Cassation appeal dismissed as untimely filed due to late notification via PEC exceeding the 60-day limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the notification of the cassation petition via PEC occurred on September 6, 2021, well after the statutory deadline. The respondent company argued the appeal was untimely, noting the judgment was notified on June 4, 2021, making the 60-day limit expire on September 3, 2021. The Court ruled that the delay rendered the appeal procedurally invalid, dismissing the request and ordering the taxpayer to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325, comma 2; Art. 326 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the notification of the cassation petition occurs after the expiration of the sixty-day period following the notification of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 22674-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE TERRITORIO, (C.F 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SOCIETA' AGRICOLA IMMOBILIARE AMATRICIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SANTA CROCE IN GERUSALEMME, 1 presso lo studio dell'avvocato LUIGI RUSSO, che la rappresenta e difende; - controlicorrente - avverso la sentenza n. 2757/2/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. / / Ric. 2021 n. 22674 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- Premesso che:
1. l'Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ha respinto l'appello di essa ricorrente contro la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso originario proposto dalla Società Agricola Immobiliare Amatriciana spa avverso un avviso di accertamento catastale in rettifica delle rendita indicata dalla società con procedura docfa con riguardo ad un immobile a destinazione industriale in Roma;
2. la società resiste con controricorso;
3. l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria; considerato che: 1. è pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso. 1.1 La sentenza impugnata, pubblicata in data 27 maggio 2021, è stata notificata dalla società vittoriosa, a mezzo P.E.C., alla Agenzia delle Entrate, in data 4 giugno 2021. La data della notifica risulta dalla "attestazione" sottoscritta dal direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Roma Salvatore Musumeci, protocollo 47888 in data 11 novembre 2010, agli atti. 1.2. Il termine cd. breve per proporre il ricorso per cassazione, di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi degli arti:. 325, comma 2, e 326 c.p.c. è scaduto il 3 settembre 2021. 1.3. La notifica del ricorso per cassazione risulta essere stata effettuata a mezzo P.E.C. solo in data 6 settembre 2021 come da relata di notifica in calce al ricorso.
2. Il ricorso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.
3. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in C 3.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi e oltre accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 5, in data 27 aprile 2022, mediante collegamento da remot 0-ErSit t jeb DEPOSITATO IN