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Ordinanza — n. 17865/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of notification of the municipality's participation in oral debate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17865/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the Municipality of Diamante filed a 'memoria di costituzione' without prior notification, failing to meet procedural requirements for participation. The appellant argued the lower court erred in applying tax collection statutes regarding the five-year statute of limitations versus the annual term. The Court ruled that unnotified acts cannot serve as a counter-appeal, rendering the municipality's participation invalid and the appeal procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 370 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: In the absence of prior notification, a 'memoria di costituzione' filed by a resisting party is not qualified as a counter-appeal, and the opposing party lacks legitimacy to submit illustrative memoranda, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility notification requirement memoria di costituzione counter-appeal qualification tax collection statute of limitations procedural legitimacy oral debate participation opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 370 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
370 c.p.c.; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
Art. 1, comma 161 della legge n. 296 del 2006
72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n.
Art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993
296 del 2006 per avere la CTR erroneamente ritenuto che il Comune non fosse decaduto dal potere di riscossione in quanto, lungi dal trovare applicazione l'art. 72, comma 1 cit.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002
art. 370 c.p
art. 380 bis cod. proc. civ
370 c.p.c.; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 25735 del 2014
Cass. n. 26974 del 2017
197 (Cass. n. 26974 del 2017).
Cass. n. 22248 del 2015
Cass. n. 19120 del 2016
Cass. n. 14043 del 2019
Cass. n. 7849 del 2020
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 29652 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Roberto La Pietra rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to Francesco Napolitano e Alessandra Militerno, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Roma, Via Po n. 9; -ricorrente - Contro Comune di Diamante, in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Cristiani giusta procura in calce alla memoria di costituzione elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica francescocristiani@pec.it -resistente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 2471/01/20, depositata in data 14 ot:tobre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - Roberto La Pietra propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, indicata in epigrafe, che aveva rigettato l'appello proposto nei confronti del Comune di Diamante, in persona del Sindaco p.t. avverso la sentenza n. 723/03/2020 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento per la riscossione Tarsu relativa agli anni 2007- 2011; - il Comune di Diamante ha depositato "memoria di costituzione" chiedendo di essere ammesso a partecipare alla discussione orale ex art. 370 c.p.c.; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO CHE 1.Preliminarmente va rilevato che il Comune di Diamante ha resistito con "memoria di costituzione", non notificatcy chiedendo di essere n7- C/ ammesso a partecipare alla discussione orale ex art. 370 c.p.c.; va al riguardo, ricordato che, in mancanza di notificazione, l'atto depositato non è qualificabile come controricorso ed il controric:orrente, pure in presenza di regolare procura speciale ad lítem, non è legittimato neppure a depositare memorie illustrative (Cass. n. 25735 del 2014): principio affermato con riferimento alla trattazione della causa in pubblica udienza, ma che deve essere esteso anche al procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dal DL 31 agosto 2016 n. 168 conv. in legge 25 ottobre 2016 n. 197 (Cass. n. 26974 del 2017). 2.Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993 e 1, comma 161 e segg. della legge n. 296 del 2006 per avere la CTR erroneamente ritenuto che il Comune non fosse decaduto dal potere di riscossione in quanto, lungi dal trovare applicazione l'art. 72, comma 1 cit. doveva farsi riferimento al termine di decadenza quinquennale di cui all'art.1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, ancorché, ad avviso del contribuente, il Comune, volendosi avvalere della riscossione a mezzo ruolo, fosse incorso nella decadenza non avendo formato e consegnato il ruolo al concessionario della riscossione, ai sensi dell'art. 72, comma 1, cit. entro l'anno successivo (31.12.2013) a quello in cui gli avvisi erano stati notificati (2.11.2012); 3.11 motivo è inammissibile in quanto non attinente al decisum;

Il rapporto tributario relativo alla TARSU è connesso ad una dichiarazione ultrattiva del contribuente che ha efficacia fino ad una successiva denuncia di variazione ovvero ad un accertamento dell'ente (vedi Cass. n. 20646 del 2007).Ai fini della riscossione del tributo l'ente impositore, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 507 del 1993, può procedere all'emissione di un avviso di accertamento quando il contribuente non abbia presentato la denunzia prescritta dal precedente art. 70, oppure nel caso in cui ritenga che la denuncia presentata sia infedele o incompleta (Cass. n. 19255 del 2003;

Cass. n. 19181 del 2004; Cass. n. 20646 del 2007). Qualora invece la denuncia sia stata presentata, e l'ente ritenga di non contestarla, il primo comma dell'art. 72 del medesimo d.lgs. consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione della TARSU, sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuente originariamente, ed alla conseguente iscrizione a ruolo, attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell'anno precedente e dei dati in esso contenuti, procedendo alla notificazione di una cartella esattoriale, senza previa emissione di alcun avviso di accertamento.

Secondo quanto già ritenuto da questa Corte "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento." (cfr Cass. n. 22248 del 2015 e n. 19120 del 2016).

Nell'ipotesi in cui il Comune proceda ad un accertamento trova applicazione l'art. 1, comma 161, della I. n. 296 del 2.006 secondo cui "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".

Tale disciplina ha aumentato a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato dall'art. 1, comma 172, della stessa legge, con decorrenza dall'1.7.2007, il previgente art. 71 comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 che prevedeva, invece, il termine triennale. La norma, che ha disciplinato e modificato solo l'ipotesi della riscossione coattiva di tributi locali a seguito di accertamento, non può trovare invece applicazione nell'ipotesi in cui il Comune decida di avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo. In tal caso, infatti, opera il più breve termine annuale di cui all'art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, secondo cui la formazione e la notifica del ruolo debbono aver luogo entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo, termine annuale applicabile anche in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, ma con diversa decorrenza, e cioè entro l'anno successivo a quello nel corso del quale e' prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento e' notificato ( cass. n. 14043 del 2019; n. 7849 del 2020). 4.Nella specie, il giudice di appello, trattandosi - non già come dedotto dal contribuente in ricorso- di riscossione a mezzo ruolo ma di riscossione coattiva di TARSU a seguito di accertamento ("la cartella è stata preceduta dalla notifica dei propedeutici avvisi di accertamento") ha, dunque, correttamente affermato l'applicazione dell'art. 1, comma 161, della I. n. 296 del 2006, escludendo quella dell'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993. 5.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 6.Nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasto resistente il Comune e non avendo svolto attività difensiva.

P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.