Ordinanza — n. 17872/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe ORDINANZA sul ricorso 20001-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GEOEDIL SRL CRUSHING SCREENING; - intimata - avverso la sentenza n. 416/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Co:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 132 c.c, art. 327 c.p; Ordinanza — n. 17872/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 416/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Co:
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e ORDINANZA sul ricorso 20001-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GEOEDIL SRL CRUSHING SCREENING; - intimata - avverso la sentenza n. 416/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Co:
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Sardegna — Sassari che ha confermato (dichiarando inammissibile l'appello) la pronuncia della CTP di Nuovo, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di cartella a seguito di controllo automatizzato; che il ricorso è affidato a due motivi; che la parte contribuente è rimasta intimata. CONSIDERATO Che con il primo motivo viene proposta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 20 e 53 d.lgs. n. 546/1992, per 2ver la CTR erroneamente ritenuto mancate la prova della notifica dell'appello; che con il secondo motivi si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132 c.c., segnatamente per motivazione apparente nella parte relativa nella prova della notifica dell'appello.
Che si può procedere all'esame congiunto del primo e secondo motivo, anteponendo la cognizione di una pregiudiziale di rto; che, infatti, l'appello risultava essere stato notificato alla parte contribuente presso lo studio del difensore costituito il 3 gennaio 2011, prima del 12 gennaio 2011, giorno di scadenza del termine lungo ex art. 327 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) per impugnare la sentenza depositata il 25 novembre 2009; che all'esito dell'ordinanza interlocutoria n.26433/2021, esaminati i fascicoli d'ufficio, non risulta depositato in atti alcun avviso di ricevimento della predetta notifica;
Ric. 2020 n. 20001 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- che, nella specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per omessa prova della notifica alla parte contribuente, pur senza motivare particolarmente al riguardo; che questa Corte è altresì giudice del fatto processuale, riscontrando non presente in atti la prova della notifica dell'appello; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che non c'è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte contribuente; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
PQM La Corte rigetta il ricorso. "IMIMETIM Così deciso in Roma, il 27 ap