Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal by plaintiffs, allowing the lower court's decision to stand.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe plaintiffs formally withdrew their cassation appeal before the public hearing, leading the court to declare the proceedings extinguished. Although the first-instance court had found the property sale ineffective due to a fraudulent price, the appellate court reversed this, ordering the plaintiffs to repay the amounts received. The Supreme Court accepted the withdrawal as a valid procedural act, thereby dismissing the appeal without issuing a substantive ruling on the merits of the fraud claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.: The cassation appeal is extinguished by the formal withdrawal of the appellant, which precludes the court from pronouncing on the merits or ordering costs.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 20079-2021 proposto da: PERINI BENVENUTO, PERINI LOREDANA, elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI TRIPODI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIMONA CALLEGARI; - ricorrenti - contro DIBENEDETTO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e difeso dall'avvocato LAURA CAPPELLARI; - controricorrente- contro GAZZOLA MARIAELENA OLDRA; - intimata - avverso la sentenza n. 14/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata l' 11/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA. Ric. 2021 n. 20079 sez. M3 - ud. 24-02-2022 -2- Rilevato che:
1. Benvenuto Perini e Loredana Perini convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Lodi Antonio Gazzola e Salvatore Dibenedetto, per sentir dichiarare inefficace nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di compravendita con il quale Antonio Gazzola aveva trasferito al Dibenedetto la sua quota di proprietà del 50% dell'appartamento e relativo posto auto siti in Comune di Arenzano, Piazza degli Ulivi n.27. In subordine, domandarono l'accertamento della simulazione assoluta del contratto e la dichiarazione di nullità/inefficacia dello stesso, con il conseguente annullamento dei suoi effetti reali.
A fondamento della domanda gli attori dedussero: di vantare numerose pretese creditorie nei confronti del Gazzola e di aver instaurato altri giudizi nei suoi confronti al fine di recuperare le somme dovute, che il prezzo della vendita della quota di proprietà era irrisorio e di molto inferiore al valore di mercato del bene ceduto, che dietro l'esiguità del corrispettivo non poteva che celarsi l'intento fraudolento dei convenuti. Si costituì in giudizio Salvatore di Benedetto domandando, in via preliminare, in rito, l'accertamento della carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire di Benvenuto Perni e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
Si costituì Antonio Gazzola, contestando la fondatezza delle istanze avversarie. Il Tribunale di Lodi, dopo aver disposto consulenza tecnica d'ufficio per accertare se il prezzo pattuito per la vendita fosse in linea con il valore di mercato della quota di proprietà ceduta, con sentenza n. 164/2019, in accoglimento della domanda attorea, dichiarò l'inefficacia della compravendita ai sensi dell'art. 2901 c.c., ordinò la trascrizione e annotazione della sentenza e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite.
2. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 1846/2021 dell' 11 giugno 2021, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello proposto da Salvatore Dibenedetto, rigettando le domande proposte da Benvenuto e Loredana Penni, condannandoli in solido alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado e al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
3. Avverso la pronuncia Benvenuto e Loredana Perini propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso Salvatore Dibenedetto. Considerato che: 4.1 Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia. Prima dell'udienza pubblica, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte di Benvenuto e Loredana Penni lcorrenti principali.L, Salvatore Dibenedetto controricorrente ha aderito. Trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall'art.390 c.p.c., e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391, quarto comma, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione, compensa le spese tra le parti. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile _ 3 della Corte suprema di Cassazione in data 24 febbraio 2022. P Il Furat Patkiii Ciorra