Cassation court dismisses INPS appeal due to res judicata from a subsequent final judgment on identical claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against the Palermo Court of Appeal's rejection of a claim to cancel an involuntary social security registration. The appellant argued for the validity of the registration, but the respondent produced a final judgment from June 2020 that had already ordered the cancellation and declared contributions non-due for the same year. The court ruled that this subsequent res judicata precluded the appeal, as the matter was already definitively settled on identical grounds, thereby rendering the cassation request inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 382, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 380 bis cod. proc. civ.: A subsequent final judgment (res judicata) on identical claims precludes a cassation appeal, requiring the lower court's decision to be quashed without remittal.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32367-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - RUSSO INTROITO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 1178, presso lo studio dell'avvocato NELIDE CACI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MINIO; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 359/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: con sentenza nr. 359 del 23 aprile 2019, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato il gravame dell'INPS avverso la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda dì Francesco Introito Russo (libero professionista iscritto all'Albo degli avvocati di Agrigento ma non anche alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza Forense, per il mancato conseguimento del reddito nella misura utile all'insorgenza di tale obbligo e di quello contributivo conseguente) volta ad accertare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS, in relazione all'anno 2010, e l'insussistenza del debito contributivo; ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un unico motivo di censura; ha resistito, con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, Francesco Introito Russo, cui ha opposto difese l'INPS con controricorso;
Ric. 2019 n. 32367 sez. ML - ud. 15-02-2022 -2- in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio, ex art. 380 bis cod.proc.civ., del 17 giugno 2021, Francesco Introito Russo ha depositato, unitamente alla memoria, la sentenza del Tribunale di Agrigento nr. 507 del 24 giugno 2020, passata in cosa giudicata; a seguito di ordinanza interlocutoria nr. 29119 del 2021, il ricorso è stato deciso in data odierna. CONSIDERATO CHE: con l'indicata memoria difensiva, il ricorrente principale ha dedotto e dimostrato, producendo la relativa decisione, che, con sentenza nr. 507 del 24 giugno 2020, il Tribunale di Agrigento, pronunciando, tra le odierne parti processuali, sulla domanda di opposizione ad avviso di addebito, ha ordinato «la cancellazione dell'iscrizione d'ufficio della parte ricorrente (id est: di Francesco Russo Introito) alla Gestione Separata disposta dall'INPS per l'anno 2010 e dichiara(to) non dovuti i contributi pretesi dall'INPS a tale titolo per il medesimo anno [...]»; non vi è dubbio che l'odierno giudizio -in cui anche si controverte dell'obbligo o meno di iscrizione di Francesco Russo Introito alla Gestione Separata INPS, in relazione all'anno 2010, e del versamento dei relativi contributivi- e quello in relazione al quale è intervenuta la pronuncia passata in cosa giudicata riguardano domande assolutamente sovrapponibili, sotto il profilo dei soggetti interessati, del petitum e della causa petendi; nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile di ufficio anche quando il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; la deducibilità del giudicato esterno -al pari della sua rilevabilità d'ufficio- come già osservato da questa Corte, costituisce garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive; né vi è ostacolo Ric. 2019 n. 32367 sez.
ML - ud. 15-02-2022 -3- nel divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ., che, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato, i quali, comprovando la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso (in argomento, Cass., sez.
Sez.un. nr . 13916 del 2006 e numerose successive: ex plurimis, Cass. nr. 8607 del 2017); l'esame del ricorso principale è quindi precluso dall'intervenuta formazione del giudicato sulla medesima domanda che, procurando l'improcedibilità della stessa, ex art. 382, comma 3, cod.proc.civ. impone la cassazione senza rinvio della sentenza d'appello impugnata (Cass. nr. 19430 del 2021; Cass. nr.17387 del 2021; Cass. nr. 6762 del 2017; Cass. nr. 11219 del 2014); resta assorbito l'esame del ricorso incidentale condizionato; la definizione del giudizio in considerazione di una ragione sopravvenuta ed esterna rispetto alle originarie difese giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
PQM La Corte, pronunciando sul ricorso principale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa per intero fra le parti le spese giudiziali dei gradi di merito e del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale d