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Ordinanza — n. 17584/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on jurisdiction, ruling public administration must contest all possible forums for enrichment claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17584/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Province of Catanzaro against a lower court ruling establishing territorial jurisdiction. The appellant argued that the case should be heard at the debtor's domicile under Article 1182 of the Civil Code, while the plaintiff successfully claimed jurisdiction based on the location where the enrichment occurred. The court held that public administrations must specifically contest every potential forum, including the place of performance or the origin of the enrichment, rather than relying solely on the treasury's location.

Regesto Legislator

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Art. 18, 19, 20 c.p.c.; Art. 1182 c.c.: Public administrations must specifically contest all possible territorial forums, including the place of performance or the origin of the enrichment, to successfully claim lack of jurisdiction.

Parole chiave

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territorial jurisdiction public administration enrichment without cause forum destinatae solutionis controlling jurisdiction civil procedure code provincial administration prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 18 c.p.c.
Art. 19 c.p.c.
Art. 20 c.p.c.
Alessio Margherita di Savoia per i ciechi) ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma l'Amministrazione provinciale di Catanzaro affinché fosse condannata al pagamento della somma di euro 77.863,47 a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Art. 1182 c.c.
Secondo la ricorrente nella specie andava applic:ato il terzo e non il quarto comma dell'art. 1182 c.c.
Art. 38 c.p.c.
art. 2041 c.c
Alessio Margherita di Savoia per i ciechi) ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma l'Amministrazione provinciale di Catanzaro affinché fosse condannata al pagamento della somma di euro 77.863,47 a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
art. 1182 c.c
Secondo la ricorrente nella specie andava applic:ato il terzo e non il quarto comma dell'art. 1182 c.c.
artt. 1182 c.c
Alessio deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1182 c.c.; 20 c.p.c.; 54 del R.D.
art. 20 c.p
Alessio Margherita di Savoia per i ciechi) ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma l'Amministrazione provinciale di Catanzaro affinché fosse condannata al pagamento della somma di euro 77.863,47 a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
art. 1182 cod. civ
Secondo la ricorrente nella specie andava applic:ato il terzo e non il quarto comma dell'art. 1182 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ. sez. II n. 39028 del 9 dicembre 2021
Cass. civ. sez. III n. 7377 del 6 luglio 1993
ass. civ. sez. III n. 15441 del 4 novembre 2002
(ass. civ. sez. III n. 15441 del 4 novembre 2002 e n.
ass. civ. sez. III n. 1594 del 24 gennaio 2020
Cass. civ. sez.VI-3 n. 24632 del 5 novembre 2020
(cfr., e pluribus, Cass. civ. sez.VI-3 n. 24632 del 5 novembre 2020 e Cass.
Cass. civ. sez VI-2 n. 11781 del 18 giugno 2020
24632 del 5 novembre 2020 e Cass. civ. sez VI-2 n. 11781 del 18 giugno 2020).
Cass. civ. sez.V1-2 n. 11781 del 18 giugno 2020
Cass. civ. sez VI-1 n. 3505 del 12 febbraio 2020
11781 del 18 giugno 2020 testé citata e conformi Cass. civ. sez VI-1 n. 3505 del 12 febbraio 2020; sez.
Cass. civ. sez. III n. 22802 del 28 ottobre 2014
Cass. civ. sez VI-1 n. 270 del 12 gennaio 2015
Cass. civ. sez VI-1 n. 6882 del 7.5.2012
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Testo completo

8/11/21 - ORDINANZA 18.5.2022 sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 15615/2021 RG e proposto da Azienda di Servizi alla persona disabile visiva S. Alessio - Margherita di Savoia (già Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi) rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso dall'avv. Michele Giannasio presso il cui studio in Roma viale Giuilio Cesare n. 95 è elettivamente domiciliato -ricorrente- nei confronti Amministrazione provinciale di Catanzaro rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Oliverio giusta procura speciale rilasciata in forza di deliberazione Presidenziale n. 154 del 18.6.2021 con richiesta di ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. 0961/84634 e alla p.e.c. legale3@pec.provincia.catanzaro.it - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3229.2021 emessa il 20.4.2021 e depositata il 3.5.2021, :111A Rg.

N.112888)2016; Lette le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione dell'11.10.2021 con le quali si chiede il rigetto del ricorso; sentita la relazione in camera di consiglio del Presidente relatore Giacinto Bisogni; Rilevato che 1. L'Azienda di Servizi alla persona disabile visiva S. Alessio - Margherita di Savoia (già Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi) ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma l'Amministrazione provinciale di Catanzaro affinché fosse condannata al pagamento della somma di euro 77.863,47 a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. in relazione alle prestazioni di assistenza a tempo pieno rese ex art. 26 L. n. 833/1978 per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996 in favore di tre soggetti non vedenti effettuate su espressa autorizzazione dell'amministrazione convenuta.

2. Si è costituita l'Amministrazione provinciale di Catanzaro che ha preliminiarmente eccepito l'incompetenza territoriale oltre a contestare la intervenuta prescrizione del diritto fatto valere e la fondatezza nel merito della domanda.

3. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 18205/20215 ha disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale e in accoglimento parziale della domanda ha condannato l'Amministrazione provinciale al pagamento della somma di 6.003,77 euro oltre interessi legali dalla richiesta di pagamento.

4. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto appello il Centro Regionale S. Alessio e appello incidentale l'Amministrazione provinciale di Catanzaro reiterando l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito.

5. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 3229/2021, ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale rilevando che, trattandosi di un giudizio inteso al riconoscimento e pagamento di un credito non liquido né liquidabile dal giudice sulla base di un semplice calcolo aritmetico, la domanda doveva essere proposta, in base al disposto dell'art. 1182 c.c., al giudice del luogo in cui la parte debitrice aveva il suo domicilio alla scadenza del credito. Ha pertanto annullato la sentenza del Tribunale perché emessa da giudice territorialmente incompetente 6.

Ricorre per regolamento di competenza l'Azienda Servizi S. Alessio deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1182 c.c.; 20 c.p.c.; 54 del R.D. n. 3 (2? 2440 del 1923; 278 lett. d), 287 e 407 del R.D. n. 827 del 1924. Secondo la ricorrente nella specie andava applic:ato il terzo e non il quarto comma dell'art. 1182 c.c. perché il credito poteva essere ritenuto liquido sussistendo per quantificarlo, con un semplice calcolo aritmetico, riferimenti immediati costituiti dalle tariffe delle rette approvate dalla Regione Lazio e applicabili obbligatoriamente alle prestazioni sanitarie rese dalla ricorrente.

Inoltre la ricorrente contesta che il forum destinatae solutionis debba coincidere con la sede della tesoreria presso cui viene effettuato il pagamento da parte dell'amministrazione, rileva che il domicilio del debitore, neanche se si tratta di una pubblica amministrazione, debba essere considerato il foro esclusivo ben potendo trovare applicazione l'art. 20 c.p.c. che indica per le cause relative a diritti di obbligazione i fori alternativi del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Ritenuto che Il ricorso è fondato per le ragioni che si espongono qui di seguito.

La Corte di Appello ha correttamente escluso che nella specie l'obbligazione fatta valere in giudizio fosse rappresentata da un credito liquido ed esigibile. Infatti - come è stato ricordato dalla Corte territoriale romana - la Corte di Cassazione, in un caso del tutto analogo, ha sancito il principio per cui "l'art. 1182, terzo comma, cod. civ., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev'essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza" (Cass. civ. sez.

III n. 22326 del 24 ottobre 2007, conforme Cass. civ. sez. III ord. n. 9273 del 21 aprile 2011). Specificamente la Corte di Cassazione, in quella controversia, ha ritenuto la illiquidità dei crediti vantati nei confronti della Regione da un imprenditore che aveva agito in giudizio con azione per indebito arricchimento in relazione a prestazioni professionali rese. Il principio è stato ribadito e fissato dalle Sezioni Unite (Cass. civ. S.U. n. 17989 del 13 settembre 2016; conf. Cass. civ. sez. II n. 16214 del 28 giugno 2017, Cass. civ. sez. VI-3 n. 7722 del 20 marzo 2019, Cass. civ. sez.

II n. 39028 del 9 dicembre 2021) affermando che "le obbligazioni 5 (22 pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinatiw non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c." Tuttavia la Corte di Appello - come rileva implicitamente il Procuratore Generale citando Cass. civ. sez.

III n. 7377 del 6 luglio 1993 (conf. (ass. civ. sez. III n. 15441 del 4 novembre 2002 e n. 1594 del 24 gennaio 2020) - non ha valutato la competenza per territorio secondo tutti i criteri astrattamente applicabili sulla base degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (cfr., e pluribus, Cass. civ. sez.VI-3 n. 24632 del 5 novembre 2020 e Cass. civ. sez VI-2 n. 11781 del 18 giugno 2020). Per altro verso va ribadito che, ai fini della valutazione da parte del giudice della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in c'eroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né (2, esclusivo, né inderogabile, conseguentemente la pubblica amministrazione convenuta che intenda eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza (Cass.

Civ. sez.V1-2 n. 11781 del 18 giugno 2020 testé citata e conformi Cass. civ. sez VI-1 n. 3505 del 12 febbraio 2020; sez. VI-3 n. 270 del 12 gennaio 2015 e sez. VI-1 n. 6882 del 7.5.2012). Nella presente controversia la competenza territoriale è stata correttamente radicata davanti al Tribunale di Roma in ragione della deduzione in giudizio di una obbligazione derivante da indebito arricchimento della pubblica amministrazione che in alternativa al foro erariale della convenuta legittimava altresì la competenza territoriale del giudice del luogo in cui l'obbligazione indennitaria è stata eseguita ovvero è comunque insorto il fatto generativo dell'arricchimento, restando invece irrilevante il luogo in cui si è verificato il riconoscimento dell'utilità da parte dell'ente pubblico, fatto che costituisce condizione necessaria per la proponibilità della azione, ma non fonte dell'obbligazione medesima (Cass. civ. sez.

III n. 22802 del 28 ottobre 2014). Va conseguentemente accolto il ricorso e cassata la impugnata sentenza della Corte di appello di Roma cui la causa è rinviata anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza per territorio del giudice adito e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la d