Cassation court remits case to ordinary section for public hearing regarding prescription term calculation. INPS claims fraud; court finds need for further fact-finding on statutory deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remitted the case to the ordinary section for a public hearing to address a specific legal issue regarding the calculation of the prescription term for social security contributions. The INPS argued that the lower court erred in applying the five-year deadline due to alleged fraudulent concealment of a debt via a missing 'quadro RR' form, while the lower court had ruled the term expired based on the taxpayer's specific fiscal regime. The court decided to suspend the proceedings because the question of whether the correct deadline should be determined ex officio possesses nomofilactic value and requires deeper factual analysis before a final judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935 c.c.; Art. 2941 n. 8 c.c.; Art. 2 D.L. 335/1995; Art. 18 c. 12 D.L. 98/2011: When a cassation appeal raises a question regarding the ex officio determination of a prescription deadline based on alleged fraud, the court must remand the case for public hearing if the issue possesses nomofilactic value.
Parole chiave
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te ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28126-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO; - ricorrente - contro ROCCAFORTE SABRINA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO LAFFRANCO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 46/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 18/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO. RILEVATO CHE:
1. la Corte d'appello di Perugia, con sentenza n. 46 pubblicata il 18.3.2019, ha respinto l'appello dell'INPS avverso la pronuncia di primo grado che aveva parzialmente accolto l'opposizione avanzata da Sabrina Roccaforte avverso l'avviso bonario con cui le era stata comunicata l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata quale libero professionista e la conseguente richiesta di contributi per l'anno 2009, ritenendo prescritta la relativa pretesa;
2. la Corte di merito, richiamati i precedenti di legittimità, ha identificato il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in oggetto con la scadenza del termine per il versamento dei contributi, nel caso di specie il 16.5.2010, ed ha rilevato il decorso del termine quinquennale rispetto alla intimazione di pagamento, ritenendo non applicabile il differimento di cui al DPCM 10 giugno 2010, posto che la professionista usufruiva del regime fiscale dei minimi, con esclusione, quindi, dell'applicazione degli studi di settore;
3. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
4. controparte è rimasta intimata;
5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; Ric. 2019 n. 28126 sez. ML - ud. 24-02-2022 -2- CONSIDERATO CHE: 1.Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., dell'art. 2, commi 26 - 31, della legge 335/1995 e dell'art. 18 c. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 conv.to con modificazioni dalla I 15 luglio 2011 n. 111;
2. considerato che il ricorso dell'INPS attiene unicamente alla sospensione del termine, fatta valere in ragione del presunto doloso occultamento del debito dovuto a mancata compilazione del cd. "quadro RR", ad avviso del Collegio occorre approfondire il problema della rilevabilità d'ufficio della questione concernente la corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi nella descritta fattispecie;
3. pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria per la decisione in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.;
P.Q.M.
Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così deciso nell'adunanza camerale del 24.2.2022 Il President