Italian Supreme Court quashes lower court decision for generic complexity justification overriding default loss rule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the lower court's decision to offset litigation costs based on a generic claim of complexity. The appellants argued this violated the principle of default loss, noting the respondent had implicitly accepted the arbitration award by paying it. The court ruled that vague complexity justifications are insufficient to derogate from the default loss principle without specific factual grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92 c.p.c.; In litigation cost allocation, generic references to complexity cannot justify total or partial offset of the defaulting party's costs without explicit, case-specific reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15380-2021 proposto da: BORRUTO ADELINA, PISCOPO AMALIA, PISCOPO ANNA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LUDOVISI 36, presso lo studio dell’avvocato ATTILIO COTRONEO, che le rappresenta e difende; - ricorrenti - contro CAPANNA GROUP SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 1151/2020 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 30/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Capanna Group s.r.l. nei confronti di Corrado F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15380/2021 Numero sezionale 3761/2022 Numero di raccolta generale 17675/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Piscopo in ordine al decreto di ingiunzione n. 20/2012, avente ad oggetto somme portate dalla fattura n. 35 dell’11.7.2011 ed asseritamente dovute a titolo di compenso per l’attività svolta dall’ingiungente quale terzo arbitro in una pratica di assicurazioni.
Il Tribunale di Reggio Calabria, dinanzi al quale il Piscopo ha impugnato la sentenza, ha accolto interamente il gravame, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, anche in ordine all’importo liquidato. Quanto, infine, alle spese di lite, la Corte ha ritenuto di «dichiararle compensate sia con riferimento all’opposizione a d.i. che al presente gravame; ciò tenuto conto della particolare complessità delle questioni di diritto sottese alla controversia». Per la cassazione della sentenza Adelina Borruto, Anna Piscopo e Maria Piscopo, quali eredi di Corrado Piscopo, hanno proposto ricorso, affidato a unico motivo, con il quale denunciano la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in assenza di ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Capanna Group s.r.l. rimane intimata. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso. Il ricorso è fondato. «In tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. n. 22310/2017).» F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15380/2021 Numero sezionale 3761/2022 Numero di raccolta generale 17675/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 L’aspetto centrale della causa riguardava la pretesa dell’ingiungente di ottenere il compenso per l’attività di arbitro in una pratica di assicurazioni.
Si discuteva se egli si dovesse richiedere il pagamento alla Capanna S.r.l., la quale aveva svolto nell’interesse degli assicuratori dei Lloyd’s di Londra l’attività di consulenza, assistenza tecnica e gestione della richiesta di indennizzo relativa ad un sinistro subito dalla sig.ra, Maria Surace, oppure ai Lloyd’s di Londra. In ordine a tale questione, la Corte d’appello non ha avuto dubbi nel ritenere che le circostanze del caso concreto fossero idonee a ingenerare «nel Piscopo un legittimo affidamento – alla luce del principio generale di buona fede ex art.1175 c.c. – circa la necessità di richiedere il pagamento del proprio compenso all’odierna appellata (come effettivamente poi avvenuto mediante bonifico da essa disposto in suo favore in data 19.4.2012) e dunque di proporre poi ricorso per d.i. nei confronti della società piuttosto che della compagnia assicurativa».
Inoltre, poiché nelle more del procedimento di ingiunzione, la Capanna ha eseguito il pagamento si discuteva del diritto della società di ripetere la somma pagata. Furono invocati in proposito la norma sull’adempimento del terzo e il principio dell’errore scusabile, ex art. 2036, comma 1, c.c. In proposito il giudice d’appello così si esprime: «Ebbene, proprio la stessa circostanza che l’odierna appellata era consapevole, dal suo punto di vista, di adempiere un debito altrui impone di escludere la scusabilità dell’errore, non essendo invero invocabile una negligenza da parte dell’ufficio amministrativo- contabile quale organo svincolato ed indipendente dalla persona giuridica».
Il Tribunale ha poi disatteso le contestazioni sul quantum e quelle che facevano leva sulla supposta nullità del lodo. Al riguardo il Tribunale ha riconosciuto «che il diritto degli arbitri di ricevere il pagamento dell’onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico conferito, nell’ambito del F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15380/2021 Numero sezionale 3761/2022 Numero di raccolta generale 17675/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 rapporto di mandato intercorrente con le parti, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo». In ordine alle contestazioni sugli importi, accampate dalla Capanna in base al rilievo che l’importo auto liquidato dall’arbitro fu contestato, per cui l’arbitro avrebbe dovuto rivolgersi al presidente del tribunale per la liquidazione, secondo la regola stabilita dall’art. 814 c.p.c., il Tribunale ha osservato che tale norma «si appalesa applicabile in tutti i casi in cui, per l’appunto, si cristallizzi la contestazione della somma autoliquidata: non pare, dunque, invocabile nel caso di specie, dove a seguito del pagamento da parte di Capanna può ritenersi implicitamente intervenuta, per facta concludentia, l’accettazione dell’importo del compenso richiesto dal professionista, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto».
Risulta inoltre dalla decisione che la Capanna aveva proposto appello incidentale contro la sentenza di primo grado, sul punto della compensazione delle spese processuali, che andavano invece liquidate in proprio favore sulla scorta del principio generale della soccombenza (appello incidentale implicitamente rigettato, in conseguenza dell’integrale accoglimento dell’appello principale). Insomma l’analisi della decisione, in presenza di un esito della lite rispetto al quale il giudice non ha avuto incertezze nell’identificare i principi applicabili, e avendo riconosciuto persino che il pagamento fu eseguito dalla Capanna consapevolmente e con implicito riconoscimento del quantum, rende il riferimento alla “complessità della controversia” una formula generica, non essendo consentito, sulla base di essa, ricostruire l’iter logico seguito dal tribunale per derogare al principio della soccombenza (Cass. n. 22310/2017; n. 14411/2016).
F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15380/2021 Numero sezionale 3761/2022 Numero di raccolta generale 17675/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’8 aprile 2022. Il Presidente (dott. Luigi Giovanni Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P