Italian Court of Cassation allows material error correction to add attorney fee deduction clause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous ruling regarding attorney fees. The original order failed to specify that the general fees were to be deducted for the attorney who declared himself non-statutory. The court applied Articles 287 and 391-bis of the Code of Civil Procedure to mandate the addition of this missing clause to the operative part of the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: A material error in a judicial decision that affects the operative part, such as the omission of a necessary allocation of costs to a non-statutory attorney, is admissible for correction to ensure the judgment reflects the true intent of the court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 24646-2021 proposto da: DI MATFE0 GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. GALATI N 100/C, presso lo studio dell'avvocato ANNA D'ALISE, rappresentato e difeso dall'avvocato ACHILLE IROSO; - ricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimati - avverso l'ordinanza n. 17097/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere Relatore Doti MARIA ENZA LA TORRE.
R. G. 24646/2021 Di Matteo Giuseppe C/ Agenzia delle entrate Rilevato che: Giuseppe Di Matteo propone ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 17097/2021, dep. 16.06.2021, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate con condanna al pagamento delle spese, liquidate in euro 5.600,00 oltre accessori di legge e al 15% per spese generali, senza disporre la distrazione delle stesse a favore dell'Avv. Achille Iroso, dichiaratosi antistatario. L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Considerato che: 1- Il ricorso è ammissibile, trattandosi di un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. (v.
Cass.n. 12187/2020). 9- Il ricorso va pertanto accolto, disponendo che venga corretta l'ordinanza ordinanza n. 17097/2021, dep. 16.06.2021, disponendo che dopo «spese generali» si aggiunga «con distrazione a favore dell'Avv. Achille Iroso, dichiaratosi antistatario». 3- Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
Dispone che venga corretto il dispositivo della ordinanza n. 17097/2021, dep. 16.06.2021, e integrato nel senso che dopo «spese generali» si aggiunga «con distrazione a favore dell'Avv. Achille Iroso». Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Roma, 27 aprile 2022 DEPOSITATOIN