Cassation court dismisses appeal for late tax filing, ruling no force majeure excuse exists for legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Maurizio Momi's appeal against a regional tax commission decision that declared his tax dispute inadmissible due to late filing. Momi argued the tax notice was invalid due to a missing signature and that he should have been granted a time extension because the agency director's name was removed from the official list after the deadline. The court held that the statutory remedy for time extensions requires an absolute, external cause unrelated to the party's will, which does not cover legal errors or interpretative difficulties in applying new laws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 153, second comma, c.p.c.; Art. 184 bis, c.p.c.: The institution of time extension for non-imputable causes requires an absolute event external to the party's will, excluding legal errors or interpretative difficulties in procedural law.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5174-2020 proposto da: MOMI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA h DEGLI SCIPIONI, 237, presso lo studio dell'avvocato MARIA D'ANGELO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELA TONELLI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,(C.F 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope Legis; - controticorrente - avverso la sentenza n. 4178/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata 1'11/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 05174 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- Rg 5174/2020 Momi Maurizio c/ Agenzia delle entrate Ritenuto in fatto Maurizio Momi ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 4178/13/2019 dep. 11.7.2019, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2009, dichiarato inammissibile dalla CTP di Roma in quanto tardivo, ha confermato la decisione di primo grado ritenendo "l'avviso di accertamento per cui è causa, asseritamente privo di valida sottoscrizione" tardivamente impugnato, "come lo stesso appellante riconosce", con conseguente rigetto del gravame.
Si costituisce con controricorso l'Agenzia delle entrate; il ricorrente deposita memoria. Considerato che:
1. Col primo motivo si deduce omessa pronuncia su un punto decisivo deka controversia, ex art. 360 n. 5 c.p.c.; violazione ed errata appicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1 e 56 del d.lgs. 546/92 e 46 del dpr 600/73, per non avere la CTR adottato alcuna pronuncia sulla dedotta invalidità della sottoscrizione dell'atto impositivo; col secondo motivo si deduce omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della 'controversia, ex art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la CTR statuito l'inammissibilità dell'impugnazione dell'avviso di accertamento per tardività, senza pronunciarsi sul fatto decisivo, rappresentato fin dal primo grado di giudizio, della mancata conoscenza della nullità dell'atto impositivo, discendente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, a seguito della quale s.:ato pubblicato l'elenco dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate retrocessi, fra cui il firmatario dell'atto in questione e senza disporre la ! i rimessione in termini per la notifica dell'int?ugnazione.
2. li ricorso è infondato. 2.1.Con esso il ricorrente si duole che la CTR abbia confermato la statuizione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre i termini di legge, senza esaminare l'illegittimità dell avviso di accertamento privo di valida e legittima firma, ex art. 42 dpr 600/73, senza tuttavia dimostrare la sua proposizione nei gradi di merito, e in particolare con il ricorso introduttivo, per cui la doglianza è inammissibile anche per novità della domanda, in mancanza di prova sulla sua proposizione. 2.2.
Vanno su tema ribaditi i consolidati principi di questa Corte secondo cui l'istituto della rimessione in termini, presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere clell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà (Sez. Un. n. 27773 del 2020). Nella indicata sentenza è stato statuito che l'istituto, di c:ui all'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., applicabile anche in riferimento al termine perentorio per proporre ricorso per cassazione (Cass., Sez.
I, 23 novembre 2018, n. 30512) e pure con riguardo a sentenze rese dal Consiglio nazionale forense in esito a un procedimento disciplinare (Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2018, n. :32725, cit.; Cass., Sez. Un., 10 gennaio 8 2019, n. 487), richiede che vi sia una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere della assolutezza - e non già una impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà - e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione (Cass., Se2: I, 23 novembre 2018, n.30512, cit.;
Cass., Sez. lav., 6 febbraio 2019, n. 3482). In termini anche Sez. Un., 12 febbraio 2019, n. 4135, secondo cui la rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza, non è invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate. 2.3.Peraltro la questione dell'invalidità delle nomine dei dirigenti dell'Agenzia avrebbe potuto essere posta anche dal difensore della parte.
Infatti, nel caso di specie: l'avviso di accertamento venne notificato il 19/11/2014 (pag. 3 del ricorso); la Corte costituzionale è stata investita della questione con ordinanza del Consiglio di Stato del 26/11/2013 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2014); la parte era pertanto a conoscenza (o comunque era in grado di conoscere) della questione pendente davanti alla Corte costituzionale già prima della scadenza del termine per impugnare l'avviso di accertamento. Conclusivamente va ritenuto inapplicabile alla fattispecie D'istituto della rimessione in termini per l'impugnazione, con la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso, anche sotto questo profilo. 4.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 27 aprile 2022 Presid te Djtj. Luci ,Luci LUCI IN CANCELL