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Ordinanza — n. 17659/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as late, citing strict notification deadlines for public authorities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17659/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the tax authority's cassation appeal inadmissible due to a procedural delay in filing. The taxpayer had successfully appealed the regional tax commission's decision, but the authority filed its own appeal over three months after the statutory deadline expired. The court rejected the argument that electronic notification via PEC shortened the filing period, ruling that the appeal was untimely under established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 38 comma 2 d.lgs. 546/1992; Art. 17 d.lgs. 546/1992: The strict time limits for filing cassation appeals in tax proceedings are not extended by electronic notification methods, and appeals filed beyond these periods are inadmissible.

Parole chiave

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tax appeal deadline PEC notification rules cassation inadmissibility public authority appeal procedural time limits contenzioso tributario procedura di ricupero d'imposta nozione di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 38 comma 2 d.lgs. 546/1992
breve per impugnare, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs.
Art. 17 d.lgs. 546/1992

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16554 del 22/06/2018
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18936 del 24/09/2015
16554 del 22/06/2018; anche in argomento Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18936 del 24/09/2015) che nel processo tributario sia idonea a far decorrere il termine cd.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 21786/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) – ricorrente – Contro DAL PONT ANGELO rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. prof. Dario Stevanato e dall’avv. Sara Serasin con domicilio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21786/2021 Numero sezionale 4523/2022 Numero di raccolta generale 17659/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 eletto in Roma presso l’avv. Claudio Lucisano (PEC: claudiolucisano@ordineavvocatiroma.org) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 108/07/21 depositata in data 19/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatogli per IRPEF 2011; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso il contribuente; Considerato che: - va preliminarmente affrontata l’eccezione di inammissibilità di cui al controricorso; - la stessa è fondata; - effettivamente, il ricorso per cassazione è tardivo; la sentenza della CTR è stata notificata in data 20/04/2021 e il ricorso per cassazione è stato notificato il 19/07/2021, oltre il termine previsto ex lege; - la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere (Cass.

Sez. 5, Ordinanza n. 16554 del 22/06/2018; anche in argomento Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18936 del 24/09/2015) che nel processo tributario sia idonea a far decorrere il termine cd. breve per impugnare, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (come novellato dall'art. 3 del d. L. n. 40 del 2010, conv. in l. n. 73 del 2010), la consegna della sentenza direttamente alla parte pubblica individuata dall'art. 10 del detto decreto ovvero la spedizione Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21786/2021 Numero sezionale 4523/2022 Numero di raccolta generale 17659/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 di essa, a cura della parte o del suo procuratore, effettuata mediante il servizio postale, nei luoghi di cui all'art. 17 del d.l.gs. n. 546 del 1992 ed in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento; tal principio è chiaramente estendibile anche al presente caso in cui detta notifica si è perfezionata nei confronti dell’Ufficio a mezzo PEC nel qual strumento la certezza della data di spedizione da parte del notificante e di ricezione da parte del notificatario risulta pienamente garantita; - pertanto, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile in quanto proposto fuori termine; - le spese seguono la soccombenza; - non vi sono i presupposti processuali per il c.d.

“raddoppio” del contributo unificato, poiché parte soccombente è Amministrazione dello Stato; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in euro 10.000,00 oltre a euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA ed Iva di legge che pone a carico di parte soccombente. Così deciso