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Ordinanza — n. 17775/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses VAT appeal claiming lack of internal hearing rights despite evidence submission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17775/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a tax commission decision regarding VAT on service contracts. The agency argued that the taxpayer failed to exercise internal hearing rights despite submitting specific evidence about the property's configuration and the parties' intent. The court ruled that the lower tribunal correctly applied EU harmonization principles, noting that evidence submission does not automatically negate the need for a formal hearing, and that factual review is precluded in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000; The violation of internal hearing obligations in harmonized tax matters does not invariably invalidate the administrative act, provided the taxpayer has concretely presented reasons for a different outcome rather than raising pretextual objections.

Parole chiave

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VAT internal hearing harmonized tax matters administrative invalidity evidence submission cassation preclusion arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000
La ricorrente deduce la violazione dell'art. 12, comrna 7, legge n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8303 del 2022
26-04-2022 -3- contribuente tenuto ad assolvere all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, senza proporre un'opposizione meramente pretestuosa (Cass. n. 8303 del 2022).
Cass. n. 29404 del 2017
Cass. n. 5811 del 2019
29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass.
Cass. n. 27899 del 2020
5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass.
Cass. 18611 e 15276 del 2021
27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021).
Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778
115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778;
Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29928-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - 06.363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro PROGETTO 1327 SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMILIANO LEONETTI; - controricorrente- avverso la sentenza n. 685/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 07/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate di Palermo ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo, contro la società Progetto 1327 s.r.I., impugnando la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto indicata in epigrafe, che aveva confermato la decisione di primo grado con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di IVA per l'anno 2007 in relazione a contratti di somministrazione di servizi, ritenendo non rispettato l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale rispetto al tributo IVA, avendo la contribuente specificamente individuato gli elementi capaci di determinare una decisione diversa da parte dell'Ufficio in punto di contratto di locazione e di assoggettabilità ad IVA delle operazioni poste in essere, avuto riguardo, in particolare, quanto al primo aspetto, alla conformazione dell'immobile (open space con installazione di strutture modulari per la suddivisione interna degli spazi e presenza di attrezzature necessarie alla fornitura cli servizi di segreteria, di centralino, di fotocopiatura e di pulizia) e, quanto al secondo aspetto, all'espressa volontà delle parti di sottoporre le prestazioni effettuate a regime ordinario IVA.

La parte intimata si è costituita con controricorso. La ricorrente deduce la violazione dell'art. 12, comrna 7, legge n. 212 del 2000. Secondo la ricorrente la Commissione Ric. 2019 n. 29928 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- Tributaria Regionale del Veneto avrebbe erroneamente considerato applicabile l'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 in assenza di un accesso nei locali del contribuente. Peraltro gli elementi correlatii alla dimostrazione dell'illegittimità della pretesa tenuti in considerazione dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto sarebbero già stati esaminati in sede di emissione dell'accertamento.

Il motivo è infondato. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, invero, si è pienamente uniformata all'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, laddove si è chiarito che in materia di tributi armonizzati l'obbligo di conl:raddittorio endoprocedimentale nascente dalla normativa UE prescinde dall'accesso presso i locali dell'Ufficio, essendo onere della parte contribuente dimostrare che se fosse stato messo in condizioni di dedurre prima dell'emissione dell'accertamento l'esito del procedimento sarebbe stato ragionevolmente diverso in relazione a quanto dalla stessa parte dedotto (cfr.

Cass. S.U. 24823 del 2015; Cass. n. 11560 del 2018; Cass. n. 5015 del 2022). Si è ulteriormente precisato che se è vero che, secondo il principio ormai consolidato di questa Corte, è da escludere, per i tributi non armonizzati, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'Amministrazione finanziaria, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale analoga a quella comunitaria ed essendo pertanto configurabile solo se risulti specificamente sancito, è altrettanto vero che la previsione, viceversa, di un tale obbligo per i tributi "armonizzati" non significa che dalla sua violazione scaturisca sempre e comunque l'invalidità dell'atto, essendo il Ric. 2019 n. 29928 sez.

MT - ud. 26-04-2022 -3- contribuente tenuto ad assolvere all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, senza proporre un'opposizione meramente pretestuosa (Cass. n. 8303 del 2022). Orbene, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha pienamente rispettato tali principi ritenendo applicabile l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale a prescindere dall'accesso presso i locali del contribuente e specificamente dando conto dell'allegazione da parte della società degli elementi capaci di integrare la c.d. prova di resistenza, specificamente enucleandoli.

Così facendo, il giudice di appello ha compiuto una valutazione pienamente conforme a legge ed incensurabile quanto alla ritenuta idoneità dei rilievi a determinare un esito diverso del procedimento, a nulla rilevando il fatto che tali rilievi sarebbero stati in tutto o in parte già esaminati dall'ufficio prima della adozione dell'accertamento, non potendo tale circostanza surrogare l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale di cui si è detto. Il motivo è altresì inammissibile là dove deduce che le circostanze addotte dalla società contribuente ed indicate dalla Commissione Tributaria Regionale (circostanza peraltro neanche del tutto corrispondenti alle argomentazioni svolte nell'avviso di accertamento) non costituiscano ragioni sufficienti a superare la c.d. prova di resistenza: infatti le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono nella sostanza il merito della lite e quindi sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di violazione di legge, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in Ric. 2019 n. 29928 sez.

MT - ud. 26-04-2022 -4- discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778;

Cass.27 ottobre 2021, n. 30191).

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, che liquida in euro 5.600,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 I Presidente cio Luci U,L3\3, DEPOSITATO 91195ffRIA