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Ordinanza — n. 17465/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses usucapion appeal for failure to prove possession conversion and abuse of advantage. The court rejects the claimant's arguments regarding evidence admissibility and factual possession. The decision upholds the lower court's ruling against the usucapion request. The court finds the second ground for cassation lacks merit. The judgment confirms the procedural rejection of the appeal. The outcome favors the property owners and the bank. The claimant bears the costs of the cassation proceedings. The court notes the lack of new elements in the appeal. The decision applies civil procedure rules strictly. The ruling emphasizes the burden of proof in usucapion cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17465/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonello Tufo's appeal against the Second Instance Court's dismissal of his usucapion claim regarding a property owned by Francesco Servidio and Marilena Spinelli. Tufo argued that the lower court erred in excluding testimonial evidence due to procedural delays and in recognizing a factual relationship with the property owners. The court found the second ground for cassation devoid of merit, noting no contradiction existed between the initial finding of qualified detention and the subsequent conclusion that evidence failed to prove possession conversion. Consequently, the appeal was dismissed, and Tufo was ordered to pay the legal costs to the opposing parties.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: The Court of Cassation dismisses a cassation appeal when the second instance court correctly applies procedural rules regarding evidence admissibility and when the appellant fails to demonstrate that the lower court's findings on possession conversion and abuse of advantage are legally flawed.

Parole chiave

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usucapione immobiliare conversione di possesso abuso di situazione di vantaggio prova testimoniale decreto di pignoramento ricorso per cassazione spese processuali azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
e successivamente aggiudicato a Mauro Servidio; che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
e successivamente aggiudicato a Mauro Servidio; che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 183 c.p.c.
3 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c.., oltre che degli artt.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 132 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 183 c.p
3 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c.., oltre che degli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 26327 del 20 dicembre 2016
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27611/2021 R.G. proposto da: TUFO ANTONELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 19, presso lo studio dell’avvocato BIASCI RENATO PIERO (BSCRTP58P26F205D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro, INTESA SANPAOLO SPA, rappresentata e difesa dagli Avv. ROSSI MATTEO (RSSMTT55D28F205W) e BRACCO ENRICO (BRCNRC61P27H501Z) e domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in ROMA VIA FLAMINIA VECCHIA 732/D -controricorrente- SERVIDIO MAURO, rappresentato e difeso dall’Avv.

ORDINE ACHILLE (RDNCLL73R14G975D) e domiciliato in ROMA, VIA F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27611/2021 Numero sezionale 4733/2022 SISTINA 121, presso Avv. MAURIELLO GIACOMO Numero di raccolta generale 17465/2022Data pubblicazione 30/05/2022 (MRLGCM51M18B581G) -controricorrente- SERVIDIO FRANCESCO, SPINELLI MARILENA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 428/2021 depositata il 29/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere MAURO MOCCI. Rilevato: che Antonello Tufo propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva rigettato il suo appello contro la decisione del Tribunale di Paola. Quest’ultimo aveva respinto la domanda dell’odierno ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di usucapione di un appartamento di Scalea, intestato a Francesco Servidio e Marilena Spinelli ma pignorato da Italfondiario s.p.a. e successivamente aggiudicato a Mauro Servidio; che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c.., oltre che degli artt. 24 e 111 Cost., giacché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevanti le prove testimoniali dedotte e non ammesse dal primo giudice per omessa concessione del termine per deduzioni istruttorie; che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, commi 2° e 4°, 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado da un lato F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27611/2021 riconosciuto la sussistenza di un rapporto di fatto del Tufo con la Numero sezionale 4733/2022Numero di raccolta generale 17465/2022 cosa e, dall’altro, escluso a priori la possibilità di provare per testi Data pubblicazione 30/05/2022 la natura di tale possesso; che si sono costituiti in questa sede Intesa Sanpaolo s.p.a. (già rappresentata nei primi due gradi dalla mandataria Italfondiario s.p.a.) e Mauro Servidio, mediante controricorso ritualmente notificato; che, in prossimità dell’udienza camerale, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.; che il primo motivo è infondato; che, qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità non può limitarsi a dedurre detta violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare, ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c., e quali prove sarebbero state dedotte, con l'evidenziazione del concreto pregiudizio derivato dalla loro mancata ammissione (Sez. 2, n. 21953 del 2 settembre 2019); che, avendo a tanto ottemperato il Tufo, la Corte d’appello ha correttamente compiuto una valutazione prognostica circa la rilevanza delle invocate prove testimoniali, come l’ordinamento consente, in forza del principio del libero convincimento del giudice, ex art. 116 c.p.c.; che, infatti, una volta acclarato che l’inizio della relazione di fatto dell’immobile era stato caratterizzato da una mera detenzione, la "traditio" del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una "interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27611/2021 della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il Numero sezionale 4733/2022Numero di raccolta generale 17465/2022 possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di Data pubblicazione 30/05/2022 per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad usucapionem", previsto dall'art.1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto (Sez. 2 n. 29594 del 22 ottobre 2021); che, pertanto, secondo l’ineccepibile considerazione della sentenza impugnata, anche a voler ipotizzare un esito positivo del testimoniale dedotto, sarebbe comunque mancata la prova in ordine all’interversione del possesso; che, in particolare, neppure sarebbero risultati decisivi i documenti allegati (certificato di residenza, copia fatture utenze e lavori, ricorso in opposizione), atteso che l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore – rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento – dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi"; che non rilevano, a tal fine, l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria fattispecie di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene, come il pagamento dei canoni, lo svolgimento di opere di manutenzione e F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27611/2021 la gestione delle utenze, condotte non rivolte nei confronti del Numero sezionale 4733/2022Numero di raccolta generale 17465/2022 soggetto espropriante (Sez. 1, n. 26327 del 20 dicembre 2016);Data pubblicazione 30/05/2022 che il secondo motivo è privo di pregio; che nessuna contraddizione può essere ricondotta alla circostanza che la Corte d’appello, dopo aver considerato come detenzione qualificata la situazione iniziale del Tufo, abbia successivamente affermato che le prove costituite e costituende dedotte non sarebbero state in grado di dimostrare l’interversione del possesso; che la memoria depositata non apporta nuovi elementi, essendo meramente esplicativa dei motivi del ricorso; che pertanto il ricorso va respinto; che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore di ciascuno dei controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, in favore di Intesa Sanpaolo s.p.a. ed in favore di Mauro Servidio, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in euro 3.800,00 (tremilaottocento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27611/2021 Numero sezionale 4733/2022 Così deciso in Roma il 5 maggio 2022, nella camera di consiglio Numero di raccolta generale 17465/2022Data pubblicazione 30/05/2022 della Sesta-2 Sezione Civile Il Presidente LORENZO ORILIA F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D