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Ordinanza — n. 17814/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding unpaid invoices as insufficient proof of expenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17814/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed Armando Mondelli's cassation appeal against a tax assessment regarding undeclared capital gains. The taxpayer argued that invoices marked 'paid' proved his business expenses, but the court held that such documents lack full evidentiary value without corroborating bank records or accounting entries. Consequently, the court rejected the claim that the lower court erred in finding the taxpayer failed to substantiate his cost deductions.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma primo, n. 3 e n. 4 c.p.c.; Invoices marked 'paid' do not constitute full proof of expenses and require corroborating evidence to support a taxpayer's claim for cost deductions.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax capital gains evidentiary value of invoices burden of proof expenses tax assessment appeal insufficient documentation restituzione di fondo valore venale dell'immobile reddito immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma primo, n. 3 e n. 4 c.p.c.
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 1199 c.c.
Art. 2697 c.c.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. III, 7.11.2014, n. 23788
Cass. sez. III, 7.11.2014, n. 23788; Cass.
Cass. sez. V, 18.10.2021, n. 28628
23788; Cass. sez. V, 18.10.2021, n. 28628).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mondelli Armando, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv.to Vincenzo Sarnicola che ha indicato recapito PEC, avendo il contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell'Avv. Carla D'Agostino, alla via Livia Drusilla n. 59 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3026, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, il 22.5.2020, e pubblicata il 22.6.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell'11.5.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. Mondelli Pietro riceveva il 15.9.2017 la notificazione dell'avviso di accertamento n. TF901504629/2017, avente ad oggetto Irpef ed accessori, con riferimento all'anno d'imposta 2012. Al contribuente era contestato di avere conseguito una maggiore plusvalenza non dichiarata per effetto dell'acquisto e della successiva rivendita infraquinquennale di un immobile, per il valore dichiarato di Euro 14.072,00 (cfr. ric., p. XI).

2. Il contribuente proponeva impugnazione avverso l'atto impositivo, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno invocando, innanzitutto, di avere sostenuto significativi oneri di cui l'Amministrazione finanziaria non ha tenuto conto. La CTP riteneva non raggiunta, da parte del contribuente, la prova di avere sostenuto oneri ulteriori rispetto a quelli comunque riconosciuti dell'Agenzia delle Entrate (spese notarili), e rigettava il ricorso.

3. Pietro Mondelli ricorreva avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, che confermava la decisione adottata dalla CTP.

4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Amministrazione finanziaria. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della sentenza adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., per avere la CTR posto a fondamento della decisione circostanze non contestate dall'Agenzia delle Entrate.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1199 e 2697 cod. civ., per avere il giudice dell'appello trascurato che la fattura riportante la dicitura 'pagato' "oltre a costituire quietanza per il corrispondente importo, integra il riconoscimento e/o confessione in ordine al versamento attestato" (ric., p. IX).

3. Mediante il primo motivo di ricorso per cassazione Armando Mondelli censura che la CTR ha posto a fondamento della decisione circostanze non contestate dall'Ente impositore. Il contribuente intende affermare che le circostanze poste a fondamento della decisione dal giudice dell'appello sono ulteriori rispetto a quelle invocate dall'Amministrazione finanziaria per affermare la mancata prova di esborsi successivi all'acquisto, ed antecedenti alla vendita, che avrebbero ridotto il valore della plusvalenza conseguita dal Mondelli. 3.1. In realtà le circostanze richiamate sono state tutte legittimamente acquisite al processo, in parte perché indicate dallo stesso contribuente, e possono essere utilizzate dal giudice al fine della formazione del suo libero convincimento. 3.2.

La decisione è inoltre fondata sul fatto che "il contribuente non ha fornito elementi decisivi per giustificare i costi sostenuti medio tempore perché manca un riferimento all'effettivo esborso degli importi fatturati (n. 2 fatture da 16.500,00 l'una), all'annotazione in contabilità delle due ditte fornitrici ...", sufficiente ratio decidendi non specificamente contestata dal contribuente. Il primo motivo di ricorso risulta pertanto in parte inammissibile e per il resto infondato, e deve perciò essere respinto.

4. Mediante il secondo motivo di ricorso il contribuente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per aver disconosciuto il rilievo probatorio della fattura n. 5 del 16.2.2012 della Tecnoterm, sebbene riportante "la dicitura 'pagato' sul timbro, munito della sottoscrizione autografa del titolare della ditta emittente" (ric., p. X). 4.1. Occorre in proposito osservare che le scritture provenienti da terzi estranei alla lite, e tra queste le fatture, pur quietanzate, non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati, e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità (cfr.

Cass. sez. III, 7.11.2014, n. 23788; Cass. sez. V, 18.10.2021, n. 28628). Il giudice di secondo grado ha pure evidenziato come il contribuente non abbia replicato in grado di appello avverso contestazioni decisive mosse dall'Ente impositore, come la mancata tracciabilità dei versamenti relativi alle fatture invocate dal contribuente.4.2. Nel caso di specie la CTR ha indicato gli elementi che inducono a ritenere l'Amministrazione finanziaria abbia allegato elementi gravi precisi e concordanti dell'avvenuta omissione contributiva, non mancando di riconoscere l'unico costo documentato da Armando Mondelli (compenso notarile), e non ha trascurato di considerare gli elementi indicati dal contribuente al fine di giustificare i pretesi costi sostenuti, di cui ha però motivatamente ritenuto che il Mondelli non sia stato in grado di fornire la prova, e quest'ultima non è desumibile neppure a seguito dell'esame degli argomenti proposti in sede di ricorso per cassazione.

Anche il secondo strumento di impugnazione risulta pertanto infondato, e deve perciò essere rigettato.

5. In definitiva il ricorso deve essere respinto. 5.1. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa e del valore del giudizio. Risulta dovuto dal ricorrente anche il versamento del c.d. doppio contributo. La Corte,

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto da Mondelli Armando, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita Agenzia delle Entrate, e le liquida nella complessiva misura di C 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13 comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, l'11.5.20