Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17683/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency's opposition to bankruptcy passivities, ruling proof burden not met by document discrepancies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17683/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax agency's opposition to a bankruptcy passivity claim, quashing the lower court's decision. The lower court had rejected the claim because the disputed amount differed from the tax authority's original role extract, failing to prove the debt was identical. The court held that a lower insinuation amount does not invalidate the claim's source, and the tax agency cannot rely on document discrepancies to deny a valid debt.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2697 cod. civ.; Art. 101, 183 cod. proc. civ.; Art. 99 legge fall.: The court quashed the lower court's rejection of a bankruptcy passivity claim where the disputed amount differed from the tax authority's original role extract, ruling that a lower insinuation does not invalidate the debt's source and the tax agency cannot rely on document discrepancies to deny a valid claim.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy passivity tax agency opposition proof burden allocation role extract discrepancy insinuation amount debt identification cassation quashing sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2697 cod. civ.
- i due motivi di ricorso denunziano rispettivamente (i) la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod.
Art. 101 cod. proc. civ.
Art. 183 cod. proc. civ.
Art. 99 legge fall.
art. 2697 cod. civ
- i due motivi di ricorso denunziano rispettivamente (i) la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11305-2021 proposto da: ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FALLIMENTO GBC TECHNOLOGY SERVICE SRL; - intimato - avverso il decreto n. R.G. 1904/2020 del TRIBUNALE di SPOLETO, depositato il 16/03/2021; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11305/2021 Numero sezionale 4624/2022 Numero di raccolta generale 17683/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: il tribunale di Spoleto ha respinto l’opposizione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione allo stato passivo del fallimento di GBC Technology Service s.r.l. relativamente a un credito di 841.256,69 EUR portato da una cartella di pagamento per Iva dell’anno 2017; ha ritenuto non assolto l’onere della prova a fronte dell’assunto del giudice delegato secondo cui tale credito corrispondeva ad altro già azionato dall’Agenzia delle entrate; contro il decreto è ora proposto ricorso per cassazione in due motivi; la curatela non ha svolto difese.

Considerato che: I. - i due motivi di ricorso denunziano rispettivamente (i) la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., essendo stata rivendicata l’ammissione di un importo corrispondente alla differenza rispetto a quello ammesso su azione dell’ente impositore, differenza comprovata dall’estratto di ruolo ritenuto dallo stesso tribunale; subordinatamente (ii) la nullità del decreto ai sensi degli artt. 101 e 183 cod. proc. civ., e 99 legge fall., per non essere stato attivato il contraddittorio sulla specifica questione;

II. - il primo motivo è manifestamente fondato; il tribunale di Spoleto ha premesso che il credito rivendicato dalla ricorrente era relativo a una cartella di pagamento il cui estratto di ruolo era stato già allegato a sostegno dell’insinuazione; ha inoltre affermato che Ric. 2021 n. 11305 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11305/2021 Numero sezionale 4624/2022 Numero di raccolta generale 17683/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 l’opposizione al passivo era stata affidata al rilievo che il g.d. erroneamente aveva respinto la domanda, poiché questa riguardava “anche la minor somma di euro 841.256,69 data dalla differenza tra l’importo escluso e quanto già insinuato dall’Ente impositore”; III. - ciò stante la motivazione del tribunale, per buona parte ridondante, è stata incentrata sull’inadempimento dell’onere della prova, in quanto, seppure considerando l’estratto di ruolo allegato dall’opponente, non era possibile “ritenere con certezza che il credito rivendicato [fosse] univocamente riconducibile (..) a quello riferito alla sopra indicata cartella di pagamento”; e ciò per la non giustificata e “non trascurabile discrepanza tra i due importi – euro 841.256,69 oggetto di domanda e euro 944.573,93 risultante dall’estratto di ruolo”;

IV. - l’argomentazione è del tutto inconsistente rispetto al problema sotteso; una volta ammesso che l’insinuazione era stata basata su un’iscrizione a ruolo seguita da cartella di pagamento è assolutamente incongruo riferirsi all’estratto di ruolo; la cartella è infatti strumento di notifica del ruolo, donde rileva di per sé, a prescindere dall’estratto; V. - ove anche poi il credito risultante dall’estratto fosse superiore a quello oggetto di domanda, non possiede alcun fondamento inferirne una discrepanza tale da incidere sulla riferibilità alla fonte; il creditore ha sempre difatti la possibilità di chiedere l’accertamento di un credito di importo inferiore a quello documentato con l’estratto; il punto centrale è che l’agente per la riscossione può insinuarsi al passivo semplicemente esibendo l’estratto del Ric. 2021 n. 11305 sez.

M1 - ud. 04-05-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11305/2021 Numero sezionale 4624/2022 Numero di raccolta generale 17683/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 ruolo e, ove codesto sia stato notificato mediante la cartella di pagamento, può farlo mediante riferimento al credito così documentato; il quale resta identificato nella sua fonte in base alla stessa postulazione, indipendentemente dal fatto che l’insinuazione avvenga per importo inferiore;

VI. - il secondo motivo è assorbito; il decreto va cassato in relazione al primo mezzo, con rinvio al medesimo tribunale di Spoleto, in diversa composizione, per nuovo esame; il tribunale si uniformerà al principio da ultimo esposto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al tribunale di Spoleto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022.

Il Presidente dott. Massimo Ferro Ric. 2021 n. 11305 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e