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Ordinanza — n. 17881/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal as inadmissible due to lack of specific microzone valuation reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17881/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax authority's appeal and the bank's incidental counter-appeal inadmissible. The lower court had upheld the taxpayer's appeal regarding a cadastral reclassification, emphasizing the need for specific motivation in valuation decisions. The Court rejected the arguments because they contradicted established jurisprudence requiring detailed explanations of microzone-specific factors rather than generic market-to-cadastral ratio comparisons.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis, comma 1, n. 1 c.p.c.; Art. 1, comma 335, L. 311/2004: An appeal is inadmissible if it contradicts consolidated case law requiring specific microzone valuation factors instead of generic market-to-cadastral ratio comparisons.

Parole chiave

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cadastral reclassification tax appeal inadmissibility microzone valuation motivation requirement Cassation procedure compensazione della rendita riesame della rendita di invalidità esame di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360-bis, comma 1, n. 1 c.p.c.
Il motivo è inammissibile, per violazione del disposto di cui all'art. 360- bis, primo comma, n.
Art. 1, comma 335, L. 311/2004
29629 del 2020) in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I.
Art. 112 c.p.c.
3 c.p.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c. ex art.
Art. 2697 c.c.
311 2004 dell'art. 2697 c.c., ex art.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002
Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R.
art. 112 c.p
3 c.p.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 2697 c.c
311 2004 dell'art. 2697 c.c., ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017
Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf.
Cass. n. 29629 del 2020
Cass. n. 29629 del 2020) in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art.
Cass. 1543 del 2020
Cass. n. 19810 del 2019
1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n.
Cass. n. 22095 del 2017
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso 25794-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (CI 06363391001), UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope Fegis; - ricorrenti - BANCO BPM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PUGLIESE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO MARIA MARISCA; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 12/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 25794 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- r.g. 25794/2020 Agenzia delle entrate 1C/Banco BMP Spa Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di Banco BPril S.p.A. di avviso di accertamento per estimi catastali per la rideterminazione della classe e rendita catastale di immobile sito in Roma, Via Frattina, microzona 1 centro storico, ha acc:olto l'appello del contribuente. La CTR, richiamando gli ultimi orientamenti giurisprudenziali, ha ritenuto che "anche se il preventivo sopralluogo dell'immobile riclassificavo non costituisce condizione di legittimità del provvedimento impugnato in primo grado, è, invece, necessario che l'obbligo motivazionale sia stato assolto e che l'istruttoria dell'Ufficio non sia stata incompleta, generica od insufficiente".

Banco BMP spa si costituisce con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi e deposita successiva memoria. Considerato che:

1. Con l'unico motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applcazione della I. 212 del 2000, articolo 7, dell'art.3 della L. 241/1990, nonché delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c..

2. Il motivo è inammissibile, per violazione del disposto di cui all'art. 360- bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020) in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classarnento che, come nel caso di specie, «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019, in termini, da ultimo, Cass. n. 12023/2022), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale.

A ciò aggiungasi che nel motivo di ricorso la ricorrente riproduce il contenuto di altro avviso di accertamento emesso con riferimento a variazioni intervenute nella microzona 20 - Salario Trieste (ricorso, pagg. 23, 25, 28), diversa da quella (microzona 1 - Centro storico) in cui ricadono gli immobili di proprietà della società intimata.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce violazione dell'art. 1 comma 335 I. 311/2004 e dell'art. 1 DM 701/1994 ex art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c..; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n.5 c.p.c.

4. Col secondo motivo del ricorso incidentale si deduce violazione dell'art. comma 335 I. 311 2004 dell'art. 2697 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c.

5. il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile in applicazione del principio secondo cui «In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la faccltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza» (Cass. n. 22095 del 2017) 6. Conclusivamente va dichiarato inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato. Le spese vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato. Compensa le spese. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 27 a