Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new elements and failure to meet burden of proof standards.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Congiu Sandro inadmissible, upholding the lower court's rejection of his usucapion claim. The appellants argued that the burden of proof should be attenuated given the defendants' counterclaim for confirmation of usucapion, citing specific precedents. The Court rejected this argument, finding the submitted memorandum merely reproduced the original appeal grounds without providing new elements or legal arguments to justify the review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; The burden of proof in property vindication claims is attenuated only when a counterclaim for usucapion exists, requiring the owner to prove a valid title predating the alleged usucapion possession, and the appeal must present new elements beyond the initial grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12148-2021 proposto da: CONGIU SANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI CAPUA n. 10, presso lo studio dell'avv. ELISA MELLINA, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO SERRA - ricorrente - contro QUARTU HENRI SALVATORE, QUARTU CRISTINA, QUARTU VALENTINO, QUARTU FILIPPO e WEGMANN MONICA RUTH, rappresentati e difesi dall’avv. TONINO TEGAS e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrenti - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12148/2021 avverso la sentenza n. 614/2020 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 5189/2022Numero di raccolta generale 17451/2022 CAGLIARI, depositata il 07/12/2020; Data pubblicazione 30/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 21.2.2017 Congiu Sandro evocava in giudizio Quartu Filippo, Quartu Valentina, Quartu Cristina, Quartu Henri Salvatore e Wegmann Monica Ruth innanzi il Tribunale di Cagliari, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, a suo favore, della proprietà di un immobile ad uso abitativo, che l’attore assumeva di aver sempre posseduto. Si costituivano i convenuti, resistendo e spiegando domanda riconvenzionale per il rilascio del bene conteso. Con sentenza n. 332/2019 il Tribunale rigettava la domanda di usucapione, condannando l’attore al rilascio.
Con la sentenza impugnata, n. 614/2020, la Corte di Appello di Cagliari, nella resistenza della parte vittoriosa in prime cure, rigettava il gravame proposto dal Congiu Sandro avverso la decisione di prima istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Congiu Sandro, affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso Quartu Filippo, Quartu Valentina, Quartu Cristina, Quartu Henri Salvatore e Wegmann Monica Ruth. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
“PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. RIGETTO del ricorso. Con atto di citazione notificato il 21.2.1017 Congiu Sandro F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12148/2021 Numero sezionale 5189/2022 evocava in giudizio Quartu Filipppo, Valentina, Cristina, Henri Numero di raccolta generale 17451/2022Data pubblicazione 30/05/2022 Salvatore e Wegmann Monica Ruth innanzi il Tribunale di Cagliari, per sentir accertare, nei loro confronti, l’intervenuta usucapione, in favore dell’attore, di un immobile ad uso abitativo sito in Senarbì.
Nella resistenza dei convenuti, che in via riconvenzionale invocavano la condanna del Congiu al rilascio del bene dallo stesso occupato, il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo invece quella riconvenzionale. Con la sentenza impugnata, n. 614/2020, la Corte di Appello di Cagliari rigettava l’appello proposto dal Congiu avverso la decisione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Congiu, affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso Quartu Filipppo, Valentina, Cristina, Henri Salvatore e Wegmann Monica Ruth.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente pronunciato in relazione ad un bene immobile e ad un diritto non oggetto della domanda proposta dal Congiu in prime cure. In particolare, nella sentenza si farebbe riferimento ad un terreno, sul quale sarebbe rivendicato un diritto di passaggio, mentre il Congiu aveva proposto domanda di usucapione della piena proprietà di un immobile ad uso abitativo. La censura è infondata.
Anche se effettivamente, nella parte narrativa della sentenza impugnata, si fa riferimento ad un terreno e alla rivendicazione di un diritto di servitù di passaggio sullo stesso, tuttavia la successiva sezione dedicata ai motivi della decisione riguarda la fattispecie e l’immobile oggetto della domanda spiegata dal Congiu in prima istanza. Non sussiste, quindi, alcuna incertezza in relazione all’oggetto della decisione, essendosi la Corte territoriale pronunciata comunque sulla F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12148/2021 domanda di accertamento dell’usucapione del diritto di piena Numero sezionale 5189/2022Numero di raccolta generale 17451/2022 proprietà dell’appartamento di cui è causa, e nei limiti della stessa.Data pubblicazione 30/05/2022 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe ingiustamente rigettato le istanze istruttorie proposte dal Congiu.
Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e del vizio di contraddittorietà, insufficienza e omissione della motivazione, perché la Corte cagliariana avrebbe accolto la domanda di rilascio proposta, in via riconvenzionale, dagli odierni controricorrenti, in assenza di idonea prova in relazione alla proprietà del bene rivendicato dai predetti. Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. In primo luogo, va ribadita l’inammissibilità del vizio di illogicità ed contraddittorietà della motivazione, perché estraneo al perimetro dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., così come delineato per effetto della novella -applicabile ratione temporis- di cui all’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in Legge n. 134 del 2012.
Inoltre, il secondo motivo è carente della richiesta specificità, posto che il ricorrente non riproduce le istanze istruttorie delle quali lamenta la mancata ammissione, non consentendo in tal modo a questa Corte lo scrutinio sulla loro decisività, né precisa di averle riproposte in appello. Inoltre, mediante le due censure in esame il ricorrente mira ad ottenere una nuova pronuncia sul merito, estranea alla finalità ed alla natura del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). La Corte di Appello, in ogni caso, ha accolto la domanda di rilascio svolta in via riconvenzionale dagli odierni controricorrenti facendo corretta applicazione del principio, più che consolidato F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12148/2021 nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’onere probatorio Numero sezionale 5189/2022Numero di raccolta generale 17451/2022 in tema di domanda di rivendicazione della proprietà di un bene Data pubblicazione 30/05/2022 immobile si attenua, in presenza di domanda contraria di accertamento dell’usucapione di quel medesimo bene, dovendo -in tale eventualità- il proprietario soltanto dimostrare di aver acquistato il diritto di proprietà sul bene in base ad un valido titolo, risalente ad un periodo antecedente al momento iniziale del possesso dedotto ad usucapionem dalla parte avversa (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 694 del 18/01/2016, Rv. 638681; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 23/07/2015, Rv. 636083; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22598 del 05/11/2010, Rv. 614824)”. Il Collegio, preso atto della proposta di rigetto formulata dal Relatore, ravvisa gli estremi per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12148/2021 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del Numero sezionale 5189/2022Numero di raccolta generale 17451/2022 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Data pubblicazione 30/05/2022 versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 13 maggio 2022. Il Presidente (L. G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A