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Ordinanza — n. 17859/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding external res judicata, ruling parties must be identical for binding effect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17859/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission's decision to reject an incidental appeal. The authority argued that a prior judgment between the tax agency and a third party created external res judicata binding the current case. The court ruled that external res judicata requires identity of parties, which was absent here as the prior judgment involved a different taxpayer. Consequently, the lower court's rejection of the incidental appeal was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 8bis lett. e) d.P.R. n. 633/72: External res judicata in tax proceedings requires identity of parties, petitum, and causa petendi, not merely a common factual issue.

Parole chiave

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external res judicata tax proceedings identity of parties incidental appeal VAT exemption Cassation Court binding effect assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 112 c.p.c.
4, c.p.c., la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla specifica eccezione dell'Ufficio circa l'impugnazione della sentenza della CTP di Ragusa n.
Art. 7 d.P.R. n. 633/72
Art. 8bis lett. e) d.P.R. n. 633/72
1724/01/2017 che aveva ritenuto applicabile la esenzione di cui all'art. 8bis, lett.e) del d.P.R.
art. 380 bis cod. proc. civ
633/72, con riguardo alle medesime operazioni in contestazione; -la contribuente è rimastck intimata; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
art. 2909 c.c
3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c.
art. 112 c.p
4, c.p.c., la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15026 del 15/07/2020
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23658 del 15/09/2008
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3187 del 2015
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30482 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro New Tecno Steel srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1921/15/2020, depositata in data 21 aprile 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva rigettato l'appello principale della New Tecno Steel srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, e quello incidentale dell'Ufficio avverso la sentenza n. 1771/03/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa di accoglimento parziale del ricorso della società avverso avviso di accertamento n. TYZ03B901545 con il quale l'Amministrazione aveva contestato, per l'anno 2013, un maggior reddito di impresa ai fini hes, Irap e Iva, recuperando, in particolare, l'Iva in relazione a fatture emesse dalla contribuente nei confronti di Blue Marine e Gruppo Iman, in regime derogatorio ai sensi degli artt. 7 e 8bis del d.P.R. n. 633/72; - la CTR, per quanto di interesse, ha rigettato l'appello incidentale dell'Ufficio in considerazione della asserita efficacia di giudicato esterno della sentenza della CTP di Ragusa n. 1724/01/2017 che aveva ritenuto applicabile la esenzione di cui all'art. 8bis, lett.e) del d.P.R. n. 633/72, con riguardo alle medesime operazioni in contestazione; -la contribuente è rimastck intimata; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO CHE -con il primo motivo si denuncia:

1) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. per avere la CTR rigettato l'appello incidentale dell'Ufficio l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 8bis, lett.e) del d.P.R. n. 633/1972 in forza dell'asserito giudicato esterno di cui alla sentenza della CTP di Ragusa n. 1724/01/2017, ancorché, come eccepito dall'Ufficio, detta sentenza fosse stata oggetto di gravame ancora pendente dinanzi alla CTR della Sicilia (R.G. 5071/2018), fosse stata pronunciata tra parti diverse (Agenzia delle entrate e il Gruppo Iman), e, peraltro, non attenesse al medesimo rapporto giuridico, con conseguente non suscettibilità di formare alcun giudicato vincolante;

2) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla specifica eccezione dell'Ufficio circa l'impugnazione della sentenza della CTP di Ragusa n. 1724/01/2017; -il primo profilo del motivo è fondato, con assorbimento del secondo profilo; -nella specie la pronuncia impugnata confermando la sentenza di primo grado ha ritenuto applicabile l'esenzione di cui all'art. 8bis lett.e) del d.P.R. n. 633/72, in forza dell'asserito giudicato esterno di cui alla sentenza n. 1724/01/17 della CTP di Ragusa concernente, ad avviso del giudice di appello, le medesime operazioni in contestazione (avendo detta sentenza dato conto che, agli atti di quel giudizio, era stata data prova che le due società [Blu Marine e Gruppo 'man] avevano lavorato insieme alla New Tecno Steel s.r.l. in un cantiere di Saint Lazare, in territorio francese, e quindi in regime fiscale di cui all'art. 8bis del d.P.R. n. 633/72) .

Invero, dallo stralcio, riportato in ricorso, della decisione di primo grado n. 1771/03/2018, si evince chiaramente che il procedimento conclusosi con la sentenza n. 1724/01/2017 della CTP di Ragusa aveva ad oggetto l'impugnativa da parte del Gruppo Iman dell'avviso di accertamento n. TYZ03C400412 e, dunque, concerneva parti diverse (l'Agenzia e il Gruppo Iman) rispetto a quelle oggetto del presente giudizio ( "La Commissione osserva che con riferimento al committente Gruppo Iman srl era stato emesso avviso di accertamento n. TYZO3C400412m relativo al periodo di imposta 2013, con il quale veniva contestata la mancata applicazione dell'Iva da parte della stessa Gruppo Iman srl ex art. 8bis dPR n. 633/72.

Tale procedimento si concludeva con la sentenza n. 1724/01/2017 di questa Commissione in cui si affermava che è stata prodotta agli atti del giudizio documentazione sufficientemente idonea a provare che la società ricorrente svolgesse lavori di falegnameria o di allestimento presso cantieri di Saint Nazaire in Francia riconducibili alle committenti, attività che rientra nell'ipotesi di cui alla citata lett.

e) dell'art.8 bis"...pag.4 -5 del ricorso) ; -al riguardo va ribadito il condivisibile principio secondo cui nel processo tributario l'efficacia del giudicato "esterno" presuppone necessariamente l'identità, oltre che del "petitum" e della "causa petendi", anche delle parti dei due giudizi (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15026 del 15/07/2020); in particolare, nel processo tributario, il presupposto dell'efficacia del giudicato esterno è che esso si sia formato tra le stesse parti, non essendo sufficiente che esso riguardi un accertamento riferibile ad una questione di fatto comune ad entrambe le cause (Sez. 5, Sentenza n. 23658 del 15/09/2008; nello stesso senso Sez. 5, Sentenza n. 3187 del 2015); pertanto, essendo stata, nella specie, la sentenza n. 1724/01/2017 emessa tra parti diverse (Agenzia delle entrate e Gruppo Iman) rispetto a quelle del presente giudizio, tale pronuncia non risultava suscettibile, a prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione, di formare un giudicato esterno; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8bis del d.P.R. n. 633/72 per avere la CTR ritenuto erroneamente che le contestate fatture possedessero, benché totalmente generiche, i requisiti per fruire del regime di non imponibilità Iva; -l'accoglimento del primo profilo del primo motivo rende inutile la trattazione del secondo con assorbimento dello stesso; -in conclusione, va accolto il primo motivo nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo; con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al motivo come accolto- e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione; (// 4 P.Q.

M. La Corte accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata- in relazione al motivo come accolto- e rinvia anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezion