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Ordinanza — n. 17662/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax agency appeal regarding IRAP independent organization presumption based on third-party payments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17662/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission's decision denying an IRAP refund. The agency argued that third-party payments proved an independent organization, but the court held that absolute payment amounts and percentages are irrelevant for financial promoters. Consequently, the court ruled that high compensation reflects specific activity value rather than organizational structure, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 2 c. 1 e c. 3 lett. c) del d. Lgs. n. 446 del 1997; Art. 2697 c.c.: In IRAP cases, absolute compensation amounts and their percentage ratios do not establish independent organization for financial promoters, as high fees reflect specific activity value rather than organizational structure.

Parole chiave

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IRAP tax refund independent organization presumption third party payments financial promoter activity Cassazione appeal dismissal ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 2 c. 1 e c. 3 lett. c) del d. Lgs. n. 446 del 1997
Belzer; Considerato che: - l’unico motivo dedotto si duole della violazione ed errata applicazione dell’art. 2 c.
Art. 2697 c.c.
446 del 1997 nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’ art.
Art. 360 c. 1 n.3 c.p.c.
in relazione all’ art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti rilevanti ai fini della debenza dell’IRAP; - il motivo è infondato; - è ben vero che questa Corte ritiene (in termini tra molte si veda Cass.
art. 2697 c.c
446 del 1997 nonché dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27423 del 29/10/2018
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 7652 del 02/04/2020
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 680/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) – ricorrente – Contro F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 680/2021 BELZER GUALTIERO rappresentato e difeso giusta delega in atti Numero sezionale 4519/2022Numero di raccolta generale 17662/2022 dall’avv. Gennaro Contardi (PEC: Data pubblicazione 31/05/2022 gennarocontardi@ordineavvocatiroma.org) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 347/02/20 depositata in data 26/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione Finanziaria formatosi a seguito della presentazione di istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2011 al 2015; - la CTP di Asti accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso il sig. Belzer; Considerato che: - l’unico motivo dedotto si duole della violazione ed errata applicazione dell’art. 2 c. 1 e c. 3 lett.

c) del d. Lgs. n. 446 del 1997 nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’ art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti rilevanti ai fini della debenza dell’IRAP; - il motivo è infondato; - è ben vero che questa Corte ritiene (in termini tra molte si veda Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27423 del 29/10/2018) che in tema di IRAP, l'impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell'esistenza di un'autonoma organizzazione - che costituisce, a sua volta, presupposto dell'imposta - può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non Cons. Est.

Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 680/2021 occasionali, afferenti all'esercizio dell'attività del soggettNumero sezionale 4519/2022Numero di raccolta generale 17662/2022o passivo;

Data pubblicazione 31/05/2022 - è però altrettanto vero che proprio con riguardo all’attività di promotore finanziario che qui viene in rilievo questa stessa Corte ha chiarito come (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 7652 del 02/04/2020) che appunto il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista (nella specie promotore finanziario monomandatario), atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata, e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale rappresentando, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto "organizzativo"; aspetto che in questo caso riguarda la società Banca Generali s.p.a. nella cui struttura appunto organizzativa il contribuente è in questo caso collocato; - alla luce delle sopra esposte considerazioni, il ricorso è rigettato; - le spese seguono la soccombenza; - non sussistono i presupposti processuali per il c.d.

“raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 4.100 oltre a euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA ed Iva di legge che pone a carico di parte soccombente