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Ordinanza — n. 17800/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal deemed timely by postal receipt stamp; Court dismisses late filing objection and remands case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17800/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reject a late tax appeal. The Agency argued the appeal was untimely, but the Court found the postal service's daily receipt stamp on March 9, 2015, validly proved timely delivery. Consequently, the Court quashed the lower court's inadmissibility ruling and remanded the case for a merits review.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello per il notificante nel termine di cui all'art.327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste.

Parole chiave

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tax appeal timeliness postal notification proof daily receipt stamp Revenue Agency appeal Regional Tax Commission dichiarazione fiscale tardiva tassa d'iscrizione nel registro diritto agrario

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art.
Art. 38 d.lgs. 546/92
327 c.p.c., richiamato dall'art. 38 del d.lgs.
Art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.
art. 327 c.p
Ai sensi dell'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 5, n. 22878 del 29/09/2017
Sez. 6-5, ordinanza n. 141163 del 04/06/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 30496-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro AGRICOLA NATURALLAGO S.R.L. S.A.IN LIQUIDAZIONE; -- intimata - avverso la sentenza n. 600/6/2020 della COMNIISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 30496 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR dell'Emilia Romagna aveva dichiarato inammissibile, perché proposto il 10 marzo 2015, un giorno oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., l'appello di essa ricorrente contro la decisione di primo grado, pubblicata il 21 luglio 2014, in causa su avviso di accertamento per maggior imposta di registro su atto di compravendita immobiliare, emesso da essa ricorrente nei confronti della srl Golf Valley, poi divenuta Acipricola Naturallago srl S.A.;

2. l'Agenzia denunciava, con un primo motivo di ricorso, in relazione all'art.360, comma 1, n.5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per aver la CTR ritenuto tardivo l'appello erariale senza considerare che vi era agli atti -allegata come documento 1 al ricorso in appello- una distinta delle raccomandate consegnate da essa ricorrente all'ufficio postale, tra cui anche la raccomandata d'invio dell'atto di appello, recante un timbro con data 9 marzo 2015 apposto dall'ufficio postale. L'Agenzia denunciava altresì, con un secondo motivo di ricorso, sempre in relazione all'art.360, comma 1, n.5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere la CTR ritenuto tardivo l'appello erariale senza considerare che vi era agli atti -allegata al ricorso in appello- una "copia di un plico contenente l'atto di appello spedito in data 27 febbraio 2015, alla Golf Valley presso lo stesso indirizzo presso cui era stata poi recapitata regolarmente la notifica della raccomandata spedita il 9 marzo 2015, e ritornata al mittente con l'attestazione, rivelatasi a seguito della seconda notifica del tutto erronea, per cui la destinataria si era trasferita;

3. la contribuente è rimasta intimata;

4. l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria; considerato che:

1. la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 21 luglio 2014 (la CTR ne dà conto). Ai sensi dell'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 38 del d.lgs. 546/92, l'ultimo giorno utile per la proposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'appello contro la sentenza di primo grado,, era il 9 marzo 2015;

2. ciò posto, il Collegio rileva che la "distinta giornaliera delle raccomandate" riprodotta a pagina 5 del ricorso per cassazione reca il timbro a data dell'ufficio Postale accettante del 9 marzo 2015. Nell'elenco delle raccomandate è compresa la n.13883980492-2, che, secondo quanto è stato dedotto dall'ufficio a pagina 5 del ricorso per cassazione, è stata utilizzata per la notifica dell'atto di appello; 3. è stato più volte affermato che "Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello per il notificante nel termine di cui all'art.327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale" (Cass. sez. 5-,sentenza n.22878 del 29/09/2017; Sez.6-5, ordinanza n.141163 del 04/06/2018);

4. in considerazione di quanto precede, risultando dagli atti la tempestività dell'atto di appello, il ricorso deve essere acc:olto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR della Emilia Romagna, in diversa composizione, per esame del merito;

5. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell'intero giudizio; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma il 27 aprile 2022, mediante modalità a remoto. residen -:,'°,1-0 • CANCEItt.-TRIA,