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Ordinanza — n. 17420/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling black book evidence valid for income assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17420/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a lower court decision that rejected an audit based on extra-accounting documents. The lower court had dismissed the audit because it found no formal irregularities, but the Supreme Court ruled that the 'black book' found in a dentist's office constituted valid presumptive evidence of undeclared income. Consequently, the court overturned the lower judgment and remanded the case for a new trial to properly assess the tax liability based on this evidence.

Regesto Legislator

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Art. 39 DPR 600/73; Art. 2697 c.c.: In inductive tax assessments, a single grave and precise presumption derived from extra-accounting documents like a 'black book' is sufficient to establish undeclared income, shifting the burden of proof to the taxpayer.

Parole chiave

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extra-accounting documents black book evidence inductive tax assessment presumption of income burden of proof tax audit irregularities Cassation remand documenti attendibili

Disposizioni normative citate

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Art. 39 DPR 600/73
Barone Elvira impugnava, con distinti ricorsi, gli avvisi accertamento ex art. 39 dPR 600/73 per gli anni di imposta 2009 e 2010 effettuati sulla scorta della documentazione extracontabile reperita presso lo studio medico dentistico.
Art. 2697 c.c.
600/73, nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, nr. 3 c.p.c.
2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nr.
art. 2697 c.c
600/73, nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 2018/12680
Cass. 27622/2018
Cass. 34725/2019
Cass. n. 30803/2017
d, il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un'impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purchè grave e precisa (Cass. n. 30803/2017; n.
Cass. n. 24051/2011
Cass. n. 4080/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 31688/2020 proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001). in persona del Direttore Centrale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Barone Elvira; - intimata - -avverso la sentenza n. 2918/06/2020 emessa dalla C:TR sicilia in data 18/05/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Ritenuto in fatto 1. Barone Elvira impugnava, con distinti ricorsi, gli avvisi accertamento ex art. 39 dPR 600/73 per gli anni di imposta 2009 e 2010 effettuati sulla scorta della documentazione extracontabile reperita presso lo studio medico dentistico.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di _ trri accoglieva it ricor0.

3. Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l'appello, rilevando che la sola presunzione costituita dall'elemento extracontabile non era sufficiente a sorreggere un accertamento, posto che le verifiche non avevano fatto riscontrare alcuna irregolarità formale.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La contribuente non ha svolto difese. Ritenuto in diiritto 1. Con l'unico motivo di impugnazione l'Ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 dPR nr. 600/73, nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c., per avere il giudice di secondo grado disconosciuto valore probatorio alla documentazione extracontabile rinvenuta ed acquisita presso lo studio dentistico. 1.1. Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la contabilità in nero, costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 perchè nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 ss. c.c., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti di impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta, spettando poi al contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria (Cass. 2018/12680 e 27622/2018 34725/2019).

E' stato inoltre precisato che, in tema di accertamento induttivo dei redditi di impresa, di cui al d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un'impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purchè grave e precisa (Cass. n. 30803/2017; n. 24051/2011, con riferimento a brogliacci reperiti presso la sede della società; n. 4080/2015, in relazione ad un quadernone contenente l'indicazione degli effettivi quantitativi di materiale prodotto).

Pertanto, nella specie, l'Agenzia, con il rinvenimento di un file clienti contenente una sorta di agenda dei clienti riportante la data dei pagamenti, gli importi pagati e le fatture emesse, ha fornito un elemento indiziario preciso e grave della esistenza della contabilità in nero della società.

2. Il ricorso va, quindi, accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria della Sicilia anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento. Così deciso in Roma in data 26 aprile 2022. Il Pres