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Ordinanza Interlocutoria — n. 17887/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court remands case to Fifth Section due to lack of specific precedents on detached service rooms for luxury tax.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17887/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Fifth Section of the Court of Cassation remanded the case to the Fifth Section for public hearing. The applicants argued that detached service rooms should be excluded from the 'luxury' property definition, while the Regional Tax Commission included them based on habitability potential. Since no specific precedents exist regarding the inclusion of such detached service rooms in the luxury property calculation, the court found no grounds for a preliminary ruling under Article 375 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 1 DPR n. 131/1996; Art. 6 DM 2 agosto 1969: In the absence of specific precedents regarding the inclusion of detached service rooms in the luxury property calculation, the case must be remanded for public hearing rather than decided by summary procedure.

Parole chiave

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luxury property tax detached service rooms first home benefit Article 375 CPC remand for public hearing lack of precedents property surface calculation abitazione individuale

Disposizioni normative citate

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Art. 1 DPR n. 131 del 1996
Laura Ricci deposita successiva memoria Col primo motivo si deduce violazione dell'art. 1 della Tariffa parte I, all.
Art. 6 DM 2 agosto 1969
131 del 1996 e dell'art. 6 DM 2 agosto 1969 ex art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
6 DM 2 agosto 1969 ex art. 360 n. 3 c.p.c.; col secondo motivo si deduce omesso esame di un punto decisivo per il giudizio ex art.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
3 c.p.c.; col secondo motivo si deduce omesso esame di un punto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la CTR concluso che tutti e cinque i locali facenti parte del manufatto erano destinati ad esigenze abitative, mentre uno solo di essi era adibito a lavanderia.
Art. 375 c.p.c.
Non sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c., per cui la causa va rinviata alla sez.
art. 375 c.p
Non sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c., per cui la causa va rinviata alla sez.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24786-2020 proposto da: RICCI LAURA, CASTALDO RAFFAELE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO 2 , presso lo studio dell'avvocato SIMONA CARLONI, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controrkorrente- avverso la sentenza n. 1787/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 13/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 24786 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- Rg 24786/2020 Ricci Laura + 1 c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Laura Ricci e Raffaele Castaldo ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, indicata in epigrafe, che su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro e irrogazione sanzioni per recupero delle agevolazioni provvisoriamente concesse per l'acquisto di immobile da adibire a "prima casa", in quanto immobile "di lusso" - come tale escluso dall'agevolazione ai sensi della normativa vigente - ha accolto l'appello dell'Ufficio.

La CTR ha ritenuto che erroneamente la CTP aveva dato rilievo alle caratteristiche del manufatto (indicato come cantina, consistente in cinque locali di mq 87,64 circa a piano terra distaccato e adibito a legnaia, lavanderia, sgombero ecc.), e non alla sua potenzialità abitativa, secondo le indicazioni della giurisprudenza, da computarsi pertanto nella superficie utile in quanto di fatto idonei allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana. L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. Laura Ricci deposita successiva memoria Col primo motivo si deduce violazione dell'art. 1 della Tariffa parte I, all. al DPR n. 131 del 1996 e dell'art. 6 DM 2 agosto 1969 ex art. 360 n. 3 c.p.c.; col secondo motivo si deduce omesso esame di un punto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la CTR concluso che tutti e cinque i locali facenti parte del manufatto erano destinati ad esigenze abitative, mentre uno solo di essi era adibito a lavanderia.

Considerato che: La questione dedotta nel presente ricorso verte sulla inclusione, ai fini della valutazione dell'immobile quale immobile di lusso, come tale escluso dalla agevolazione cd. prima casa in base alla normativa applicabile ratione temporis, di locali separati dall'immobile ma posti a servizio dello stesso. Sul punto - se cioè ai fini del computo della consistenza della unità immobiliare oggetto di agevolazione vadano o meno inclusi anche locali separati, non facenti parte della medesima struttura ancorchè posti a servizio della stessa - non si riscontrano specifici precedenti.

Non sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c., per cui la causa va rinviata alla sez. quinta, per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia la causa alla sezione quinta, dando mandato alla cancelleria per i relativi adempimenti. Roma, 26 aprile 2022 / Il