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Ordinanza — n. 17788/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax agency ruling due to complete lack of judicial reasoning in lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17788/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted the appeal filed by the Sondrio Mountain Health Agency against a Regional Tax Commission decision. The lower court had rejected the agency's arguments regarding veterinary control fees without providing any reasoning or argumentative path. Consequently, the court declared the lower judgment null and void for a total absence of motivation, violating constitutional requirements for judicial reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 6, Cost.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: A judgment is null if it completely lacks motivation, fails to provide the essential reasoning required for a judicial decision, or presents an apparent and irreconcilable contradiction between its statements.

Parole chiave

Generato dall'IA
nullity of judgment lack of motivation judicial reasoning constitutional requirement tax administrative appeal Cassation procedure procedural nullity diritto agrario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza, del tutto inesistente, è pertanto al di sotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
ex art. 360 n. 4 c.p.c. per mancanza assoluta di motivazione.
Art. 36 d.lgs. 546/92
Con l'unico motivo del ricorso si deduce nullità della sentenza ai sensi delVart. 36 del d.lgs.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n.
art. 360 c.p
23940/2017); ovvero qualora manchi del tutto la motivazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 8117 del 14/03/2022
Cass. 23940/2017
Cass. n. 26764/2019
4 , allorché vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della dec:isione (Cass. n. 26764/2019).
CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia)
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 6310-2020 proposto da: AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA MONTAGNA DI SONDRIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SANDRO BRAVO; - ricorrente - contro VALLE SPLUGA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 55, presso lo studio dell'avvocato CORRADO GRILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA BRENNA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2995/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 09/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 06310 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- Rg 6310/2020 Agenzia di tutela della salute della montagna di Sondrio C/ Società impresa agricola Valle Spluga spa Ritenuto che: L'Agenzia di tutela della salute della montagna di Sondrio ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, n. 2995/3/19 dep. 9.7.2019, che su impugnazione da parte di Società impresa Valle Spluga spa di ingiunzione EITI tributi (anni 2010 e 2011) per tariffe per controlli sanitari veterinari di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 194/2008, ritenute in contrasto con la normativa comunitaria, ha respinto l'appello principale dell'Agenzia e l'appello incidentale di Agricola Valle Spluga, confermando la decisione di primo grado.

Società impresa Valle Spluga spa si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria, adesiva alla proposta, ribadendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Considerato che:

1. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, che sono infondate, contenendo il ricorso gli elementi utili per comprendere l'oggetto della controversia e il contenuto delle censure, senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa. Tale principio va oeraltro modulato, in conformità alle indicaziorui della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. n. 8117 del 14/03/2022).

Nella fattispecie il ricorso contiene lo svolgimento del processo e il motivo di doglianza, espresso in modo sintetico ma chiaro, in coerenza con gli indicati principi.

2. Con l'unico motivo del ricorso si deduce nullità della sentenza ai sensi delVart. 36 del d.lgs. 546/92, 118 disp. ,Att. C.p.c. c. ex art. 360 n. 4 c.p.c. per mancanza assoluta di motivazione.

3. Il motivo è fondato. 3.1.La sentenza impugnata, che contiene la succinta esposizione del fatto, e dei motivi di appello dell'Agenzia e delle controdeduzioni con appello incidentale della Agricola Valle Spluga s.p.a., ha poi completamente omesso di fornire una motivazione sulle ragioni della decisione, limitandosi a disporre il rigetto dell'appello principale e delVappello incidentale. 3.3. Manca del tutto il percorso argomentativo che ha portato la CTR a respingere l'appello, non potendo tale carenza essere supplita dalle informazioni reperibili nel ricorso e nel controricorso. 3.4.

La motivazione della sentenza, del tutto inesistente, è pertanto al di sotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23940/2017); ovvero qualora manchi del tutto la motivazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 , allorché vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della dec:isione (Cass. n. 26764/2019).

4. I ricorso va pertanto accolto, e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del