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Ordinanza — n. 17577/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax authority for failure to note late appeal due to lack of valid service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17577/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reform a lower court ruling on IMU taxes. The taxpayer argued the appeal was untimely because service was attempted at an old address, but the court found no valid service occurred. Consequently, the court held the proceedings were invalid and quashed the lower decision without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 382 c.p.c.: When notification is deemed non-existent due to lack of connection between the attempted location and the recipient, the appeal is validly filed, and the lower judgment must be quashed without remittal.

Parole chiave

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IMU tax assessment invalid notification non-existent service quashing judgment procedural nullity tax appeal timeliness Cassation review imposte comunali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
Art. 382 c.p.c.
che, pertanto, il ricorso è fondato e dev'essere accolto, la sentenza cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., rilevandosi un fatto per cui il giudizio non doveva essere iniziato o proseguito; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
Art. 389, terzo comma, c.p.c.
Art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
articoli 327 c.p
per violazione degli articoli 327 c.p.c.
art. 382 c.p
che, pertanto, il ricorso è fondato e dev'essere accolto, la sentenza cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., rilevandosi un fatto per cui il giudizio non doveva essere iniziato o proseguito; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

Giurisprudenza citata

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Cass. VI-5 n. 9352/2020
Cass. I, n. 2961/2021
23-03-2022 -2- notificazione (Cass. I, n. 2961/2021; n.
Cass. I, n. 9464/2021
S.U. n. 14916/2016
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23488-2020 proposto da: GARBELLINI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell'avvocato VIERI PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BARBARA MIGNATTI, ALICE COGLIATI DEZZA; - ricorrente - contro COMUNE DI ALTO RENO TERME, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 11, presso lo studio dell'avvocato RITA COLLELUORI, rappresentato e difeso dall'avvocato CHRISTIAN GIANGRANDE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 43/12/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE, depositata il 7/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che il contribuente Garbellini Paolo ricorre avverso la sentenza della CTR per l'Emilia-Romagna che ha riformato la pronuncia della C i P di Bologna, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di IMU; che il Comune di Alto Reno Terme ha spiegato tempestivo controricorso; che in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria ad illustrazione delle proprie ragioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 327 c.p.c. e 17 d.1g;,s. n. 546/1992, non avendo rilevato la CTR la tardività dell'appello, con notifica tentata una settimana prima della scadenza del termine lungo al domicilio del legale officiato, che medio tempore aveva cambiato indirizzo, senza darne comunicazione; che, se pure questa Corte ha ritenuto non sussistente un onere per il difensore domiciliatario di comunicare la variazione di studio alle controparti (Cass.

VI-5 n. 9352/2020 e precedenti ivi citati), la costituzione del convenuto che non si limiti a contestare la tardività, ma spieghi difese nel merito della controversia (dimostrando così di poter spiegare attività difensiva), sana ogni eventuale vizio di Ric. 2020 n. 23488 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- notificazione (Cass. I, n. 2961/2021; n. 9464/2021) a patto che si tratti di nullità e non di inesistenza della notificazione; che, nel caso in esame, si verte in ipotesi di inesistenza (insanabile) della notificazione, non trovandosi alcun legame tra il luogo ove la notifica sia stata tentata e la persona del legittimo contradditore, né possono applicarsi i principi enunciati dalla pronuncia delle S.U. n. 14916/2016, attinenti il solo ricorso per cassazione, in specialità alle regole generali. che, pertanto, il ricorso è fondato e dev'essere accolto, la sentenza cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., rilevandosi un fatto per cui il giudizio non doveva essere iniziato o proseguito; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 389, terzo comma, c.p.c.; compensa fra le parti le spese dei gradi di merito, condanna il Comune di Alto Reno alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente che liquida in €.milleottocento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso in misura forfettario del 15%, Iva e cpa come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente iirin-c:ip_ale dell'ulteriore importo a titolo di A 7 ti contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso p~a-lo a norma del comma 1 -bis dello stesso ar