Ordinanza — n. 17876/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso 1661-2022 proposto da: RITARDO CARLO CARMINE, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA; - intimata - avverso la sentenza n. 1281/23/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 29/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 369 c.p; Ordinanza — n. 17876/2022 — snciv · Corte di Cassazione: RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che la parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso all'Agenzia delle entrate a mezzo PEC in data 29 ottobre 2021, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti del 21 gennaio 2022; Ric. 2022 n. 01661 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- considerato che ciò comporta, ex art. 369, cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositrvo tenuto conto del valore della causa, delle attività effettivamente espletate e della circostanza che la causa viene definita in rito, ad iniziativa officiosa di questa Corte.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 1661-2022 proposto da: RITARDO CARLO CARMINE, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA; - intimata - avverso la sentenza n. 1281/23/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 29/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA L'Agenzia delle entrate nel suo controricorso esponeva che: la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di acc:ertamento avente ad oggetto il recupero di tributi Irpef per l'annualità d'imposta 2012 in cui si determinava sinteticamente il reddito, ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, in euro 560.774,00 a fronte di euro 21.336,00 dichiarati e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 1281/23/2021 depositata il 29 marzo 2021, ne rigettava l'appello dichiarando l'estinzione del giudizio e ponendo le spese di lite in capo alla contribuente; la parte contribuente proponeva ricorso in Cassazione ma non provvedeva a depositarlo, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che la parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso all'Agenzia delle entrate a mezzo PEC in data 29 ottobre 2021, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti del 21 gennaio 2022; Ric. 2022 n. 01661 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- considerato che ciò comporta, ex art. 369, cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositrvo tenuto conto del valore della causa, delle attività effettivamente espletate e della circostanza che la causa viene definita in rito, ad iniziativa officiosa di questa Corte.
Non essendo stato depositato il ricorso, non sussistono neppure i presupposti per l'applicabilità alla parte ricorrente dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 8957 del 2022).
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricon-ente delle spese processuali che liquida in euro 2.100,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio del 26 aprile 2022. Il Presidente Lucio LLAiotti DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, O l G(U 202z ;> IL CANCELLI