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Ordinanza — n. 17793/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal for inadmissibility due to insufficient motivation of cadastral rent revision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17793/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it failed to comply with mandatory procedural requirements for challenging cadastral rent revisions. While the Regional Commission had accepted the taxpayer's appeal citing insufficient motivation in the original notice, the tax agency's single ground of appeal contradicted established case law regarding the necessity of specific microzone analysis. The court ruled that the agency's argument was incompatible with the consolidated jurisprudence requiring explicit details on how specific microzone elements affect individual property classification.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.; Art. 1, comma 335, legge n. 311/2004: An appeal against a cadastral rent revision is inadmissible if it contradicts established case law requiring specific motivation of microzone elements affecting the individual property classification.

Parole chiave

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cadastral rent revision insufficient motivation microzone classification inadmissible appeal tax agency appeal procedural requirements consolidated jurisprudence stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.
Il motivo di ricorso è inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr.
Art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004
civ., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, dell'art.
Art. 7 della legge n. 311 del 2004
311 del 2004, dell'art. 7 della legge n. 311 del 2004 nonché dei principi generali in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastale.
Art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017
Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf.
Cass. n. 29629 del 2020
Cass. n. 29629 del 2020) in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art.
Cass. 1543 del 2020
Cass. n. 19810 del 2019
1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n.
Cass. n. 22671 del 2019
Cass. n. 23046 del 2019
Cass. n. 27180 del 2019
Cass. n. 32456 del 2019
Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778
115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass.
Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191
1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 31689-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro FADDA VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCO DI LORENZO, che lo rappresenta e difende; - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 1717/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale di Roma respingeva il ricorso della parte contribuente avverso l'atto con il quale l'Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto a rivalutare la rendita catastale di un immobile ubicato nella microzona 24 della città di Roma (lEsquilino) ex art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, rideterminando la rendita catastale da cat. A/2, classe 2, a cat. A/2, classe 4 (cui corrisponde una maggiore rendita), ritenendo tale provvedimento adeguatamente motivato; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello della parte contribuente osservando che, per una sufficiente e pertinente motivazione dell'avviso, sarebbero state necessarie osservazioni più specifiche, che esplicitassero e motivassero l'eventuale inadeguatezza del classamento catastale.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, dell'art. 7 della legge n. 311 del 2004 nonché dei principi generali in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastale. Il motivo di ricorso è inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr.

Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020) in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. Ric. 2019 n. 31689 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che, come nel caso di specie, «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale.

Dunque, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; la condanna alle spese segue la soccombenza. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 3.000,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 1 5 % dei compensi e agli accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 27 aprile 2022. I Treside cio Luc dtti $cA DEPOSITATO IN CANCELLERIA