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Ordinanza — n. 17791/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows appeal against tax agency, quashing single fee liquidation for two trial levels.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17791/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Anna Ferrone's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision, which had ordered the tax agency to pay litigation costs. Ferrone argued that the Commission incorrectly combined costs for both the first and appeal trials into a single lump sum, preventing proper verification of the calculation criteria. The court ruled that judges must separately liquidate fees for each trial level to ensure transparency and allow parties to control the calculation methods used.

Regesto Legislator

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Art. 15 d.lgs. 546/1992; Art. 132 c.p.c.: In judicial expense matters, the judge must liquidate fees and honoraria distinctly for each degree of jurisdiction, as only such specification permits parties to verify the calculation criteria adopted.

Parole chiave

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judicial expense liquidation separate fee assessment tax commission decision litigation cost control Cassation appeal outcome professional fee tariffs procedural transparency spese di difesa

Disposizioni normative citate

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d.m. 2 aprile 2014, n. 55
la ricorrente denuncia "violazione o falsa applicazione del d.m. 2 aprile 2014, n. 55, come modificato dal d.m.
d.m. 27 marzo 2018, n. 37
tabelle 1 e 2 dei parametri ad asso
27 marzo 2018, n.37 e della tabelle 1 e 2 dei parametri ad asso allegate, dell'art.15 del d.lgs.546/1992, dell'art.
art. 15 del d.lgs. 546/1992
art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c.
27 marzo 2018, n.37 e della tabelle 1 e 2 dei parametri ad asso allegate, dell'art.15 del d.lgs.546/1992, dell'art. 132 comma 2, n.4.
art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, ordinanza n. 3290 del 03/02/2022
Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19623
Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19623; Cass.
Cass. sez. lav. 25 novembre 2011, n. 24890
Cass. Sez. 3, ordinanza n. 19989 del 13/07/2021
Cass. Sez. 3, ordinanza n. 89 del 07/01/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30701-2020 proposto da: FERRONE ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHE1 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 3415/16/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata 111/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 30701 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- Premesso che:

1. con la sentenza in epigrafe, la CTR del Lazio ha respinto l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado con cui era stato accolto l'originario ricorso di Anna Ferrone contro una cartella di pagamento e, in dichiarato accoglimento dell'appello principale proposto dalla contribuente contro il capo della sentenza di primo grado con cui era stata disposta la compensazione delle spese, ha "condanna[to] l'Agenzia al pagamento delle spese di lite del doppio grado de giudizio liquidate complessivamente in Euro 3000,00, con distrazione in favore del difensore della contribuente";

2. avverso detta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo articolato in due censure;

3. l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria di costituzione tardiva; considerato che:

1. la ricorrente denuncia "violazione o falsa applicazione del d.m. 2 aprile 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 27 marzo 2018, n.37 e della tabelle 1 e 2 dei parametri ad asso allegate, dell'art.15 del d.lgs.546/1992, dell'art. 132 comma 2, n.4. c.p.c., dell'art.118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,2 per avere la CTR provveduto ad un'unica onnicomprensiva liquidazione delle spese tanto per il giudizio di primo grado quanto per quello di appello, impedendo con ciò qualsiasi forma di controllo sui criteri seguiti nella liquidazione e per avere la CTR, in ogni caso, effettuato una liquidazione al di sotto dei parametri, anche nel minimo, rispetto al valore della controversia (Euro 88,348,22);

2. merita premettere che il ricorso è stata ben proposto dalla parte e non dal difensore distrattario atteso che il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione, solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché„ ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Cass. Sez. 3-, ordinanza n.3290 del 03/02/2022);

3. questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19623; Cass. sez. lav. 25 novembre 2011, n. 24890), ha affermato il principio secondo cui «in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese». Con un'unica liquidazione forfettaria onnicomprensiva per il doppio grado del giudizio di merito la decisione impugnata non ha fatto quindi corretta applicazione del principio di diritto affermato in materia dalla succitata giurisprudenza di questa Corte;

4. del pari è manifestamente fondata la seconda doglianza veicolata con il motivo, essendo del tutto evidente che la decisione impugnata, nel riconoscere per compensi professionali l'importo di Euro 3000,00, complessivamente per il giudizio di primo grado e per quello di appello, ha provveduto alla liquidazione del compenso professionale in misura inferiore, pur tenendo conto delle eventuali riduzioni sino al minimo, rispetto al parametro di riferimento per lo scaglione di valore proprio della controversia in oggetto (tra 52.000,00 e 250,000,00).

E ciò la CTR ha fatto senza alcuna spiegazione. Va qui richiamato il principio per cui "In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass.

Sez. 3-, ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Sez. 3-, ordinanza n.89 del 07/01/2021);

5. il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata vai cassata ed essendo necessari accertamenti sulle attività processuali espletate dalla parte vittoriosa nei due gradi di giudizio, la causa va rinviata alla competente CTR che provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità in conformità ai principi sopra enunciati. P.Q. M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di questo procedimento. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 aprile 2022,