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Ordinanza Interlocutoria — n. 17889/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal to remand case for integrating tax agency into proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17889/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Riscossione Sicilia s.p.a. against the Regional Tax Commission's decision to uphold the taxpayer's appeal. The Regional Commission had declared the tax bill invalid due to the expiration of the tax collector's power, a point the taxpayer contested. The court ruled that because the tax agency was a party in the appellate instance, the proceedings must be remanded to integrate its participation, effectively dismissing the cassation request on procedural grounds.

Regesto Legislator

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Art. 36bis del d.P.R. n. 600/73; Art. 54bis del d.P.R. n. 633/72: When the tax agency is a party in the appellate instance, the court must remand the case to integrate the contradictory proceedings against it.

Parole chiave

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tax collection power expiration integration of contradictory appellate instance participation remand for procedural cure tax bill validity opposizione al precetto esecutivo dichiarazione fiscale tardiva condono fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 36bis del d.P.R. n. 600/73
2515/04/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo di rigetto del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento, ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/73 e 54b1s del d.P.R.
Art. 54bis del d.P.R. n. 633/72
Art. 25 del d.P.R. n. 602/73
462/97 a seguito della comunicazione notificata il 20.12.2010, e euro 3.007,71 a titolo di contributi IVS; - la CTR, per quanto di interesse, ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento stante la decadenza dell'Agente dal potere di riscossione, essendo decorsi entrambi i termini di cui all'art. 25 del d.P.R.
Art. 3bis del d.lgs. n. 462/1997
Art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 380 bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019
CONSIDERATO CHE LFJ essendo stata l'Agenzia delle entrate parte del grado di appello, va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019; Cass.
Cass. sez. 6-5, 31209 del 2021
8790 del 29/03/2019; Cass. sez. 6-5, 31209 del 2021; Cass.
Cass. sez. 5, n. 24402 del 2020
5; Cass. sez. 5, n. 24402 del 2020); che, pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo per tale adempimento; P.Q.
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Testo completo

seguente ORDINANZA NTEKLL9cu -("Dgt A Sul ricorso iscritto al numero 9851 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto Da Riscossione Sicilia s.p.a., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv.to Giancarlo Greco ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) giancarlogreco@pecavvpa.it ; - ricorrente - Contro Michele D' Ambrogio, rappresentato e difeso per procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to Alessandro Dagnino elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma Piazza del Popolo n. 3 (Studio legale Lexia Avvocati- Sanasi d'Arpe); - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 4268/12/2018, depositata in data 10 ottobre 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - Riscossione Sicilia s.p.a., propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva accolto l'appello di Michele D'Ambrogio nei confronti dell'Agente della riscossione e dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 2515/04/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo di rigetto del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento, ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/73 e 54b1s del d.P.R. n. 633/72, con la quale l'Ufficio aveva iscritto a ruolo, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione MU 2009, per l'anno 2008, l'importo di euro 14.463,85, dei quali euro 11.450,26 a titolo di Irpef, in conseguenza dell'omesso pagamento della seconda rata della rateazione richiesta dal contribuente ex art. 3bis del d.lgs. n. 462/97 a seguito della comunicazione notificata il 20.12.2010, e euro 3.007,71 a titolo di contributi IVS; - la CTR, per quanto di interesse, ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento stante la decadenza dell'Agente dal potere di riscossione, essendo decorsi entrambi i termini di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/73 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) e di cui all'art. 3bis del d.lgs. n. 462/1997 (31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata, nella specie il 13.4.2011) avuto riguardo alla notifica della cartella avvenuta il 15.1.2014 e non già, come affermato dal giudice di prime cure, alla data (6.2.2013) di predisposizione ed esecutività del ruolo; -il contribuente si è costituito con controricorsoP-L '- LItAzko-a„._, i ) - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO CHE LFJ essendo stata l'Agenzia delle entrate parte del grado di appello, va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019; Cass. sez. 6-5, 31209 del 2021; Cass. sez. 5; Cass. sez. 5, n. 24402 del 2020); che, pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo per tale adempimento; P.Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'integrazione del contraddittorio nei confr