Italian tax court dismisses appeal due to failure to file appeal within statutory time limits under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the document at the court registry within the legally prescribed timeframe. Although the appeal was notified via PEC, the lack of physical filing rendered the procedural step ineffective. Consequently, the court dismissed the request and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: Failure to deposit the appeal within the statutory period renders the proceeding inadmissible, regardless of prior notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1666-2022 proposto da: MESITI PIA ISABELLA , ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - contro ricorrenti - avverso la sentenza n. 984/7/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata 02/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA L'Agenzia delle entrate nel suo controricorso esponeva che: la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento avente ad oggetto il recupero di tributi Ilor e Irpef per l'annualità d'imposta 1980 per un importo dichiarato pari ad euro 4.013,21 rilevando la legittimità nel merito della pretesa impositiva e l'adeguata motivazione della cartella impugnata e la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza n. 984/7/2021 depositata il 2 aprile 2021 ne rigettava l'appello dichiarando l'estinzione del giudizio e ponendo le spese di lite in capo alla contribuente; la parte contribuente proponeva ricorso in Cassazione ma non provvedeva a depositarlo, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che la parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso all'Agenzia delle entrate a mezzo PEC in data 28 ottobre 2021, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti del 21 gennaio 2022; considerato che ciò comporta, ex art. 369, cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la Ric. 2022 n. 01666 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, delle attività effettivamente espletate e della circostanza che la causa viene definita in rito, ad iniziativa officiosa di questa Corte.
Non essendo stato depositato il ricorso, non sussistono neppure i presupposti per l'applicabilità alla parte ricorrente dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 8957 del 2022).
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricon-ente delle spese processuali che liquida in euro 300,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio del 26 aprile 2022. Il Pres ente Lucio ciotti `)Izo DEPOSITATO IN CANCE.LLERiA .01 G 'N, 2022, oggi, IliCANCELLIER