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Ordinanza Interlocutoria — n. 17409/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands tax appeal case for file acquisition to assess apparent motivation sufficiency under Art. 360 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17409/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the sufficiency of motivation in a tax administrative decision. The appellant argued the Regional Tax Commission failed to explicitly detail the arguments used to assess the burden of proof for both the tax authority and the taxpayer. Consequently, the Court ordered the acquisition of the lower court files to evaluate whether the apparent motivation was adequate before deciding on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.; Art. 36, co. 2, n. 4 D.Lgs. n. 546/92: When a tax court decision lacks apparent motivation by failing to specify the arguments used to assess the burden of proof, the case must be remanded for file acquisition to determine if the defect warrants nullity.

Parole chiave

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apparent motivation tax administrative appeal burden of proof Regional Tax Commission remand for file acquisition utile fiscale oggetto dell'imposta tassazioni fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
Art. 36, co. 2, n. 4 D.Lgs. n. 546/92
per nullità della sentenza per carente e insufficiente motivazione, violazione dell'art. 36, co. 2, n. 4 d.lgs. n. 546/92 e dell'art.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
546/92 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., applicabili per rinvio operato dall'art.
Art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546/92
546/92 e dell'art. 118 disp.
art. 118 disp. att. c.p
546/92 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., applicabili per rinvio operato dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29572-2020 proposto da: BALSAMO PIETRO, elettivamente dorniciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 287, presso lo studio dell'avvocato LUIGI RAGNO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFILIPPO CECCIO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controrícorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE MESSINA; - intimata - avverso la sentenza n. 4196/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA , depositata il 01/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che il contribuente Balsamo Pietro, nella sua qualità di cui sopra, ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Messina che ha confermato la pronuncia della CTP di Messina, ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di plusvalenza da cessione di azienda; che il ricorso è affidato ad unico motivo; che l'Agenzia delle entrate ha spiegato difese; CONSIDERATO Che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza per carente e insufficiente motivazione, violazione dell'art. 36, co. 2, n. 4 d.lgs. n. 546/92 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., applicabili per rinvio operato dall'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 546/92 per aver la CTR emesso una sentenza viziata sotto il profilo della motivazione, intesa come motivazione "apparente", perché priva degli elementi idonei ad illustrare il ragionamento seguito dal Collegio e, segnatamente, per non aver per la CTR esplicitato in base a quali argomenti l'Amministrazione finanziaria avrebbe assolto alla prova del fondamento della sua pretesa erariale e, di contro, in base a quali altri Ric. 2020 n. 29572 sez.

MT - ud. 26-04-2022 -2- ragioni il contribuente non avrebbe invece assolto all'onere di fornire la prova contraria. Che al fin del decidere è necessario acquisire i fascicoli dei gradi di merito PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo e manda la cancelleria per l'acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito. Così deciso in R