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Ordinanza — n. 17693/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows lawyer fees for separate proceedings and decisional phase, dismissing living expenses claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17693/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the first ground regarding living expenses, ruling such errors must be corrected via specific revision procedures rather than cassation. However, the court allowed the second and third grounds, overturning the lower court's decision to merge fees for separate proceedings and to omit compensation for the decisional phase. The judgment clarifies that while a single fee can be awarded for identical proceedings, the judge must separately liquidate fees for activities performed before a formal merger of cases.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 5, lett. d) c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: The court must separately liquidate lawyer fees for activities performed in distinct proceedings prior to their merger, and must award compensation for the decisional phase when written submissions replace oral hearings.

Parole chiave

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lawyer fees liquidation merger of proceedings decisional phase compensation living expenses correction Corte di Cassazione separate proceedings fees procedural merger rules compenso legato al risultato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4, comma 5, lett. d) c.p.c.
Ex art. 4, comma 2, del d.m.
Art. 287 c.p.c.
art. 287 c.p
art. 429 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 13276/2018
Cass. n. 17147/2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10235-2021 proposto da: ZAMBELLI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Roma, Via E. Gianturco 6, presso lo Studio dell’Avv. Nicola Rivellese, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro CONDOMINIO RESIDENCE PIANETA MARATEA; - intimato - avverso l’ordinanza n. 195/2021 del TRIBUNALE di LAGONEGRO, depositata il 02/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE È stato proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale di Lagonegro, con il quale sono stati liquidati i compensi in favore F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 10235/2021 Numero sezionale 3756/2022 Numero di raccolta generale 17693/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 dell’avv. Giovanni Zambelli nei confronti del Condominio Residence Pianeta Maratea, in relazione alla notificazione di quattro atti di precetto nei confronti di altrettanti condomini.

Il Tribunale ha riunito i procedimenti in sede decisoria, disattendendo l’eccezione di inammissibilità proposta dal cliente, il quale aveva denunciato l’abusiva duplicazione dei procedimenti. Ha quindi liquidato il compenso per l’attività svolta, con la condanna del cliente al pagamento delle spese del procedimento. Il ricorso è proposto sulla base di tre motivi. Il primo riguarda la liquidazione per l’attività svolta, lamentandosi che essa non comprende il rimborso delle spese vive, seppure richieste. Gli altri due motivi investono la liquidazione delle spese di lite.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole perché il Tribunale ha liquidato un compenso unico anche per le attività svolte in ciascuno dei procedimenti prima del provvedimento di riunione, infine assunto in sede decisoria. Con il terzo motivo il ricorrente si duole perché il Tribunale ha omesso la liquidazione del compenso per la fase decisoria, che egli pretende dovuto per ciascuno dei procedimenti, nei quali erano state depositate, prima della riunione, distinte note di trattazione scritta. Il Condominio è rimasto intimato. Il ricorso è stato fissato dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria. Il primo motivo è inammissibile: l’errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato con il procedimento di correzione di cui all’art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione (Cass. n. 21012/2010; n. 16778/2015). F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 10235/2021 Numero sezionale 3756/2022 Numero di raccolta generale 17693/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 In termini generali è stato precisato che «a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c., sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. per ottenerne la quantificazione» (Cass., S.U. n. 16415/2018; n. 29029/2018).

Il secondo motivo è fondato. Ex art. 4, comma 2, del d.m. 55 del 2014, «Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti».

È stato chiarito che, in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l’attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all’attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. n. 13276/2018). Deve tuttavia precisarsi che la norma non esclude che il potere del giudice di liquidare un compenso unico possa trovare applicazione anche nel caso di giudizi nei quali il professionista difenda una sola parte nei confronti di più parti in situazione processuali del tutto identiche, indipendentemente dalla riunione delle cause, trattandosi comunque di giudizi uguali, con difese F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 10235/2021 Numero sezionale 3756/2022 Numero di raccolta generale 17693/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 conformi e analogo iter processuale e non potendo porsi a carico del cliente l’onere della mancata riunione (Cass. n. 17147/2015).

È fondato anche il terzo motivo, con il quale si censura la mancata liquidazione del compenso per la fase decisoria. La trattazione scritta, consentita dalle disposizioni in vigore in relazione all’emergenza Covid, adottata nel caso in esame per la definizione del procedimento, tiene luogo della discussione in udienza: quindi si tratta di attività compresa nella fase decisoria ex art. 4 cit. comma 5, lett. d. Deve farsi salvo, anche in questo caso il potere del giudice di liquidare un unico compenso unico anche per l’attività svolta prima della riunione, in base al principio sopra richiamato.

Conclusivamente, inammissibile il primo motivo, fondati il secondo e il terzo motivo, l’ordinanza deve essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame al Tribunale di Lagonegro in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo e il terzo motivo; dichiara inammissibile il primo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia al Tribunale di Lagonegro in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’8 aprile 2022. Il Presidente (dott. Luigi Giovanni Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P