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Ordinanza — n. 17798/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency's appeal on procedural grounds, allowing the case to proceed after verifying timely service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17798/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision declaring the agency's appeal inadmissible. The agency argued the appeal was late, but the court found a postal receipt list from the second instance containing a dated stamp proving timely service. Consequently, the court quashed the lower court's dismissal and remanded the case for a substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: In tax proceedings, the proof of timely service of an appeal via post is validly established by the daily transmission list bearing the post office's date stamp, without requiring the document to be produced for the first time in the cassation stage.

Parole chiave

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tax appeal timeliness postal service proof cassation procedure service of process Regional Tax Commission tempestività dell'invio postale produzione tardiva di documenti allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art.
Art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.
Art. 372 c.p.c.
Non si tratta quindi di produzione inammissibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c.; 4.
Art. 38 d.lgs. 546/92
327 c.p.c., richiamato dall'art. 38 del d.lgs.
art. 327 c.p
l'Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Puglia aveva dichiarato inammissibile, perché proposto il 17 gennaio 2017, un giorno oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
art. 372 c.p
Non si tratta quindi di produzione inammissibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c.; 4.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. 5, n. 22878 del 29/09/2017
Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 141163 del 04/06/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 15437-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ACEA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria della società Acea Liquidation and Litigation Sri, società beneficiaria della scissione totale della società Acea Reti e Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE MARAN0';

• L • >,-- \ - controricorrente - avverso la sentenza n. 3098/27/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 15437 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- • Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Puglia aveva dichiarato inammissibile, perché proposto il 17 gennaio 2017, un giorno oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. l'appello di essa ricorrente contro la decisione di primo grado in causa su avviso di classamento e di variazione della rendita di immobili appartenenti alla Acea Liquidation and Litigation srl, già Elga Sud spa beneficiaria della scissione totale della spa Acea Reti e Servizi Energetici spa; 2.11Agenzia denunciava -in relazione all'art.:160, comma 1, n.4 e all'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.- violazione e falsa applicazione di norme processali e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per aver la CTR ritenuto tardivo l'appello erariale senza considerare che vi era agli atti -allegata al ricorso in appello- una distinta delle raccomandate consegnate da essa ricorrente all'ufficio postale, tra cui anche la raccomandata d'invio dell'atto di appello, recante un timbro con data 16 gennaio 2017 apposto dall'ufficio postale;

3. la Acea spa, quale mandataria della Acea Liquidation and Litigation srl si costituiva con controricorso e successivamenl:e depositava memoria;

4. con ordinanza del 25 novembre 2021, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo del merito per verificare se la distinta menzionata dalla Agenzia delle Entrate fosse stata o -come eccepito dalla Acea- non fosse stata prodotta in grado di appello e, in caso, se recasse la data certa del 16 gennaio 2017;

5. la Acea spa ha depositato ulteriore memoria; considerato che:

1. la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 15 giugno 2016, per come risultante dalla verifica effettuata sugli atti del fascicolo di merito acquisito. Ai sensi dell'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 38 del d.lgs. 546/92, l'ultimo giorno utile per la proposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'appello contro la sentenza di primo grado, era il 16 gennaio 2017 (computati i 31 giorni di sospensione feriale);

2. ciò posto, il Collegio, esaminati ancora gli atti del fascicolo del merito, rileva che nel fascicolo di secondo grado, unita all'atto di appello, vi è una "distinta giornaliera delle raccomandate del 13 gennaio 2017", recante il timbro a data dell'ufficio postale con data 16 gennaio 2017, la dicitura "si dichiara che le raccomandate sono state regolarmente accettate e spedite da questo ufficio postale" e la firma -illeggibile- de "l'incaricato" dell'ufficio. Nell'elenco delle raccomandate è compresa la n.AG767181742409-9, che, secondo quanto è stato dedotto dall'ufficio a pagina 5 del ricorso per cassazione ed è rimasto incontestato da parte della Acea, è stata u1::ilizzata per la notifica dell'atto di appello (... "l'appello dell'ufficio è stato spedito con raccomandata AG767181742409-9");

5. la distinta -contrariamente a quanto eccepito dalla odierna controricorrente- non è stata prodotta per la prima volta in questa sede essendo stata invece prodotta già in grado di appello. Non si tratta quindi di produzione inammissibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c.; 4. è stato più volte affermato che "Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello per il notificante nel termine di cui all'art.327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale" (Cass. sez. 5-,sentenza n.22878 del 29/09/2017; Sez.6-5, ordinanza n.141163 del 04/06/2018);

5. in considerazione di quanto precede, risultando dagli atti la tempestività dell'atto di appello de quo, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per esame del merito;

6. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell'intero giudizio; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma il 27 aprile 2022, mediante modalità da remoto. I Presid nte DE)("....s.iTATO