Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 17410/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for new role due to Revenue Agency's failure to meet statutory integration deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17410/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the appeal filed by the Revenue Agency, ruling that the case must be remanded to a new procedural role. The primary issue was the Agency's failure to strictly adhere to the legal time limits for integrating the Region of Tuscany into the proceedings. Consequently, the Court ordered a renewal of the integration process to ensure all parties are properly constituted before the judgment can proceed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 370 c.p.c.; Art. 51 comma 1 d.lgs. 546/92: Failure to comply with statutory deadlines for integrating a third party into the proceedings necessitates the remittal of the case to a new role for the renewal of such integration.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural remittal integration of third party statutory time limits renewal of proceedings Cassation Court ricupero d'imposta tempestività tributaria sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 370 c.p.c.
Art. 51 comma 1 del d.lgs. n. 546/92
art. 380 bis cod. proc. civ
art. 370 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA INT e k \ Sul ricorso iscritto al numero 684 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro Comune di Firenze, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to Chiara Canuti e dall'Avv.to Maria Rosetta Fiore, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente- Nonché Alia Servizi Ambientali s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to Giuseppe Triarico, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) g iuseppe.triarico@firenze . pecavvocati. it; - ,controricorrente- Nonché Gaetano Campana - intimato- Nonché Regione Toscana -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 361/02/2020, depositata in data 3 giugno 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Equitalia Centro s.p.a. nei confronti di Gaetano Campana nonché (quali terzi chiamati in causa) del Comune di Firenze, della Regione Toscana e di Alla servizi ambientali s.p.a. avverso la sentenza n. 1540/02/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti dal contribuente avverso diversi avvisi di iscrizione ipotecaria relativi al mancato pagamento di cinquantadue sottese cartelle di pagamento emesse ai fini Irpef, Iva e Tarsu/Tia; - la CTR, per quanto di interesse, ha ritenuto l'inammissibilità, per tardività, dell'appello proposto dall'Agente della riscossione in data 8 maggio 2017, oltre il termine di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546/92 di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza di primo grado, nella specie, avvenuta a cura del contribuente - come precisato nella premessa in fatto "a mani dell'interessato" come risultava dalla relativa ricevuta - in data 22 dicembre 2016; -il contribuente Gaetano Campana è rimasto contumace; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - a seguito di notifica da parte di ADER di atto di integrazione del contraddittorio si sono costituitiggcon rispettivi controricorsi il Comune di Firenze nonché Alia Servizi Ambientali s.p.a. mentre è rimasta intimata la Regione Toscana;

CONSIDERATO CHE -elevato) l'Agenzia delle entrate-Riscossione nel notificare l'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Toscana - rimasta intimata nel giudizio di legittimità - non ha rispettato i termini di legge di cui all'art. 370 c.p.c.; 3 ( -pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo occorrendo disporre la rinnovazione della integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Toscana; P.Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo dell'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Toscana# Roma, così