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Ordinanza — n. 17781/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming tax agency's digital signature without lawyer violated procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17781/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Claudio Giachi's appeal against a tax authority decision, ruling that the agency's use of a digital signature by a team leader without a lawyer's signature was procedurally valid. The court held that public entities are entitled to legal fees when their employees act as defenders in tax proceedings, and the twenty percent reduction on lawyer fees does not apply to them. Consequently, the lower court's order for the taxpayer to pay costs was upheld as the appeal lacked merit.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 15, comma 2 bis, d.lgs. n. 546/1992: In tax proceedings, when the public entity is assisted by its own employees acting as defenders, the entity is entitled to the reimbursement of costs and fees, and the twenty percent reduction on lawyer fees does not apply to such entities.

Parole chiave

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tax proceedings legal fees public entity employee defender costs allocation procedural validity digital signature rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che Con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992
26-04-2022 -2- del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric.
art. 91 c.p
civ., la parte contribuente denuncia violazione dell'art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 23055 del 2019
546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo (Cass. n. 23055 del 2019; Cass.
Cass. n. 27634 del 2021
23055 del 2019; Cass. n. 27634 del 2021).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10305-2021 proposto da: GIACHI CLAUDIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato GASPARE MORGANTE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 2955/18/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 13/10/2020; ,j1/7 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso di una somma versata a titolo di IRAP per l'anno d'imposta 2016; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l'appello affermando che alla soccombenza consegue la condanna alle spese di causa, liquidate nel dispositivo in euro 3000,00 oltre a spese prenotate a debito; la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di ricorso, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Considerato che Con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione dell'art. 91 c.p.c. per essersi l'Agenzia delle entrate costituita nel giudizio di secondo grado con un atto firmato digitalmente dal capo team dell'Ufficio legale su delega del direttore provinciale e quindi tramite proprio funzionario e senza il ministero del difensore, cosicché la parte contribuente non doveva essere condannata al pagamento delle spese legali. Il motivo di impugnazione è infondato in quanto, secondo questa Corte, nel processo tributario, alla parte pubblica assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione Ric. 2021 n. 10305 sez.

MT - ud. 26-04-2022 -2- del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo (Cass. n. 23055 del 2019; Cass. n. 27634 del 2021). La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta al suddetto principio là dove, nel liquidare la spese, ha tenuto conto che nel processo tributario, quando la parte pubblica sia assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese.

Non può portare all'accoglimento del ricorso la circostanza che la sentenza impugnata non dia conto della riduzione del venti per cento dei compensi, che non può essere sollevata d'ufficio e d'altra parte dal contenuto della sentenza impugnata non può desumersi che tale diminuzione non sia stata effettuata, in assenza di un obbligo di motivazione sul punto; del resto tale questione non è stata specificamente sollevata e in ogni caso il ricorso non è autosufficiente in merito a tale questione. Dunque il motivo di impugnazione è infondato e conseguentemente il ricorso va rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.400,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2021 n. 10305 sez. MT - ud. 26-04-2022 -3- i/ versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello si:esso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 26 aprile 2022. \Il Presiderite Lucio LuIotti n ti(.Air`i3 DEPOSITATO IN CANC