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Ordinanza — n. 17815/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal regarding tax assessment extinction due to tax amnesty application limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17815/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision confirming a tax assessment. The taxpayer argued that the tax commission erred by failing to apply tax amnesty to both assessments and by ignoring merit-based defenses regarding transparency rules. The court held that since the taxpayer did not refile specific merit objections regarding the society's assessment, the commission was correct to confirm the remaining assessment and that the amnesty applied only to the specific notice mentioned.

Regesto Legislator

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Art. 346 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The party victorious on the merits cannot file an incidental appeal to raise issues already waived or absorbed unless they are expressly refiled, creating a presumption of waiver.

Parole chiave

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tax amnesty application transparency tax rules merit objections waiver judicial extinction tax assessment confirmation accoglimento parziale del contribuente computo dei contributi reddito delle partecipazioni in diritto tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 324 c.p.c.
Art. 327 c.p.c.
Invero, la modifica introdotta all'art. 327 cod.
Art. 112 c.p.c.
civ., la ricorrente censura la nullità della sentenza, in conseguenza della violazione dell'art. 112 cod.
Art. 346 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.
art. 112 cod. proc. civ
civ., la ricorrente censura la nullità della sentenza, in conseguenza della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., non avendo il giudice dell'appello rispettato il principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
art. 327 cod. proc. civ
Invero, la modifica introdotta all'art. 327 cod. proc. civ.
art. 346 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. III, 12.1.2006, n. 413
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Privitera Gisella, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall'Avv.to Vincenzo Petralia che ha indicato recapito PEC, avendo la contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via Verona n. 62 in Catania; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5668, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 24.6.2020, e pubblicata il 22.10.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell'11.5.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Ma rzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava a Privitera Gisella gli avvisi di accertamento n. RJ601T400399/2007, e n. FU601T400400/2007, relativi agli anni 2000 e 2001 ed attinenti al reddito di partecipazione (art. 5 Tuir) percepito quale socia della Privitera Gisella & C. Sas, per un valore dichiarato di Euro 990,00.

2. La contribuente impugnava gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, ed in corso di causa l'Amministrazione finanziaria comunicava l'intervenuta definizione mediante condono in relazione all'avviso di accertamento n. RJ601T400400/2007. La CTP dichiarava estinto il giudizio anche in relazione all'ulteriore avviso di accertamento.

3. L'Agenzia delle Entrate impugnava la decisione assunta dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania„ contestando la pronuncia in relazione alla indebita dichiarazione di estinzione del giudizio in relazione all'avviso di accertamento n. RJ601T400399/2007. La CTR riformava la decisione assunta dalla CTP e, rilevato che la contribuente non aveva riproposto contestazioni di merito, confermava piena validità ed efficacia dell'avviso di accertamento.4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a tre strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Amministrazione finanziaria. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 327 cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto inammissibile l'appello introdotto dall'Amministrazione finanziaria in quanto tardivo.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura la nullità della sentenza, in conseguenza della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., non avendo il giudice dell'appello rispettato il principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

3. Con il suo terzo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 T.U.I.R., in cui è incorsa la CTR.

4. Mediante il suo primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per non aver dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria perché tardivo. 4.1. Invero, la modifica introdotta all'art. 327 cod. proc. civ. ad opera della I. 18.6.2009, n. 69, art. 58, comma 1, ha previsto la riduzione del termine c.d. "lungo" per proporre l'impugnazione da un anno a sei mesi. La nuova norma si applica ai soli giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore: il 4.7.2009.

Ai fini dell'individuazione di questi giudizi è pertanto necessario fare riferimento alla data di introduzione del giudizio di merito di primo grado, cfr. Cass. Sez. 16.11.2017, n. 27236. Nel presente giudizio risulta incontestato che l'introduzione del giudizio di merito di primo grado è avvenuta il 19.2.2008, e, dunque, in data precedente a quella di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009. La sentenza di primo grado è stata depositata il 28.11.2013, ed il ricorso in appello è stato consegnato dall'Agenzia delle Entrate per il recapito 1'11.12.2014, nel rispetto del termine annuale vigente, dovendo anche tenersi conto della sospensione feriale.

Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato.

5. La società ricorrente, con il suo secondo motivo di ricorso, afferma la nullità della pronuncia adottata dal giudice dell'appello per aver violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La contribuente lamenta che la CTR abbia emesso la propria pronuncia "senza tener conto, sia pure per rigettarla, della specifica eccezione proposta dall'interessato", sostenendo che "la definizione delle liti fiscali pendenti accolta dall'Agenzia in relazione all'anno 2000 avesse determinato la cessazione della materia del contendere in relazione all'intero giudizio" (ric., p. 5 s.). 5.1.

Invero la CTR dà atto di una prima questione proposta dalla contribuente, relativa alla pretesa tardività del ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria, e se ne è trattato esaminando il primo motivo di ricorso. Inoltre, scrive che "esaminati gli atti, la Commissione rileva che è corretto quanto riferito dall'ufficio riguardo alla definizione dell'accertamento RJ601T400400/2007, con la conseguenza che l'avviso di accertamento escluso dal condono deve essere confermato" (sent. CTR, p. 2). Pertanto il giudice dell'appello esamina implicitamente, ma con estrema chiarezza, la contestazione proposta dalla contribuente e relativa all'applicabilità del condono ad entrambi gli avvisi di accertamento, e valuta debba ritenersi applicabile l'estinzione del giudizio, a seguito di intervenuto condono, al solo avviso di accertamento indicato, e non anche con riferimento all'altro avviso di accertamento, recante n. R3601T400399/2007.

Non sussiste pertanto il vizio di omessa pronuncia denunciato, e la contribuente non propone critiche specifiche avverso la decisione adottata dalla CTR sul punto. Il secondo motivo di ricorso deve essere pertanto respinto.

6. Mediante il suo terzo motivo di impugnazione, la ricorrente critica la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR perché, in relazione al reddito di partecipazione imputato al socio per trasparenza, "la difesa di merito in sede giurisdizionale ... deve essere correttamente proposta con riferimento agli accertamenti resi nei confronti della società e non con riguardo a quelli riferiti ai singoli soci essendo i primi e non i secondi gli atti realmente determinativi dei maggiori imponibili accertati" (ric., p. 7). 6.1. Invero la CTR scrive che "l'avviso di accertamento escluso dal condono deve essere confermato, non avendo parte appellata riproposto alcun motivo di contestazione sul merito della rettifica" (sent.

CTR, p. 2). Pertanto, non vi è questione di contestazioni rivolte dalla contribuente avverso l'accertamento emesso nei confronti della società, oppure l'accertamento emesso nei suoi confronti per trasparenza. La CTR scrive che la contribuente non ha riproposto alcuna contestazione di merito, né avverso l'uno, né avverso l'altro atto impositivo, e non è quindi possibile esaminare questioni che devono ritenersi rinunziate. Trova applicazione il principio secondo cui "la parte concretamente vittoriosa nel merito non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare eccezioni o questioni che risultano superate o assorbite; essa è, tuttavia, tenuta a riproporre le une e le altre in modo espresso fino alla precisazione delle conclusioni, operando altrimenti la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ. con conseguente formazione del giudicato implicito", C:ass. sez.

III, 12.1.2006, n. 413. Anche il terzo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve essere rigettato.

7. In definitiva il ricorso deve essere respinto. 7.1. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa e del valore del giudizio. Risulta dovuto dalla ricorrente anche il versamento del c.d. doppio contributo. La Corte,

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto da Privitera Gisella, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita Agenzia delle Entrate, e Ne liquida nella complessiva misura di C 510,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13 comma 1 - bi