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Ordinanza — n. 17705/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows opposition to enforce title filed via citation, ruling it timely under ordinary procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17705/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed Sergio Borghi's appeal against the dismissal of his opposition to an enforceable title. Borghi argued the opposition was untimely because it was filed via citation rather than a formal appeal, but the lower court failed to recognize that pre-existing procedural acts must be evaluated under ordinary rules. The Court held that since the citation was timely under ordinary procedure, the opposition was valid, and the lower court's dismissal was erroneous.

Regesto Legislator

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Art. 4 comma 5 D.Lgs. 150/2011; Art. 360 c.p.c.: Acts performed before the switch to special procedure must be evaluated according to ordinary procedure rules, meaning an opposition filed via citation within the ordinary time limit is considered timely.

Parole chiave

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opposition to enforceable title ordinary procedure rules special procedure switch timeliness of opposition citation as appeal opposizione tardiva notificazione tardiva tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 4 comma 5 D.Lgs. 150/2011
RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 5, del D.
Art. 360 c.p.c.
150 del 2011 e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.
art. 380-bis c.p
Il Relatore ha formulato proposta di rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27519 del 30/12/2014
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10188-2021 proposto da: BORGHI SERGIO, rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI PEZZOLLA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MANZINI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 140, nello studio dell'avv. PIERLUIGI LUCATTONI, rappresentato e difeso dagli avv.ti PIER ALESSANDRO MURATORI CASALI e MARIA ROMANA MURATORI CASALI - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10188/2021 avverso la sentenza n. 2659/2020 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 5185/2022Numero di raccolta generale 17705/2022 BOLOGNA, depositata il 09/10/2020; Data pubblicazione 31/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 3.3.2017 Borghi Sergio interponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4074/2016, emesso dal Tribunale di Modena, notificatogli in data 22.1.2017, con il quale gli era stato ingiunto di pagare a Manzini Pietro la somma di € 21.975,00 oltre accessori. Nella resistenza dell’opposto, il Tribunale di Modena, con sentenza n. 644/2018, dichiarava inammissibile l’opposizione, perché proposta con citazione, anziché con ricorso, ed iscritta al ruolo generale oltre la scadenza del termine di 40 giorni dalla notificazione del decreto opposto.

Interponeva appello avverso detta decisione il Borghi e la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, n. 2659/2020, resa nella resistenza del Manzini, rigettava l’impugnazione, confermando la sentenza di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Borghi Sergio, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso Manzini Pietro. Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 5, del D.

Lgs. n. 150 del 2011 e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l’opposizione a decreto ingiuntivo. Il Relatore ha formulato proposta di rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10188/2021 Il Collegio non condivide la proposta, e ritiene fondata la Numero sezionale 5185/2022Numero di raccolta generale 17705/2022 censura, poiché il ricorrente aveva introdotto l’opposizione avverso Data pubblicazione 31/05/2022 il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Modena con atto di citazione notificato in forma telematica il quarantesimo giorno dalla notificazione del decreto opposto (cfr. pag. 8 del ricorso).

Solo in un momento successivo all’instaurazione del giudizio, e precisamente all’udienza del 29.9.2017, il Tribunale di Modena, ritenendo che alla controversia si applicasse il rito delle locazioni, aveva disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale (cfr. pag. 3 del ricorso). Da tale statuizione, che peraltro l’odierno ricorrente aveva specificamente censurato in appello, sostenendo che il giudizio non aveva ad oggetto un rapporto locativo, ma un diritto di credito traente origine da una articolata vicenda successoria, il giudice di prime cure non avrebbe potuto far discendere l’applicabilità delle decadenze previste dagli art. 414 e ss. c.p.c. anche in relazione al segmento processuale svoltosi anteriormente alla modifica.

Infatti “Il mutamento del rito da ordinario a speciale non determina la rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua del rito ordinario, ma, sul piano formale, gli atti posti in essere anteriormente al passaggio al rito speciale devono essere valutati in base alle regole di quello ordinario” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27519 del 30/12/2014, Rv. 633940). L’opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, avrebbe dovuto essere considerata tempestivamente introdotta con notificazione di atto di citazione nell’ultimo giorno utile e successiva iscrizione della causa al ruolo generale nei termini previsti dal rito ordinario di cognizione.

La Corte di Appello, anziché scrutinare i motivi di gravame, ha erroneamente ritenuto che l’impugnazione non si confrontasse adeguatamente con la statuizione di tardività dell’opposizione, senza avvedersi che il Borghi, nel contestare in radice l’applicabilità del rito del lavoro alla fattispecie concreta oggetto del giudizio, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10188/2021 Numero sezionale 5185/2022 contestava evidentemente anche la richiamata affermazione di Numero di raccolta generale 17705/2022Data pubblicazione 31/05/2022 tardività dell’opposizione da egli interposta al decreto ingiuntivo notificatogli dal Manzini. Ne deriva la fondatezza della censura in esame, con la quale l’odierno ricorrente si duole, in sostanza, proprio della omessa pronuncia sul reale contenuto delle doglianze che egli aveva proposto in seconda istanza, in relazione alla violazione della norma processuale derivante dalla scorretta individuazione del rito applicabile alla fattispecie.

Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di Bologna, in differente composizione, anche per le spese del presente ghiudizio di legittimità. Il giudice del rinvio avrà cura di esaminare nel merito le doglianze che il Borghi aveva formulato in relazione alla decisione del Tribunale di Modena, verificando se, in concreto, la fattispecie oggetto del giudizio sia assoggettabile al rito speciale delle locazioni, ed in ogni caso applicando le regole e le decadenze previste da detto rito, ove ritenuto applicabile, soltanto a decorrere dalla data del provvedimento di mutamento adottato dal giudice di prima istanza (29.9.2017).

PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 13 maggio 2022. Il Presidente (L. G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E