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Ordinanza — n. 17784/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to file within statutory time limits under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17784/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Beretta and Magnani against the Regional Tax Commission's decision improcedible because it was not filed within the statutory deadline. Although the appeal was notified to the defendant, the negative certificate confirmed it was never deposited with the Court's registry, causing the time limit to expire. The Court ruled that the defendant's lack of objection to this procedural defect does not cure the violation of mandatory filing terms.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: The failure to deposit an appeal within the prescribed time limits renders it inadmissible, and the non-objection of the opposing party does not cure this procedural defect.

Parole chiave

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improcedible appeal statutory time limits failure to deposit mandatory filing terms negative certificate Civil Procedure Code procedural defect deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art.
Art. 156 c.p.c.
6420 del 1981;); invero, il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass.
Art. 380 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett.
Art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016
e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni„ dalla I.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.
art. 380 bis c.p
FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett.
art. 369 c.p
Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c.
art. 156 c.p
6420 del 1981;); invero, il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981
La costituzione dell'intimato non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e n.
Cass., Sez. U., n. 6420 del 1981
Cass. n. 12894/2013
- di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, n.
Cass. n. 24686/2014
Cass. n. 24453/2017
Cass. 41967/2021
Court dismisses appeal as procedurally inadmissible due to failure to file within the statutory twenty-day deadline.
Cass. 22092/2019
Cass. n. 252/2001
22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass.
Cass. 26529/2017
252/2001 e Cass. 26529/2017; Cass.41967/2021).
Cass. n. 1343 del 2019
115 del 2002 (Cass. n. 1343 del 2019).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 7021 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto Da Angelo Beretta e Gianna Magnani -ric:orrenti non costituiti- Contro Comune di Serra Riccò, in persona del sindaco rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to Biagio Bertolone e dall'Avv.to Gianemilio Genovesi, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore in Roma Via Flaminia 109; -controricorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 1073/1/2018, depositata in data 7 agosto 2018, notificata il 3 ottobre 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consicilio del 26 aprile 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni„ dalla I. n. 197/2016, letta la memoria illustrativa depositata dal Comune di Serra Riccò, osserva quanto segue. Angelo Beretta e Gianna Magnani in data 30 novembre 2018 notificavano al Comune di Serra Riccò, in persona del sindaco pro tempore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 1073/1/2018, depositata in data 7 agosto 2018, notificata il 3 ottobre 2018, pronunciata nel giudizio di impugnazione di diversi avvisi di accertamento ICI e IMU per gli anni 2010-2013.

Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria dell'8.3.2019, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma. La costituzione dell'intimato non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e n. 6420 del 1981;); invero, il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, n. 24686/2014; n. 24453/2017;

Cass. 41967/2021). Il conitroricorrente, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d'ufficio l'improcedibilità del ricorso (Cass. 22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass. 26529/2017; Cass.41967/2021). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti. Non essendovi stato deposito del ricorso da parte della ricorrente, non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 1343 del 2019).

P.Q.M.

dichiara il ricorso improcedibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.500,00 oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge. Roma, così deciso in data 26.04.2022 Il Presidente '':;TATO CANCEUMA J_U__211 IL CANCELLI1 ESP'ERTO 21 IL CANCE