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Ordinanza — n. 17780/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax appeal, ruling that banks cannot presumptively deduct production costs in analytical investigations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17780/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court allowed the tax authority's cassation appeal, quashing the lower court's decision regarding presumptive deductions. The tax agency argued that the regional commission incorrectly recognized production costs without proof during a bank investigation. The court ruled that such presumptive deductions are only permitted in pure inductive cases, not analytical ones, requiring the taxpayer to prove actual expenses.

Regesto Legislator

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Art. 32, comma 1, n. 2 del cl.P.R. n. 600 del 1973; Art. 39, comma 2 del d.P.R. n. 600 del 1973: In analytical tax investigations, the taxpayer bears the burden of proving deductible costs, and the tax authority cannot apply a presumptive percentage deduction.

Parole chiave

Generato dall'IA
presumptive deduction bank investigation tax burden of proof analytical assessment income tax law production costs cassation appeal contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 32, comma 1, n. 2 del cl.P.R. n. 600 del 1973
Con l'unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione dell'art. 32, comma 1, n.
Art. 39, comma 2 del d.P.R. n. 600 del 1973
26-04-2022 -2- finanziaria deve riconoscere una deduzione Jn misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 22968 del 2017
Cass. n. 21828 del 2018
Cass. n. 28808 del 2021
21828 del 2018; Cass. n. 28808 del 2021; Cass.
Cass. n. 40861 del 2021
28808 del 2021; Cass. n. 40861 del 2021).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 37559-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro GUO LI XIN; - intimato - avverso la sentenza n. 1474/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 09/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Fatti e ragioni della decisione La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, decidendo in sede di rinvio dopo che questa Corte, con ordinanza n. 9899 del 2017 aveva annullato la precedente sentenza della stessa Commissione Tributaria Regionale della Liguria con la quale era stata rimessa in primo grado la decisione, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Guo Li Xin contro l'avviso di accertamento fondato su indagini bancarie relativo all'anno 2000, disponendo che l'importo del reddito ripreso dal Fisco fosse rideterminato al netto di quanto già versato a titolo di condono tombale e, per quel che più rileva in questa sede, al netto dei costi presuntivamente necessari per la produzione dei maggiori ricavi presunti, nella misura percentuale risultante dalle dichiarazioni relative agli anni precedenti, con conseguente rideterminazione delle sanzioni.

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La parte intimata non si è costituita. Con l'unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, del cl.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la Commissione Tributaria Regionale della Liguria avrebbe errato nel riconoscere presuntivamente i costi non provati dal contribuente nell'ambito di un accertamento presuntivo. Il ricorso è fondato. Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione Ric. 2019 n. 37559 sez.

MT - ud. 26-04-2022 -2- finanziaria deve riconoscere una deduzione Jn misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario (cfr. Cass. n.22968 del 2017;

Cass.n. 21828 del 2018; Cass. n. 28808 del 2021; Cass. n. 40861 del 2021). A tali principi non si è uniformato il giudice di appello, laddove, pur trattandosi nella specie di indagini bancarie, ha riconosciuto i costi sulla base di un criterio meramente presuntivo (la misura percentuale risultante dalle dichiarazioni relative agli anni precedenti), senza pretendere dal contribuente la prova di avere effettivamente sostenuto quei costi; per cui la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q. M • Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 Il Pre idente Lucioucio ' tt V `t Ric. 2019 n. 37559 sez. MT