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Ordinanza — n. 17449/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against judgment rejecting opposition to injunction for unpaid construction work. The court rejects claims regarding contract validity and payment obligations. The court also dismisses the claim of omitted examination of facts. The decision upholds the lower court's ruling on the debt. The appeal is rejected due to lack of evidence and procedural issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17449/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Euro Sud Calcestruzzi against the Siracusa Tribunal's rejection of the opposition to an injunction. The appellant argued that the Tribunal erred in finding the work performed and failed to prove the contract's existence or the debt's satisfaction. The court rejected these claims, noting the appellant provided no evidence of good faith reliance on apparent authority or differences in reasoning between the first and second instance judgments.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 1189 c.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 348 ter c.p.c.: The court rejects an appeal alleging violation of contract law provisions when the appellant fails to prove the necessary elements for good faith reliance on apparent authority or demonstrates a lack of logical difference in the reasoning of the lower courts.

Parole chiave

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opposition to injunction apparent authority good faith reliance double conformity omitted examination of facts contract validity payment obligations spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Art. 1321 c.c.
Art. 1325 c.c.
Art. 1326 c.c.
Art. 1372 c.c.
Art. 1189 c.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
(applicabile ratione temporis) con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
(applicabile ratione temporis) con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n.
Art. 348 ter c.p.c.
9758 del 19 aprile 2018); che, nella specie, Euro Sud Calcestruzzi nessuna prova ha fornito in proposito; che la quarta doglianza è inammissibile; che, infatti, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 9758 del 19 aprile 2018
Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022
Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016
Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016); che non si colgono differenze nella ratio decidendi dei due giudizi di merito, né il ricorrente le ha poste in risalto, come invece sarebbe stato suo preciso onere; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27409/2021 R.G. proposto da: EURO SUD CALCESTRUZZI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA 96, presso lo studio dell’avvocato PANDOLFINI SIMONA (PNDSMN69S64H501N) rappresentato e difeso dall'avvocato TROMBATORE SALVATORE (TRMSVT58B10H574Z) -ricorrente- contro AIELLO FRANCESCA ROSARIA -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SIRACUSA n. 1513/2021 depositata il 16/08/2021. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27409/2021 Numero sezionale 4730/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 17449/202205/05/2022Data pubblicazione 30/05/2022 dal Consigliere MAURO MOCCI. Rilevato: che Euro Sud Calcestruzzi propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva rigettato il suo appello contro la decisione del Giudice di Pace di Noto.

Quest’ultimo aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall’Impresa individuale Metal Costruzioni di Aiello Francesca, per lavori di riparazione asseritamente svolti su un autocarro di proprietà di parte opponente; Considerato: che il ricorso è affidato a quattro formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., giacché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere eseguita la prestazione, per il fatto che anni prima la stessa ditta aveva svolto analoghi lavori a favore della committente; che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1326 e 1372 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché sarebbero mancate agli atti del giudizio, sia la prova del contratto, sia la prova dell’asserita esecuzione; che, col terzo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.1189 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., posto che il Tribunale avrebbe dovuto in ogni caso ritenere saldata la fattura azionata, attraverso il pagamento in contanti a favore del prestatore d’opera che aveva eseguito i lavori; che, con quarto, il giudice di secondo grado sarebbe incorso nell’omesso esame di fatti decisivi, ex art. 360 n. 5 c.p.c., atteso che una serie di fatti o circostanze (il rapporto intercorso col solo Ragusa Salvatore, il prezzo concordato con il Ragusa e saldato nelle mani di quest’ultimo, la mancata prova della sussistenza di un F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27409/2021 accordo con l’Aiello) sarebbero stati trascurati nella decisione della Numero sezionale 4730/2022Numero di raccolta generale 17449/2022 causa; Data pubblicazione 30/05/2022 che l’intimata non ha resistito; che, in prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria.; che il primo motivo è infondato; che in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (tra le tante, v.

Sez. 2 n. 21127 dell’8 agosto 2019); che la sentenza impugnata pone, logicamente e coerentemente, una serie di circostanze – fra cui la natura delle prestazioni e l’esistenza di documenti contabili intestati all’impresa Metal Costruzioni – volte a giustificare la riconducibilità della prestazione in capo a quest’ultima; che anche il secondo motivo è infondato, giacché l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27409/2021 specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione Numero sezionale 4730/2022Numero di raccolta generale 17449/2022 adottata. (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017;

Sez. 1, n. 16056 del Data pubblicazione 30/05/2022 2 agosto 2016); che il terzo motivo non ha pregio, posto che il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'”accipiens" (Sez. 1, n. 9758 del 19 aprile 2018); che, nella specie, Euro Sud Calcestruzzi nessuna prova ha fornito in proposito; che la quarta doglianza è inammissibile; che, infatti, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis) con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022;

Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016); che non si colgono differenze nella ratio decidendi dei due giudizi di merito, né il ricorrente le ha poste in risalto, come invece sarebbe stato suo preciso onere; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27409/2021 che la memoria tempestivamente depositata non ha offerto Numero sezionale 4730/2022Numero di raccolta generale 17449/2022 elementi idonei a modificare il quadro decisorio;

Data pubblicazione 30/05/2022 che pertanto il ricorso va respinto; che al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell’intimata, non avendo quest’ultima svolto attività difensiva; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 5 maggio 2022, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile Il Presidente LORENZO ORILIA F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R