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Ordinanza — n. 17446/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because lower court's fact-finding on concurrent liability is not reviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17446/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting Ellade S.r.l.'s challenge to the appellate court's finding of concurrent liability. The appellant argued that the timeline of works performed by the Province and the company was incorrectly reconstructed, but the court held that factual assessments fall outside judicial review. Consequently, the lower court's evaluation of evidence regarding concurrent responsibility was left undisturbed, and the appeal was dismissed without merits.

Regesto Legislator

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Art. 702 bis c.p.c.; Art. 363 c.p.c.: The Court of Cassation cannot review the factual findings and appreciation of evidence made by the court of first instance regarding the attribution of concurrent liability for damages.

Parole chiave

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concurrent liability factual assessment inadmissible appeal judicial review evidence evaluation civil procedure damages attribution responsabilità per danni da acqua

Disposizioni normative citate

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Art. 702 bis c.p.c.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Sicuro Luigi e Polimeno Donata evocavano in giudizio la Provincia di Lecce ed Ellade S.r.l.
Art. 363 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
art. 702 bis c.p
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
ART. 380-BIS COD. PROC. CIV
“PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14659-2021 proposto da: ELLADE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MAURO FINOCCHITO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro PROVINCIA DI LECCE, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE DONATI n. 115, nello studio dell’avv. MARIA ANTONIETTA CAPONE, rappresentata e difesa dall’avv. MARIA GIOVANNA CAPOCCIA - controricorrente - nonché contro F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14659/2021 SICURO LUIGI, POLIMENO DANIELA DONATA e MIGLIETTA Numero sezionale 5195/2022Numero di raccolta generale 17446/2022 LEORNARDO Data pubblicazione 30/05/2022 - intimati - avverso la sentenza n. 281/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 09/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Sicuro Luigi e Polimeno Donata evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Lecce la Provincia di Lecce ed Ellade S.r.l., nella rispettiva qualità di proprietaria di un terreno, e di esecutrice di alcune opera sul medesimo, per sentirle condannare al risarcimento del danno derivato a carico del confinante fondo degli attori per effetto della modificazione del regime naturale di scolo delle acque causato dagli interventi realizzati dai convenuti. Il Tribunale, dopo aver convertito il rito sommario in ordinario, accoglieva la domanda con sentenza n. 1433/2015, condannando le convenute al risarcimento del danno.

Con la sentenza impugnata, n. 281/2021, la Corte di Appello di Lecce rigettava il gravame interposto da Ellade S.r.l., con il quale quest’ultima aveva censurato la decisione di prima istanza nella parte in cui aveva accertato la sua responsabilità concorrente nella causazione del danno. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Ellade S.r.l., affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso la Provincia di Lecce. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14659/2021 Numero sezionale 5195/2022 Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. Numero di raccolta generale 17446/2022Data pubblicazione 30/05/2022 380-bis cod. proc. civ.:

“PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Sicuro Luigi e Polimeno Donata evocavano in giudizio la Provincia di Lecce ed Ellade S.r.l. innanzi il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, per sentirle condannare al risarcimento del danno cagionato al loro appartamento in occasione di una colata di acqua e fango proveniente dal superiore fondo della Provincia, sul quale quest’ultima ed Ellade S.r.l. avevano eseguito opere tali da alterare il naturale deflusso delle acque.

I ricorrenti ponevano a fondamento della loro domanda gli esiti del precedente procedimento ex art.696 c.p.c., svoltosi sempre nel contraddittorio di Provincia di Lecce ed Ellade S.r.l., che si era concluso con l’accertamento che la modifica dello stato dei luoghi fosse da ricondurre all’opera delle due parti resistenti. Nella resistenza di queste ultime il Tribunale, dopo aver convertito il rito da sommario in ordinario, accoglieva la domanda, con sentenza n. 1433/2015, condannando le convenute al risarcimento della somma di € 7.500 cadauna.

Interponeva appello avverso detta decisione Ellade S.r.l., affermando tra l’altro la sussistenza della responsabilità esclusiva della Provincia di Lecce. Quest’ultima resisteva, a sua volta attribuendo ad Ellade S.r.l. la responsabilità del pregiudizio occorso agli attori. Con la sentenza impugnata, n. 281/2021, la Corte di Appello di Lecce rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Ellade S.r.l., affidandosi ad un solo motivo, con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 913, 2043 e 2056 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe acriticamente fatto proprie le conclusioni F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14659/2021 dell’A.T.P. esperito prima dell’inizio della causa, attribuendo la Numero sezionale 5195/2022Numero di raccolta generale 17446/2022 responsabilità del danno all’operato di Ellade S.r.l., senza Data pubblicazione 30/05/2022 considerare che la prima immutazione dello stato dei luoghi e delle pendenze dei fondi era, piuttosto, da ricondurre agli interventi che erano stati realizzati direttamente dalla Provincia di Lecce, prima che Ellade S.r.l. iniziasse ad operare in loco.

La censura è inammissibile, poiché essa si risolve nella invocazione di un nuovo giudizio di fatto, inammissibile in sede di legittimità in quanto estraneo a natura e finalità del relativo giudizio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). La Corte di Appello ha accertato, nella fattispecie, che il danno era da ricondurre all’operato di Ellade S.r.l., la quale aveva modificato il dislivello naturale tra i fondi, della Provincia e degli originari attori, realizzato un muro sul confine tra gli stessi che, in corrispondenza dell’appartamento dei coniugi Sicuro e Polimeno, presentava “… la parte terminale superiore più alta solo di pochi centimetri rispetto al piano di campagna del terreno di proprietà della Provincia …” e “… ridotta la superficie drenante del terreno, mediante la pavimentazione quasi integrale del giardino, mentre è risultato limitato il dimensionamento della condotta di allontanamento delle acque piovane (pag. 19 della C.T.U.)” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

La Corte territoriale, dunque, ha evidenziato diverse criticità nell’operato di Ellade S.r.l., alle quali - all’esito di un giudizio di merito non sindacabile in questa sede- ha ricondotto la corresponsabilità del danno cagionato al fondo degli originari attori. La doglianza proposta dalla società ricorrente propone una lettura alternativa dei dati empirici emersi dall’istruttoria, senza confrontarsi con il consolidato principio secondo cui, in presenza di una interpretazione non implausibile delle risultanze istruttorie eseguita dal giudice di merito, non è possibile invocare in sede di legittimità una rivalutazione delle medesime.

Sul punto, va ribadito il principio secondo cui “L'esame F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14659/2021 dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la Numero sezionale 5195/2022Numero di raccolta generale 17446/2022 valutazione dei documenti e delle risultanze della prova Data pubblicazione 30/05/2022 testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Né appare decisivo il rilievo della società ricorrente, secondo cui la causa remota del danno lamentato dai coniugi Sicuro e Polimeno sarebbe da ricondurre alle opere eseguite dalla Provincia prima dell’intervento di Ellade S.r.l., poiché da un lato anche questa valutazione implica un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, e dall’altro lato la circostanza appare irrilevante, ai fini della decisione, posto che la Corte di Appello, confermando la decisione di prime cure, non ha affermato la responsabilità esclusiva di Ellade S.r.l., bensì la corresponsabilità di quest’ultima, insieme alla Provincia di Lecce, nella causazione del danno patito dagli originari attori”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva. La deduzione, contenuta in detto atto, secondo cui F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14659/2021 nella proposta sarebbe stata erroneamente ricostruita la Numero sezionale 5195/2022Numero di raccolta generale 17446/2022 successione temporale degli interventi fatti eseguire, sul terreno di Data pubblicazione 30/05/2022 proprietà della Provincia di Lecce, da quest’ultima, in parte direttamente ed in parte mediante affidamento dei lavori ad Ellade S.r.l., non appare decisiva.

A prescindere infatti dalla successione temporale dei predetti interventi, quel che rileva è che il giudice di merito, all’esito dell’accertamento del fatto e della valutazione delle risultanze istruttorie, abbia configurato la responsabilità concorrente sia dell’ente proprietario del suolo che della società odierna ricorrente, ponendo di conseguenza a carico di entrambi l’obbligo di risarcire il danno causato agli originari attori. Detta statuizione, che si risolve in uno scrutinio di fatto e si fonda su un apprezzamento delle prove, sfugge al sindacato di questa Corte, alla luce dei principi indicati nella proposta del Relatore.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei soli confronti della parte controricorrente. Nulla, invece, per le parti rimaste intimate. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14659/2021 Numero sezionale 5195/2022 versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo Numero di raccolta generale 17446/2022Data pubblicazione 30/05/2022 di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 13 maggio 2022. Il Presidente (L. G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I