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Ordinanza — n. 17656/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed tax authority appeal against legal representative's liability for association debts due to lack of management proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17656/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the tax authority's appeal inadmissible regarding the legal representative's liability for association debts. The Regional Tax Court had held the representative liable based on his formal role, but the tax authority argued the court erred in applying burden of proof principles. The Supreme Court ruled that since the lower court found no evidence of management acts by the representative, the appeal could not re-evaluate this essential factual finding.

Regesto Legislator

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Art. 38 c.c.; Art. 11 D.Lgs. 472/1997; Art. 62 D.P.R. 600/1973: The legal representative of an association is liable for its tax debts only if management acts are proven; a finding of no such acts precludes appellate review of the representative's liability.

Parole chiave

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legal representative liability association tax debts burden of proof management formal representation tax authority appeal arretrati di contributi debito fiscale assoggettamento all'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 38 c.c.
Rilevato che: - il contribuente ricorreva quale coobbligato ex art. 38 c.c. avverso la cartella di pagamento notificatagli quale rappresentante dell’ASD Sammartinese e relativa a vari tributi non versati; - la CTP rigettava il ricorso; gravava tal pronuncia di appello il sig.
Art. 11 del d. Lgs. n. 472 del 1997
38 c.c., dell’art. 11 del d. Lgs. n. 472 del 1997, 62 del d.P.R.
Art. 62 del D.P.R. n. 600 del 1973
Art. 2697 c.c.
Art. 112 e 6 c.p.c.
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, erroneamente applicando i principi in tema di onere probatorio, escluso la responsabilità del sig.
art. 38 c.c
Rilevato che: - il contribuente ricorreva quale coobbligato ex art. 38 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Cons. Est. Roberto Succio
Marcuccini abbia compiuto atti di gestione della ASD Sammartinese (Cass. Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
Cass. Sez. 5, Ord. n. 3093 del 09/02/2021
Cass. Sez. 6, Ord. n. 4747 del 24/02/2020
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 7201/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) – ricorrente – Contro MARCUCCINI MICHELE F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7201/2021 Numero sezionale 4522/2022 Numero di raccolta generale 17656/2022- intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Data pubblicazione 31/05/2022 Marche n. 629/02/20 depositata in data 28/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - il contribuente ricorreva quale coobbligato ex art. 38 c.c. avverso la cartella di pagamento notificatagli quale rappresentante dell’ASD Sammartinese e relativa a vari tributi non versati; - la CTP rigettava il ricorso; gravava tal pronuncia di appello il sig. Marcuccini; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato un solo motivo, per quanto nella sintesi si faccia riferimento a due mezzi di impugnazione; il contribuente è rimasto qui intimato;

Considerato che: - il primo motivo dedotto (in realtà il solo motivo in ricorso) censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.c., dell’art. 11 del d. Lgs. n. 472 del 1997, 62 del d.P.R. n. 600 del 1973; 2697 c.c., 112 e 6 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, erroneamente applicando i principi in tema di onere probatorio, escluso la responsabilità del sig. Marcuccini per i debiti tributari dell’ASD in parola, risultando pacifico che questi ne era legale rappresentante; - il motivo è inammissibile; - invero, dalla lettura della pronuncia impugnata si evince come la CTR abbia accertato in fatto che non risulta l’Ufficio aver provato (pag. 7 della pronuncia gravata) che il sig.

Marcuccini abbia compiuto atti di gestione della ASD Sammartinese (Cass. Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7201/2021 Sez. 5, Ord. n. 3093 del 09/02/2021; e anche si veda Cass.

Numero sezionale 4522/2022Numero di raccolta generale 17656/2022 Sez. 6 - 5, Ord. n. 4747 del 24/02/2020); tal circostanza Data pubblicazione 31/05/2022risulta invero essenziale per attribuire al legale rappresentante “formale” la responsabilità per i debiti tributari dell’ASD (pag. 6 terzultimo capoverso della sentenza impugnata); - a fronte di tal accertamento di fatto, rispettoso dei principi di diritto vivente di cui si è detto, il ricorso risulta quindi inammissibile non potendo detta valutazione del giudice del merito essere oggetto di rivalutazione di fronte a questa Corte; - il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese in difetto di costituzione dell’intimato contribuente, né vi sono i presupposti per il c.d.

“raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari poiché parte soccombente è una Amministrazione dello Stato; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Rom