2.2019, n. 5610, Rv.
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso n. 24998-2020, proposto da: PADOVANO DIODATO (C.F. PDVDDT64T08I227E), rapp. e di?., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. AGNESE CONDARELLI, presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA DOMENICO CIRILLO, n. 15; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del legale rappresentante p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - resistente - avverso la sentenza n. 7014/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che il concessionario per la riscossione notificò a DIODATO PADOVANO preavviso di iscrizione ipotecaria conseguente al consolidamento di alcune cartelle di pagamento, non impugnate dal contribuente, relative a crediti di diversa natura e titolo; che il PADOVANO impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma che, con sentenza n. 18439/2017, dichiarò il ricorso inammissibile; che avverso tale decisione il PADOVANO propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio, la quale, con sentenza n. 7014/2019, depositata il 17.12.2019 rigettò il gravame ritenendo - per quanto in questa sede rileva - corretta la statuizione di inammissibilità del ricorso adottata dalla C.T.P., (a) per non avere il contribuente "provveduto alla produzione della ricevuta di ritorno [della notifica al concessionario], che seppure non attiene al profilo della validità della notificazione, risulta senz'altro esserne l'indispensabile dimostrazione in giudizio, in mancanza della costituzione del Concessionario", (b) né potendo i giudici di prime cure "concedere un termine per il deposito (peraltro verosimilmente non idoneo allo scopo, in considerazione dello smarrimento della ricevuta) dell'atto mancante atteso che... non si tratta di causa di invalidità della notificazione ma di mera sua mancata dimostrazione" (cfr. sentenza impugnata, p. 2, primo e terzo cpv.); che avverso tale decisione DIODATO PADOVANO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, al Ric. 2020 n. 24998 sez.

Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -2- solo fine della eventuale partecipazione alla discussione orale in pubblica udienza, VAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - ADER; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 27 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 154 e 167 cod. proc. civ., nonché dell'art. 24 Cost., per avere la C.T.R. dichiarato il ricorso inammissibile, "nonostante fosse stata offerta piena prova in ordine alla regolarità del contraddittorio" (cfr. ricorso p. 5, ult. cpv.); che il motivo è manifestamente infondato; che la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ., nonché dalle disposizioni della I. n. 890 del 1982, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna sia la data di essa e l'identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita.

Ne consegue che anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.), nonché l'inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte, accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio (Cass., Sez. 6-5, 17.4.2018, n. 9432, Rv. 647733-01;

Cass., Sez. 5, Ric. 2020 n. 24998 sez. Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -3- 31.10.2017, n. 25912, Rv. 646173-01; Cass., Sez. 5, 10.4.2013, n. 8717, Rv. 626427-01); che a tale principio si è attenuta, invero, la C.T.R. laddove, constatata (a) la mancata costituzione, innanzi alla C.T.P. di Roma, dell'agente della riscossione, ha confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente quale conseguenza (b) dell'avvenuta sua notifica a mezzo posta, (c) non seguita, tuttavia, dal deposito in giudizio del relativo dell'avviso di ricevimento; che non inficiano tale conclusione le difese svolte dal PADOVANO con riferimento all'avvenuto deposito (pure astrattamente legittimo, ex art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Cfr. anche Cass., Sez. 2, 26.2.2019, n. 5610, Rv. 652767-01), innanzi alla C.T.R. e con efficacia (asseritamente) sanante, dell'originale dell'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta dell'originario ricorso introduttivo del primo grado di lite (cfr. ricorso, p. 8, cpv.): ed infatti, nel silenzio della gravata decisione sul punto, il motivo pecca all'evidenza di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., giacché parte ricorrente avrebbe dovuto indicare quando detto avviso fu prodotto (se, cioè, all'atto della costituzione in appello ovvero successivamente, onde consentire al Collegio di valutarne la tempestività), trascriverne il contenuto e chiarire se e quali difese furono svolte al riguardo; che quanto precede determina l'assorbimento del secondo motivo (con il quale parte ricorrente si duole - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. - della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per non essersi la C.T.R. pronunziata "sulle eccezioni e contestazioni introdotte in causa dal Contribuente" - cfr. ricorso, p. 9);

Ric. 2020 n. 24998 sez. Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -4- Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendosi l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE costitu ita al solo fine della partecipazione alla eventuale discussione orale;

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di DIODATO PADOVANO, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 24.5.2022 Il Presidente Lucio 4,ciott U1/4Ab