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Ordinanza — n. 17416/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax registration benefits for professional agricultural entrepreneurs versus direct farmers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17416/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The taxpayers challenged a tax liquidation notice denying registration fee reductions for a land exchange, arguing they qualified as direct farmers under Law 604/1954. The Regional Tax Commission ruled the three-year statute of limitations expired from the contract date, not the registration date. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that professional agricultural entrepreneurs are governed by D.Lgs. 99/2004, which does not require the specific three-year certification for direct farmers. Consequently, the administrative authority's power to assess expired from registration, validating the lower court's decision.

Regesto Legislator

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D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 4; L. n. 604 del 1954, art. 2, n. 1: Tax incentives for professional agricultural entrepreneurs are subject to the specific three-year limitation of D.Lgs. 99/2004, excluding the direct farmer certification requirements of Law 604/1954.

Parole chiave

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professional agricultural entrepreneur direct farmer certification registration tax benefits three-year limitation period statute of limitations tax Land Exchange Act Cassation dismissal obbligo di registrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 4
2, stabilisce che: <<Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 1 sono applicabili quando:
L. n. 604 del 1954, art. 2, n. 1
1, comma 4, non potendosi alle stesse estendere la disciplina di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 2, n. 1, e art.
L. n. 604 del 1954, art. 7
1, e art. 7, in tema di formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina, con riferimento ai requisiti soggettivi ed alle causa di decadenza previsti in relazione alla qualifica di coltivatore diretto» (Cass.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 11320/2020 e 3460/2021
7, in tema di formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina, con riferimento ai requisiti soggettivi ed alle causa di decadenza previsti in relazione alla qualifica di coltivatore diretto» (Cass. nn. 11320/2020 e 3460/2021).
Cass. n. 16071 del 2013
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23516/20200 proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001). in persona del Direttore Centrale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro SABINA CAPRI CRUCIANI (C.F.: CPR SBN 58D53 H501P), nata a Roma il 13/4/1958 e residente in Cortona (AR), alla Via Manzano n. 15; FLAVIA CAPRI CRUCIANI (C.F.: CPR FLV 59E65 H501Y), nata a Roma il 25/5/1959 e residente in Lecce, alla Via Minniti n. 20;

METELLA CAPRI CRUCIANI (C.F.: CPR MLL 64A60 H501Y), nata a Roma il 20/1/1964 e residente in Fiumicino (RM), alla Via Rodi Garganico n. 106; GIULIA CAPRI CRUCIANI (C.F.: CPR GLI 70L5211501T), nata a Roma il 12/7/1970 ed ivi residente, alla Via Archimede n. 185, in proprio, nonché come procuratrice generale del fratello FABIO LUIGI CAPRI CRUCIANI (C.F.: CPR FLG 73M27 H501Q), nato a Roma il 27/8/1973 e residente in Ciampino (RM), alla Via dei Laghi n. 74 (giusta procura generale del 22 aprile 2015 per Notaio Calissoni rep. 16.360 - atto n. 5.832); tutti nella qualità di figli ed eredi di Giovanni Battista Capri Cruciaci (C.F.:

CPR GNN 30D24 H5011; deceduto il 27 febbraio 2015), rappresentati e difesi, in virtù di mandato speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti Giuseppe Russo C:orvace (C.F.: RSS GPP 50D13 L049X) e Laura Trimarchi (C.F.: TRM LRA 74D60H501T), ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, alla Via della Consulta 1/B; - controricorrenti - -avverso la sentenza n. 6715/5/2019 emessa dalla CTR Lazio in data 03/12/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Ritenuto in fatto 1. Sabina Capri Luciani, Flavia Capri Cruciani, Metella Capri Cruciani Giulia Capri Cruciani, Fabio Luigi Capri Cruciani, nella qualità di eredi di Giovanni Battista Capri Luciani, impugnavano l'avviso di liquidazione, notificato il 31/3/2015, per il recupero della ordinaria imposta di registro, avendo l'Agenzia delle Entrate negato le agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina, previste dalla L. n. 604 del 1954, in relazione all'atto di permuta, stipulato in data 9/4/2009 e registrato il 16/472009, avente ad oggetto appezzamenti di terreno siti in Comune Ciampino località Torre Messer Paolo.

In particolare, l'Ufficio, decorsi i tre anni dalla registrazione dell'atto e preso atto della mancata presentazione da parte del contraente della certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui alla I. nr. 604/54, emetteva l'avviso nel triennio successivo.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dai contribuenti e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l'appello, rilevando che il termine triennale decorreva dalla stipula dell'atto, con conseguente decadenza della potestà accertativa da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. I contribuenti hanno resistito depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l'unico motivo di impugnazione denuncia l'Ufficio la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 I. 604/1954, 1, commi 2 e 4, d.lvo nr. 99/2004 e 76 dPR nr. 131/86, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.. Si sostiene che la CTR abbia errato nell'individuare il dies a quo della decadenza dell'azione accertatrice dalla stipula del contratto e dalla dichiarazione resa in quella sede dal contribuente, anziché dalla scadenza del termine per la presentazione della certificazione attestante il possesso del requisito necessario al fine di accedere all'agevolazione. 1.1. Il motivo è infondato. Possono ritenersi accertate le seguenti circostanze:

a) il dante causa dei contribuenti ha stipulato in data 16/4/2009 un atto di permuta, dichiarando di essere in possesso del requisito soggettivo (imprenditore agricolo professionale, ai sensi del d.lvo 99/2004) per poter usufruire della agevolazione fiscale, ai fini dell'imposta del registro ed ipotecaria;

b) il contribuente non ha provveduto a produrre alcuna certificazione attestante il possesso di tale requisito entro il triennio dalla registrazione del contratto;

c) l'ufficio ha provveduto a notificare l'avviso di rettifica e liquidazione entro il successivo triennio. La L. n. 604 del 1954, all'art. 2, stabilisce che: <<Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 1 sono applicabili quando:

1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;

2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà o entiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;

3) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari». Per conseguire le agevolazioni tributarie di cui qui si discute, la L. n. 604 del 1954, all'art. 3, dispone che l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta devono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto, lo stato di famiglia e un certificato dell'ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 2, nn. 1, 2 e 3, ed il successivo art. 4 prevede che, in luogo del certificato dell'ispettorato agrario richiesto dall'art. 3, può essere prodotta una attestazione provvisoria dell'ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio.

In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse - provvisoriamente - al momento della registrazione, ed entro tre anni da tale formalità l'interessato deve presentare all'ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto; in difetto, sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dal seguente art. 5, e l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente (cfr.

Cass. nr. 29293/2018). 1.2. Il D.Lgs. n. 99 del 2004, all'art. 1, comma 4, dispone che: «Alle società agricole di cui all'art. 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto». La questione all'esame della Corte è se sia possibile applicare le condizioni e le decadenze stabilite per il coltivatore diretto dalla L. n. 604 del 1954 e, quindi, il rispetto dei requisiti di cui alla L. n. 604 del 1974, art. 2, ai fini del trattamento agevolativo anche all'imprenditore agricolo professionale.

Secondo l'indirizzo espresso dal recente e consolidato orientamento giurisprudenza di legittimità, «Le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta, riconosciute in favore dell'imprenditore agricolo professionale persona fisica, sono soggette alla specifica causa di decadenza di cui al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 4, non potendosi alle stesse estendere la disciplina di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 2, n. 1, e art. 7, in tema di formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina, con riferimento ai requisiti soggettivi ed alle causa di decadenza previsti in relazione alla qualifica di coltivatore diretto» (Cass. nn. 11320/2020 e 3460/2021).

Tale principio era già stato affermato da questa Corte con sentenza n. 16071 del 2013, secondo cui: «In tema di imposte sulla registrazione dell'acquisto di terreni agricoli, il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 4, ha esteso anche all'imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui alla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 1, già previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui alla citata L. n. 604 del 1954, art. 2, n. 1, trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende incentivare; ne consegue che, per il beneficio menzionato, non è necessario il certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale agrario da produrre a pena di decadenza all'Amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell'atto».

Ne consegue che, per il trattamento agevolativo, non vi è obbligo di produrre il certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale agrario entro il termine triennale dalla registrazione dell'atto laddove, come accaduto nella fattispecie (e su tale circostanza non vi è contestazione), nell'atto notarile il contraente abbia espressamente dichiarato «di essere in possesso di tutti requisiti previsti dal Decreto Legislativo nr. 99/2004». Il termine triennale per l'esercizio della potestà accertatrice decorre, pertanto, dalla registrazione del contratto.

2. Ne consegue il rigetto del ricorso, atteso che nessuna censura può essere espressa nei confronti della sentenza impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in 5.600,00 per compensi, oltre ad C 200