Cassation court dismisses INPS appeal, ruling the €5,000 income threshold only applies to occasional work, not habitual professional activities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Court of Appeal's decision that required a professional to earn over €5,000 to join the separate pension fund. The INPS argued this income threshold was mandatory for all professionals, while the lower court had ruled it unnecessary because the appellant's income was below that limit. The Supreme Court clarified that the income threshold applies only to occasional work, whereas habitual professional activities are subject to mandatory registration regardless of the specific income amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.L. n. 269 del 2003, art. 44; The €5,000 income threshold is a prerequisite only for occasional self-employment, not for habitual professional activities which require mandatory registration irrespective of income levels.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 28241-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI; - ricorrente - contro LEALI ALESSANDRA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LAURA VIGNA; - controlicorrente - avverso la sentenza n. 154/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 13/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l'avvocato Alessandra Leali non tenuta ad iscriversi presso la Gestione separata, per l'anni 2010, per avere prodotto un reddito inferiore ai minimi previsti per l'obbligatorietà dell'iscrizione medesima; la Corte, in particolare, ha ritenuto che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presupponesse la produzione da parte del professionista di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00, D.L. n. 269 del 2003, ex art. 44 (conv. dalla legge nr. 326 del 2003), mentre, nel caso di specie, il reddito prodotto dalla professionista, in relazione all'anno indicato, era stato inferiore a detta soglia; avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un unico motivo di censura;
Alessandra Leali ha resistito con controricorso; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; Ric. 2020 n. 28241 sez. ML - ud. 15-02-2022 -2- CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo di censura, l'INPS -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- denuncia violazione e/o falsa applicazione della legge nr. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e segg., del D.L. nr. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2 (conv. dalla legge nr. 111 del 2011), del d.P.R. nr. 917 del 1986, art. 53 (modif. dal d.lgs. nr. 344 del 2003), della legge nr. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, e del D.L. nr. 269 del 2003, art. 44, comma 2, (conv. dalla legge nr. 326 del 2003), per avere la Corte di merito ritenuto che la produzione di un reddito non inferiore alla soglia di Euro 5.000,00, di cui alla norma ult. cit., costituisse presupposto necessario per l'obbligatorietà dell'iscrizione del libero professionista presso la Gestione separata; il ricorso è fondato nei termini che seguono; questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021); dirimente deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno.
A tale riguardo, è stato anche chiarito che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, precisandosi, altresì, che, ai fini di detto accertamento, possono rilevare «le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività» oppure, in senso contrario, «la percezione da parte del libero professionista Ric. 2020 n. 28241 sez. ML - ud. 15-02-2022 -3- di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00» (Cass. nr. 4419 del 2021 cit), senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo, trattandosi «pur sempre di forme di praesumptio horninis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto» (Cass. nr. 4419 del 2021 cit.); tanto premesso, risulta evidente l'errore in cui è incorsa la Corte di appello di Torino che, senza accertare -a monte- se l'attività fosse abituale o occasionale (v. anche, in motiv., Cass. nn. 11003 e 35475 del 2021, in fattispecie analoghe), ha deciso la controversa individuando nella soglia di euro 5.000,00 il presupposto costitutivo dell'obbligo contributivo; non essendosi, dunque, la Corte di merito uniformata ai suesposti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, arche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 15 febbrai IL PRESIDI EkillE i Dott.ssa Mar